Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Agricoltura
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1348 del 03 agosto 2011
Decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, s.m.i. in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti della vinificazione ed approvazione delle relative procedure tecniche ed amministrative. Aggiornamento delle disposizioni regionali, con validità dalla campagna vendemmiale 2011-2012 e successive. Abrogazione DGR 16 settembre 2010, n. 2185.
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento detta le norme tecniche e le procedure amministrative per gli utilizzi alternativi delle fecce e delle vinacce, ai sensi dell'articolo 5 del DM 27 novembre 2008, n. 5396, per la campagna vendemmiale 2011-2012 e campagne successive.
L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.
Sin da quando le Regioni sono state ammesse alla possibilità di definire norme proprie in materia, la Regione del Veneto ha approvato disposizioni di applicazione dell'articolo 5 del DM 27 novembre 2008, riguardante l'utilizzo dei sottoprodotti dei processi di vitivinicoli (fecce e vinacce) alternativi rispetto alla distillazione.
Con la DGR 15 settembre 2009, n. 2594, per la sola campagna vendemmiale 2009-2010, sono stati definiti i criteri tecnici e le procedure amministrative per l'utilizzo agronomico, oppure per l'impiego ai fini della produzione di energia, delle sole vinacce derivanti dalla vinificazione delle uve.
Nel corso della successiva estate 2010, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha svolto la necessaria opera di concertazione e coordinamento nazionale, al fine di uniformare a criteri nazionali la disciplina in materia delle diverse Regioni, così che non debbano determinarsi situazioni di disparità tra aree nazionali i cui produttori sono sottoposti a condizioni che richiedono un impegno gestionale sostanzialmente diverso.
In esito agli incontri di coordinamento svolti tra le Regioni, in prima istanza, e poi tra le Regioni ed il MIPAAF, è stato emanato il decreto ministeriale 4 agosto 2010, che ha modificato l'articolo 5 del DM 27 novembre 2008, n. 5396, dettando una serie di linee comuni alle quali le Regioni si sono poi adeguate nella stesura dei provvedimenti regionali.
In particolare, il DM 4 agosto 2010, n. 7407, modificando l'articolo 5 del DM 27 novembre 2008, n. 5396, ha precisato: gli usi consentiti, i divieti ed il limite quantitativo di 3.000 kg/ha complessivi di sottoprodotto ad uso agronomico diretto, le informazioni da trasmettere all'ICQRF territorialmente competente con la comunicazione preventiva all'uso alternativo ed il modello di "Comunicazione" per l'uso alternativo dei sottoprodotti della vinificazione.
La Regione del Veneto, con la DGR 3 agosto 2010, n. 2062, stante l'imminenza dell'avvio della campagna vendemmiale 2010-2011, ha dato una prima urgente applicazione ai criteri che sarebbero poi stati confermati dal successivo decreto ministeriale del 4 agosto 2010, n. 7407.
Alcuni adeguamenti alle disposizioni approvate in prima istanza dalla Regione del Veneto si sono successivamente resi necessari nel corso della campagna vendemmiale, così da poter perfezionare il provvedimento e consentire ad alcuni soggetti adeguatamente organizzati dal punto di vista gestionale di poter beneficiare delle opportunità offerte dalla disciplina dell'uso dei sottoprodotti derivanti dai processi vitivinicoli. È stato pertanto approvato, con la DGR 16 settembre 2010, n. 2185, il nuovo allegato A, contenente le disposizioni applicative dell'articolo 5 del DM 27 novembre 2008, n. 5396. Nel contempo, la DGR n. 2185/2010 ha abrogato la precedente DGR n. 2062/2010.
Così come nel caso del primo anno di attuazione delle disposizioni in materia, anche i provvedimenti approvati per la successiva campagna vendemmiale 2010-2011 avevano un'efficacia limitata alla medesima campagna in cui erano stati emanati.
Sulla base dell'esperienza realizzata in due anni di applicazione a livello regionale della normativa in oggetto, si ritiene oggi di poter introdurre - con l'approvazione del presente provvedimento - delle disposizioni che abbiano efficacia per la campagna vendemmiale prossima e per le campagne future, facendo sempre salva l'eventuale necessità di aggiornamento in caso di modifica della legislazione comunitaria o nazionale.
Con il presente provvedimento si approva dunque l'allegato A, dal titolo "Disposizioni integrative dell'articolo 5 del DM 27.11.2008, n. 5396, in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti dei processi di vinificazione delle uve dei produttori vitivinicoli", che stabilisce le procedure per il ritiro sotto controllo dei sottoprodotti dei processi di vinificazione, nonché le modalità per la loro destinazione ad usi alternativi al conferimento alla distillazione.
Si approva altresì l'allegato B, che costituisce il modello per la presentazione - alla Provincia in cui ricade il centro aziendale e agli Uffici periferici dell'Ispettorato per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQRF) competente per territorio - della "Comunicazione per l'uso alternativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione".
Premesso quanto sopra, il relatore conclude la propria relazione proponendo all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione comunitaria statale e regionale;
VISTO il decreto legislativo n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
VISTO il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008;
VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 relativo all'OCM del mercato vitivinicolo;
VISTO il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che ha incorporato le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 479/2008 nel regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
VISTO l'allegato XV ter del predetto regolamento (CE) n. 491/2009, sezione D "Sottoprodotti", che stabilisce gli obblighi a cui si devono attenere gli operatori del settore al fine di eliminare detti prodotti, allo scopo che gli stessi non siano oggetto di ulteriori fermentazioni o altri utilizzi impropri;
VISTO in particolare l'articolo 22 del predetto regolamento che prevede che i produttori siano tenuti a ritirare i sottoprodotti sotto "supervisione" e nel rispetto della normativa comunitaria ed in particolare di quella in materia ambientale;
VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTE la DGR n. 2495/2006 e la DGR n. 2439/2007, relativa agli utilizzi agronomici degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali, ivi comprese le acque reflue vitivinicole;
VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, concernente disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;
VISTA la DGR 8 agosto 2008, n. 2204;
VISTA la legge 30 dicembre 2008, n. 205, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare;
VISTA la DGR 5 maggio 2009, n. 1192;
VISTA la DGR 28 luglio 2009, n. 2272;
VISTA la Legge 20 febbraio 2006 n. 82 "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino";
VISTI in particolare gli articoli 9 e 14 della citata Legge n. 82 del 20 febbraio 2006 che pongono in capo alle regioni il compito di stabilire annualmente con proprio provvedimento il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite nonché la determinazione del periodo vendemmiale ai fini della detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici;
VISTA la nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2009, prot. n. 0005741, con oggetto: "Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 novembre 2008, concernente disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei prodotti della vinificazione";
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 18 agosto 2009, n. 155, "Prime disposizioni urgenti in materia di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione da parte di produttori che non vinificano uve acquistate da terzi, per la campagna viticola 2009−2010 (rif. Articolo 5 del DM n. 5396 del 27 novembre 2008)";
VISTA la nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 agosto 2009, n. 0006139, con la quale si esprime parere favorevole in ordine alla coerenza del DPGR n. 155 del 18 agosto 2009 con le disposizioni comunitarie e nazionali, nel rispetto delle disposizioni in materia ambientale;
VISTA la DGR 15 settembre 2009, n. 2594 "Disposizioni applicative del decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti dei processi di vinificazione delle uve dei produttori vitivinicoli";
VISTA la DGR 3 agosto 2010, n. 2062 "Disposizioni applicative del decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti dei processi di vinificazione delle uve dei produttori vitivinicoli per la campagna vendemmiale 2010-2011";
VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2010, n. 7407 "Modifiche all'articolo 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008, concernente 'Disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dei sottoprodotti della vinificazione' ";
VISTA la DGR 16 settembre 2010, n. 2185, che ha dato pieno recepimento alle disposizioni dell'articolo 5 del DM 27 novembre 2008, n. 5396, come modificato dal DM 4 agosto 2010, n. 7407, ed ha contestualmente abrogato la precedente DGR 3 agosto 2010, n. 2062;
VISTO che lo stesso articolo prevede altresì l'obbligo della preventiva comunicazione agli organi competenti prima di procedere alla denaturazione dei prodotti e/o all'eventuale uso alternativo.
delibera
(seguono allegati)
Torna indietro