Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 75 del 11 settembre 2012


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1778 del 28 agosto 2012

Piano Energetico Regionale relativo alle Fonti Rinnovabili. Supporto tecnico-scientifico nella redazione del rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) da parte dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV). Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32.

Note per la trasparenza:

Il provvedimento assegna all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto un finanziamento di € 40.000,00 (quarantamila) per fornire alla Regione un supporto tecnico - scientifico nella redazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Energetico Regionale relativo alle Fonti Rinnovabili.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

La Commissione Europea ha presentato il 23 gennaio 2008 il "Pacchetto cambiamenti climatici ed energia", già definito 20-20-20 al 2020. Finalità delle nuove misure è di orientare l'Europa verso un futuro sostenibile, sviluppando un'economia a basse emissioni di CO2 ed improntata all'efficienza energetica.

In attuazione di tali politiche, sono quindi stati recentemente emanati diversi provvedimenti normativi, tra i quali la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

In particolare, con la direttiva 2009/28/CE sono stati fissati obiettivi vincolanti per ciascuno degli Stati membri e per l'Italia l'impegno previsto entro il 2020 è di consumare il 17% dell'energia (comprendendo l'energia elettrica, l'energia termica e l'energia destinata ai trasporti) da fonti rinnovabili. Tale direttiva è stata recepita dallo Stato italiano con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Con Decreto Ministeriale del 15 marzo 2012 "Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. Burden Sharing)", emanato in attuazione dell'articolo 37, comma 6, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni, sono stati definiti e quantificati gli obiettivi intermedi e finali che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia. Nel segnalare che il consumo di biocarburanti per trasporti e le importazioni di energia rinnovabile da Stati membri e da Paesi terzi, conseguenti all'attuazione degli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, non concorrono alla determinazione della quota di energia da fonti rinnovabili da ripartire tra le regioni e le province autonome, si rammenta che per la Regione del Veneto l'obiettivo da raggiungere al 2020 della quota complessiva di energia da fonti rinnovabili rispetto al consumo finale lordo di energia è pari al 10,3%.

Inoltre si segnala che sono stati approvati recentemente dal Ministero dello Sviluppo Economico il Decreto 5 luglio 2012 "Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" (c.d. Quinto Conto Energia) ed il Decreto 6 luglio 2012 "Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici", che comporteranno una necessaria rilettura e rielaborazione delle linee di indirizzo e delle conseguenti azioni che saranno contenute nel Piano.

La Regione, in applicazione dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25, "Norme per la pianificazione energetica regionale, l'incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", nell'ambito dello sviluppo in forma coordinata con lo Stato e gli Enti Locali degli interventi nel settore energetico, predispone il Piano Energetico Regionale.

Tale atto di programmazione regionale è un piano settoriale, predisposto dalla Giunta Regionale e approvato con provvedimento amministrativo del Consiglio Regionale, la cui durata è stabilita in ragione degli obiettivi e delle strategie poste a suo fondamento.

Esso definisce le linee di indirizzo e di coordinamento della programmazione in materia di promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.

Al fine di giungere alla elaborazione di una proposta di Piano Energetico, l'Unità di progetto Energia ha completato la predisposizione tecnica del Primo documento completo di studio sulle fonti rinnovabili, il risparmio e l'efficienza energetici, che può essere considerato come la base del redigendo Piano Energetico Regionale relativo alle Fonti Rinnovabili.

Da un punto di vista procedurale, tale attività di elaborazione del Piano non può prescindere dagli obblighi stabiliti dalla parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Testo Unico Ambientale" (TUA)in tema di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che devono essere espletati contestualmente alla formulazione del Piano Energetico.

Si ritiene perciò necessario completare l'iter procedurale, avviato attraverso la suddetta elaborazione tecnica, portando a compimento la Valutazione Ambientale Strategica nel rispetto dei contenuti indicati nell'allegato VI del D. Lgs. n. 152 del 2006 (TUA), nonché delle procedure individuate nell'allegato A della DGR 791 del 31 marzo 2009.

In considerazione della multidisciplinarietà dei contenuti del suddetto Piano Energetico, della complessità delle specifiche ed eterogenee tematiche coinvolte e delle relative valutazioni da svolgere, si ritiene necessario per realizzare efficacemente la Valutazione Ambientale Strategica l'apporto anche di professionalità esterne, individuate nell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) ente strumentale della Regione.

Tale scelta discende dal fatto che tra le funzioni dell'Agenzia, così come sancite dall'art. 3, comma 2, lett. i), l) ed m) della Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, al quale si rinvia per il contenuto di dettaglio, è previsto il supporto tecnico - scientifico alla Regione per elaborare piani, progetti e valutazioni in materia energetica ed ambientale.

L'attività in argomento non contrasta con la Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 (legge istituiva dell'ARPAV) né con il regolamento di ARPAV così come valutato favorevolmente con modifiche dalla Giunta Regionale con DGR del 232 del 10 febbraio 2009 e si configura come attività istituzionale di natura non obbligatoria contemplata dalla regolamentazione ARPAV stessa.

Si evidenzia che il finanziamento regionale, che si intende attribuire ad ARPAV ai sensi dell'art. 27, lett. c) della Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, per il ristoro delle spese che saranno sostenute da ARPAV stessa, troverà copertura finanziaria nel capitolo n. 22104 ad oggetto "Redazione del Piano Energetico Regionale, art. 2 L.R. 27/12/2000, n. 25" del Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità, e comporterà una spesa omnicomprensiva per la Regione Veneto di € 40.000,00= (quarantamila).

Si precisa che l'attività sarà svolta nel rispetto della convenzione di cui allo schema (Allegato A) alla presente deliberazione.

Da ultimo appare opportuno, per quanto sopra richiamato, affidare al Dirigente Responsabile dell'Unità di Progetto Energia l'esecuzione del presente provvedimento e di demandare al Segretario Regionale per l'Ambiente l'individuazione di Strutture regionali il cui coinvolgimento dovesse risultare necessario ai fini dell'elaborazione della versione finale Piano Energetico Regionale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il "Pacchetto cambiamenti climatici ed energia" approvato dal Parlamento Europeo il 23 gennaio 2008;

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1;

VISTO il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

VISTO il Decreto Ministeriale del 15 marzo 2012"Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome";

VISTI il Decreto 5 luglio 2012 "Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" (c.d. Quinto Conto Energia) ed il Decreto 6 luglio 2012."Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici";

VISTA Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2988 del 1 ottobre 2004, n.791 del 31 marzo 2009, n. 232 del 10 febbraio 2009;

VISTO il regolamento di ARPAV;

VISTA la Legge regionale n. 14 del 6 aprile 2012 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012/2014"

delibera

1.     di avvalersi dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) per il supporto tecnico - scientifico ai fini delle redazione del rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del redigendo Piano Energetico Regionale relativo alle Fonti Rinnovabili;

2.     di assegnare ad ARPAV la somma omnicomprensiva di € 40.000,00= (quarantamila) a titolo di finanziamento regionale ai sensi dell'art. 27, lett. c) della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, per il ristoro delle spese che saranno sostenute;

3.     di impegnare a favore di ARPAV la somma di € 40.000,00= (quarantamila) sul capitolo n. 22104 ad oggetto "Redazione del Piano Energetico Regionale, art. 2 L.R. 27/12/2000, n. 25" del Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

4.     di dare atto che l'impegno di cui si dispone non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Legge regionale n. 1 del 7 gennaio 2011;

5.     di demandare, per quanto richiamato nelle premesse, al Segretario Regionale per l'Ambiente l'eventuale individuazione di Strutture regionali il cui coinvolgimento dovesse risultare necessario ai fini del completamento dell'aggiornamento e riscrittura del piano in argomento;

6.     di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Energia dell'adozione di tutti i necessari provvedimenti attuativi del presente provvedimento, compresa la sottoscrizione della convenzione di cui allo schema Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

7.     di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 

(seguono allegati)

1778_AllegatoA_242335.pdf

Torna indietro