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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 89 del 29 novembre 2011


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1836 del 08 novembre 2011

Legge regionale 11 febbraio 2011 n. 6 " Disciplina concernente l'abbattimento delle piante di olivo". Disposizioni attuative.

Note per la trasparenza:

La deliberazione definisce le modalità e le procedure per l'attuazione della legge regionale 11 febbraio 2011 n. 6 concernente l'abbattimento delle piante di olivo.

L'assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Il Consiglio regionale nella seduta del 11 febbraio 2011 ha approvato la legge n. 6 " Disciplina concernente l'abbattimento delle piante di olivo."

Con l'emanazione di questa legge la Regione del Veneto ha voluto introdurre una norma regionale in sostituzione di quella statale in considerazione della competenza esclusiva delle regioni in materia di agricoltura e perchè la norma statale risultava superata in quanto si riferiva ad uno scenario socio-economico non più attuale.

Infatti, la precedente normativa (decreto legislativo luogotenenziale n. 475 del 1945, modificato dalla legge n. 144 del 1951) risale al dopoguerra ed era finalizzata alla salvaguardia degli alberi di olivo in funzione produttiva e non come elemento di qualificazione ambientale e paesaggistica.

La LR n. 6/2011 si prefigge di:

a) contemperare le esigenze di carattere paesaggistico-ambientale di tutela del patrimonio olivicolo con quelle produttivo-gestionali aziendali;

b) aumentare la possibilità di intervento sui terreni olivetati al fine di consentire una più conveniente fruizione del bene ai fini produttivi;

c) individuare l'oggetto della tutela e dei soggetti preposti all'applicazione delle sanzioni;

d) semplificare la normativa e applicare il principio di sussidiarietà, portando la competenza al livello più vicino al cittadino (ente comunale).

Sono esclusi dall'applicazione gli abbattimenti effettuati nell'ambito dell'attività vivaistica, di alberi monumentali e di quelli ornamentali presenti nei parchi e giardini.

La norma regionale identifica le seguenti fattispecie e relative competenze per l'abbattimento delle piante di olivo:

-          libero abbattimento fino alla soglia di 5 piante per biennio;

-          abbattimento in terreni ove ricorrono vincoli di carattere idrogeologico o paesaggistico: autorizzazione comunale previo nulla osta rilasciato dagli organi competenti in materia;

-          abbattimento in terreni non sottoposti a tali vincoli: comunicazione alla amministrazione comunale (silenzio/assenso);

-          abbattimento non conforme con quanto previsto dalle disposizioni dello strumento urbanistico: autorizzazione comunale se ricorrono le seguenti condizioni:

-          a) morte della pianta, improduttività;

-          b) elevata fittezza del sesto d'impianto;

-          c) esecuzione di opere di miglioramento fondiario

-          d) esecuzione di interventi edilizi di natura privata purché autorizzati

-          e) esecuzione di opere di pubblica utilità.

Nei casi a), b), c) l'onere dell'accertamento è a carico delle strutture della Giunta regionale.

La legge regionale inoltre affida ai comuni, in base alla LR n. 10/1977 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale", le funzioni di vigilanza e relative sanzioni.

La norma infine demanda alla Giunta regionale la definizione delle modalità e delle procedure attuative.

Va premesso che le funzioni relative ai pareri in materia di abbattimento di alberi di olivo ai sensi della normativa nazionale (Dlgs luogotenenziale n. 475/1945) sono state affidate all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (Sportelli Unici Agricoli), con la DGR 3549/2010 (allegato A. 1 punto 23) ai sensi dell'art.6 della LR 25 febbraio 2005 n. 9.

Si ritiene pertanto che, per continuità di funzione, la materia in argomento rientri nelle competenze affidate ad AVEPA, nel rispetto del principio di completamento del decentramento funzionale di cui alla DGR 3549/2010 e dei compiti dell'Agenzia di cui alla LR 31/2001 articolo 2.

Si propone quindi di definire nell'allegato A, che fa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, le modalità operative per l'applicazione della legge, in particolare vengono dettagliate le modalità di presentazione delle richieste di abbattimento e le competenze specifiche spettanti ad AVEPA.

Infine, nell'allegato B, che fa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, si è voluto rappresentare uno schema di domanda di autorizzazione all'abbattimento delle piante utilizzabile su tutto il territorio regionale. Eventuali modifiche al suddetto schema sono demandate ad apposito provvedimento da adottarsi a cura del Dirigente della Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Regolamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTA la LR n. 31/2001 "Istituzione dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura";

VISTA la LR n. 6/2011 "Disciplina concernente l'abbattimento delle piante di olivo";

VISTA la DGR 3549/2010 "Costituzione dello sportello unico agricolo. Approvazione del piano industriale per l'inserimento del personale regionale e la definizione dei servizi territoriali. ( Art.6 comma 1 ter LR 25 febbraio 2005 n. 9 )";

delibera

1.       di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.       di approvare l'allegato A "Modalità operative per l'applicazione della LR n. 6/2011" che fa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

3.       di approvare l'allegato B "Schema di domanda per l'abbattimento delle piante di olivo" che fa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

4.       di demandare ad apposito provvedimento del Dirigente della Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari eventuali modifiche allo schema di cui al punto precedente ;

5.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.       di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

(seguono allegati)

1836_AllegatoA_235972.pdf
1836_AllegatoB_235972.pdf

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