Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 51 del 03 luglio 2012


Materia: Istruzione scolastica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1068 del 05 giugno 2012

Avvio di ulteriore procedimento per il dimensionamento della rete scolastica per l'Anno Scolastico 2012-2013.(D.Lgs. 112/1998 e L.R. 11/2001).

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, la Giunta Regionale, nell'esercizio di funzioni in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, materia sulla quale la Regione ha competenza esclusiva, avvia un ulteriore urgente procedimento per la razionalizzazione della rete scolastica in continuità e ad integrazione di quanto deciso con DGR n. 120 del 31/01/2012, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 112/1998 e dalla L.R. 11/2001.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Con provvedimento n. 768 del 7 giugno 2011 la Regione Veneto ha fissato le linee guida per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa per l'Anno Scolastico (A.S.) 2012-13, prevedendo che fossero inviate alla Giunta Regionale le "determinazioni degli Organi competenti - comunali, per le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado, per le direzioni didattiche e gli Istituti Comprensivi (IC), provinciali, per le scuole secondarie di secondo grado".

Con Deliberazione di Giunta n. 1953 del 22 novembre 2011, confermando la validità e le modalità operative di acquisizione dei pareri in relazione alle competenze ripartite tra gli Enti coinvolti (Regione, Province e Comuni), ribadendo nel merito quanto la Giunta Regionale aveva previsto nelle Linee guida per l'anno scolastico (A.S.) 2012-13 (DGR n. 768/2011), veniva fra l'altro determinato che:

a) "le istituzioni scolastiche, per acquisire e mantenere l'autonomia, devono avere, ai sensi del DPR n. 233 del 18 giugno 1998, un numero di alunni compreso tra 500 e 900, tenendo conto del trend delle iscrizioni nel triennio precedente e delle previsioni per il biennio successivo;

b) per le istituzioni scolastiche site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche e/o linguistiche, il numero minimo di alunni previsto dal precedente punto a) può essere ridotto, ai sensi del DPR 233/1998, fino a 300 alunni;

c) per gli istituti insistenti in aree ad alta densità demografica, per gli istituti comprensivi e per gli istituti di istruzione secondaria di II grado con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore tecnologico o artistico può non essere applicato il numero massimo di 900 alunni di cui al precedente punto a)."

Nel contempo interveniva la Legge 15 luglio 2011, n. 111 (conversione in legge, con modificazioni, del D.Lgs. 6 luglio 2011, n. 98) che, come rilevato anche dalla DGR n. 1953/2011, pur non abrogando il DPR 18 giugno 1998, n. 233, fissava limiti - in sostanza cogenti - diversi rispetto a quelli cui la Regione Veneto si era attenuta nelle precedenti deliberazioni relative al dimensionamento. In particolare l'art. 19, "Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica", comma 4 e 5 recita quanto segue:

a) "Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado; gli istituti compresivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche" (comma 4).

b) "Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome" (comma 5).

Successivamente ulteriori modifiche sono state apportate dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" che ha stabilito all'art. 4, comma 69 e 70, quanto segue:

a) "All'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «600» e la parola: «300» è sostituita dalla seguente: «400»" (comma 69);

b) "All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5." (comma 70).

Al tal riguardo la IX Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca della Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome, nella riunione tenutasi lo scorso 27 ottobre 2011, ha approvato un documento inviato al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) che prevede il rientro nei parametri di dimensionamento ottimale fissati dall'art. 19 della Legge 111/2011 per l'A.S. 2014-15, ritenendo opportuno comunque fare riferimento alla dimensione degli istituti comprensivi calcolata come media regionale e al mantenimento di direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado autonome qualora l'aggregazione in istituti comprensivi risulti frutto di una forzatura tecnica e non sia correlata ad una ricerca di maggiore qualità dell'offerta formativa.

In data 13 dicembre 2011, il MIUR - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio IV, dava disposizioni ai Direttori Generali Regionali, mettendone a conoscenza il Coordinamento della IX Commissione, in merito all'applicazione dell'art. 19, comma 4, della Legge 15 luglio 2011, n. 111 sul tema degli istituti comprensivi, secondo le seguenti linee:

- il valore limite di 1.000 alunni (e quello limite 600 per i casi specificamente previsti) viene assunto come media regionale di riferimento per cui evidentemente per casi che non possono essere che sporadici, nel piano di dimensionamento potranno figurare istituti comprensivi con valori inferiori a quelli previsti dalla legge sopra richiamata;

- in fase di prima attuazione della norma in argomento sulla costituzione degli istituti comprensivi si potrà tener conto, con un criterio di gradualità, di particolari esigenze geografiche, socio-economiche e legate alla "storia del territorio", purché vengano comunque rispettati i parametri numerici previsti dalla Legge 111/2011 intesi come media regionale di riferimento.

Di seguito con riferimento alle normative e agli indirizzi su accennati, con DGR n. 120 del 31 gennaio 2012 si approvava il dimensionamento della rete scolastica per l'A.S. 2012-13.

In sede di applicazione delle direttive di cui sopra, si è assistito, pur in presenza di regole uniformi, a risultati differenziati a livello nazionale che hanno determinato una "geometria variabile" in termini di assegnazione da parte del MIUR di personale, in particolar modo della dirigenza. Con il presente provvedimento si intende pertanto procedere con celerità ad individuare possibili ulteriori accorpamenti e/o razionalizzazioni che possano consentire al Veneto di ottenere un riconoscimento aggiuntivo in termini soprattutto di dirigenze scolastiche e di DSGA.

In questa fase di attuazione della sopra ricordata DGR 120/2012, considerati inoltre:

- la complessità del procedimento per l'organizzazione della rete scolastica della Regione;

- la volontà di rispondere all'esigenza di garantire il migliore e più efficace risultato a favore in primo luogo degli studenti e successivamente per gli operatori del sistema scolastico veneto, in tempo utile per l'A.S. 2012-13;

- il proposito di assicurare, in linea con quanto previsto dalla normativa statale, il controllo e la riduzione della spesa pubblica, cui sia la Legge 15 luglio 2011, n. 111 che la Legge 12 novembre 2011, n. 183 si ispirano, garantendo nel contempo una ottimale funzionalità della scuola nella nostra Regione,

si rende necessario con celerità porre mano, in continuità con la DGR 120/2012, al piano di organizzazione della rete scolastica della Regione, demandando ai competenti Enti Locali interessati (Province e Comuni) di adottare nelle forme previste i conseguenti atti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, comma 4, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e regionale;
  • VISTA la Legge 11 gennaio 1996, n. 23, art. 7;
  • VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
  • VISTO il DPR 18 giugno 1998, n. 233;
  • VISTO il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
  • VISTA la L.R. 11/2001, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e, in particolare, gli artt. 137 e 138;
  • VISTA la DGR del 23 febbraio 1999, n. 494 "Piano regionale di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche";
  • VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59", artt. 5, 6, 7, 8, 11;
  • VISTO il DPR 20 marzo 2009, n. 81, "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
  • VISTA la DGR del 7 giugno 2011, n. 768, "Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno scolastico 2012-2013. Linee Guida";
  • VISTA la Legge del 15 luglio 2011, n. 111 (conversione in legge, con modificazioni, del D.Lgs. 6 luglio 2011, n. 98, art. 19, "Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica", commi 4 e 5);
  • VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, commi 69 e 70;
  • VISTA la DGR del 22 novembre 2011, n. 1953;
  • VISTA la DGR del 31 gennaio 2012, n. 120;
  • VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";
  • VISTO l'art. 138 del D. L. 112/98;
  • VISTO l'art 2, comma 6, del DPR 20 marzo 2009, n. 89;

delibera

  1. di approvare la premessa sopra riportata, come parte integrante del presente provvedimento;
  2. di avviare con urgenza il procedimento di integrazione, per le motivazioni esposte in narrativa, del dimensionamento approvato con la DGR n. 120 del 31 gennaio 2012, previa acquisizione, nelle forme previste, dei relativi atti dagli Enti Locali interessati, unitamente al parere dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;
  3. di dar mandato al Dirigente della Direzione regionale Istruzione di assumere tutti gli atti conseguenti connessi all'esecuzione del presente provvedimento, procedendo ad ogni rettifica che si rendesse necessaria in osservanza delle finalità del presente atto;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di incaricare la Direzione regionale Istruzione dell'esecuzione del presente procedimento;
  6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione Veneto.


Torna indietro