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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 62 del 19 agosto 2011


Materia: Cultura e beni culturali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1235 del 03 agosto 2011

Integrazione della D.G.R. n. 2369 del 25 maggio 1993 "L.R. 5/9/1984, n° 50. Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di Enti locali e di interesse locale. Determinazione criteri e modalità ai sensi dell'art.12 della Legge 241/1990 per il settore museale.

Note per la trasparenza:

Approvazione di integrazioni relative alle modalità di concessione dei contributi annuali previsti per le attività dei musei indicate all'art.19 della L.R. n.50/84 e disciplinati agli artt. 47 e 48.

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Dal 1984 la Regione del Veneto sostiene le diverse attività realizzate dai musei del Veneto ed indicate nelle voci all'art. 19 della L.R. n. 50 ("Norme in materia di musei, biblioteche e archivi di enti locali o di interesse locale") concedendo contributi specifici sulla base di domande inviate entro il 30 settembre di ogni anno dai soggetti, pubblici e privati che ne hanno titolo in quanto in possesso dei requisiti individuati all'art. 7 ("Istituzione di musei di enti locali") e all'art.9 ("Dichiarazione dell'interesse locale").

Tali attività, pur facendo riferimento a una concezione di museo sostanzialmente rinviabile come impostazione al decennio in cui la legge fu concepita, richiamano comunque a funzioni basilari proprie dell'istituto museale che qui, per maggior chiarezza, si raggruppano in diversi ambiti di intervento: ambito della gestione e amministrazione (istituzione, ordinamento e funzionamento dei musei di enti locali o di interesse locale e di loro eventuali consorzi; preparazione e pubblicazione di censimenti, inventari, indici, cataloghi e ogni altro strumento di informazione relativo all'attività dei musei; arricchimento delle attrezzature, delle biblioteche specializzate, degli strumenti di ricerca e di restauro); ambito della conservazione, manutenzione e trattamento delle collezioni (integrità, sicurezza, conservazione e restauro del patrimonio conservato; incremento delle collezioni; riproduzione meccanica a uso di archivio e per minore usura del materiale) ambito delle attività culturali e di comunicazione museografica e museologica (manutenzione e fruizione pubblica del materiale; attuazione di iniziative volte a caratterizzare i musei di enti locali o di interesse locale come centri di azione culturale e sociale; assistenza ai musei e coordinamento delle loro attività a vantaggio della documentazione e dell'informazione regionali; realizzazione di iniziative scientifiche, informative e didattiche nell'ambito di musei e istituti assimilabili; adozione di mezzi di conoscenza e comunicazione audiovisivi).

Attualmente, su 340 musei censiti nel Veneto, sono 210 i musei che, a seguito di esame preliminare dell'istruttoria da parte degli uffici regionali competenti e di acquisizione del parere espresso dalla Commissione Musei prevista all'art.20 della legge in parola, risultano aver titolo, ai sensi dei summenzionati artt. 7 e 9, all'accesso ai contributi regionali: 90 di proprietà pubblica e 120 di natura giuridica privata. La

media degli istituti che inviano entro il 30 settembre di ogni anno la domanda per accedere ai contributi regionali è intorno alla cinquantina, distribuiti in tutte le sette province. Le richieste, solitamente, si sono per lo più orientate in questi anni verso l'ambito della conservazione e della manutenzione, seguita dalle attività culturali e di comunicazione con particolare attenzione alle attività educative.

La progressiva contrazione delle risorse finanziarie riservate a sostenere le attività ordinarie e le funzioni fondamentali dei musei ha portato ultimamente gli enti proprietari, in particolare dei musei d'arte e di archeologia, a indirizzare le proprie richieste maggiormente verso gli interventi di restauro (solitamente più onerosi) con conseguente contrazione delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale conservato. A partire dal 2008, infatti, si è cominciata a registrare una significativa decurtazione del bilancio regionale in questo settore, il quale è passato dai 665.000,00 euro stanziati in quell'anno ai 650.000,00 euro dell'anno successivo fino ai 500.000,00 euro del 2010. In particolare lo stanziamento dell'anno in corso, ovvero 200.000,00 euro, ha reso difficoltosi i lavori di valutazione della Commissione ex art. 20 inducendo a far presente, nel corso della convocazione tenutasi in data 28 marzo c.a., la necessità di potenziare e di aggiornare all'attuale contesto sia culturale sia socio-economico dei musei del Veneto quanto a suo tempo disposto con la D.G.R. n.2369 del 25 maggio 1993 (Legge regionale 5.9.1984 n.50. "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali e di interesse locale". Determinazione criteri e modalità ai sensi dell'art.12 della legge 241/1990 per il settore museale).

Tale provvedimento, infatti, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge statale n. 241 del 1990 in materia di trasparenza amministrativa, era intervenuto ad indicare il grado di valutazione da assegnare ai progetti di intervento al fine di rendere evidente la procedura di assegnazione dei contributi. Da allora, in seno alla Commissione, nell'esaminare le istanze dei musei viene dunque assegnata valutazione massima per gli interventi di restauro e per l'acquisto di impianti antifurto, antincendio e climatizzazione; media per le attività didattiche qualificate, per gli allestimenti e l'acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche di stretta attinenza alle finalità museali; minima per gli incrementi bibliografici, la pubblicazione di bollettini, quindi per tutti gli altri interventi che la Commissione consultiva ritiene di considerare non prioritari o minori valutando in una visione complessiva l'attività dell'istituito così come richiede l'art.21 della legge.

Con il presente provvedimento, dunque, si ritiene opportuno intervenire ad integrare il testo della summenzionata D.G.R., il cui impianto concettuale è da considerarsi sostanzialmente ancora valido, allo scopo di fornire alcune linee generali di indirizzo in merito a: presentazione delle domande di contributo (precisando i soggetti, gli interventi finanziabili per il sostegno delle attività museali, le modalità di presentazione, la documentazione da allegare), criteri di riparto, modalità di erogazione dei contributi e della rendicontazione delle spese, elenco di non ammissibilità.

Tali linee guida sono illustrate in dettaglio nell'Allegato A, parte integrante del presente atto, ed hanno lo scopo di evidenziare in via preliminare rispetto all'invio delle domande di contributo come le valutazioni espresse all'interno della Commissione ex art.20 della legge in questione, chiamata ad esprimere parere "sulla validità e rilevanza culturale" delle iniziative di cui all'art.19, concorrono alla definizione dell'ammontare del singolo contributo regionale. Questo anche con l'obiettivo, tenuto conto dei limiti della dotazione finanziaria degli stanziamenti annuali di settore, di dare in qualche misura rilievo all'intervento regionale al fine di evitare che la ripartizione in numerosi piccoli contributi per diverse attività annulli l'efficacia del sostegno pubblico ai singoli progetti presentati dagli enti titolari dei musei del Veneto.

Nel ribadire l'indirizzo generale dato dal provvedimento del 1993 in riferimento ai criteri di riparto - ovvero "assegnare la valenza massima agli interventi diretti alla salvaguardia dei beni storico-artistici conservati presso le strutture museali, e la valenza media o minima ad altre iniziative inerenti la gestione ordinaria" - si ritiene tuttavia necessario in questa sede, adeguandosi in ciò alla vigente normativa di settore, specificare che i beni da prendere in considerazione non sono più solo quelli storico-artistici bensì tutti i beni culturali conservati nei musei e come tali definibili ai sensi dell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D. Lgs. n.42 del 2004. E', altresì, necessario precisare (e, quindi, innovare rispetto a quanto disposto dalla DGR del 1993) che per i beni conservati nei musei privati, per i quali non sia già intervenuta la verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12 del D. Lgs. n.42/2004, i contributi verranno erogati solo agli istituti che, all'atto della domanda, si impegnano formalmente affinché i beni oggetto di restauro vengano destinati all'esposizione permanente e alla disponibilità pubblica per almeno vent'anni a pena di revoca del contributo.

I criteri di riparto indicati alla lettera b) della DGR n.2369/1993 che specificano la graduazione di valutazione massima, media e minima sono confermati con la seguente modifica: le attività didattiche qualificate non saranno più valutate sotto la gradualità media ma sotto quella massima intendendo per "qualificate" attività educative progettate da personale specializzato, interno o esterno ai musei, per tutte le tipologie di pubblico con particolare riferimento alle scuole con le quali siano state attivate, eventualmente, convenzioni o altri atti che documentino partenariati. La voce "attività didattiche qualificate" nell'ambito della gradualità media viene sostituita con "attività di valorizzazione delle collezioni".

Con il presente provvedimento si coglie, inoltre, l'occasione per prendere in considerazione quei casi in cui il progetto sia condiviso da un sistema o da una rete museali composti da più soggetti.

Al fine di consentire di identificare chiaramente il soggetto beneficiario del contributo la domanda, pertanto, dovrà essere accompagnata da documentazione attestante l'istituzione della forma associativa e l'individuazione chiara del suo ente capofila il quale sarà anche il beneficiario dell'eventuale contributo regionale che andrà erogato per le attività relative ai soli musei aventi titolo ai sensi degli art. 7 e 9 della L.R. n.50/1984. Non verranno pertanto prese in considerazione, e quindi non saranno ammesse al riparto, le domande relative a singoli istituti museali qualora questi siano già compresi nelle richieste relative ad un sistema o rete museale per l'anno finanziario in corso.

Si è ritenuto, infine, di intervenire anche sulle modalità di presentazione delle domande giungendo a precisare che le richieste di finanziamento devono essere presentate a firma del legale rappresentante dell'Ente titolare del museo. Qualora la gestione sia affidata a fondazioni partecipate dall'ente titolare del museo, la domanda potrà essere presentata dal loro legale rappresentante.

Ogni Ente può presentare, entro il termine perentorio - pena l'esclusione - del 30 settembre di ogni anno, una sola domanda anche se riferita a più istituti di propria competenza.

I progetti per i quali si chiede il contributo regionale non possono avere un costo preventivato complessivo superiore a € 100.000,000. Nel caso di domande presentate da enti titolari di sistemi di musei comprendenti almeno tre istituti, la soglia viene elevata a € 150.000,00.

Per quanto attiene, infine, alle procedure di concessione ed erogazione del contribuito, così come descritto agli artt. 47 e 48 della L.R. n° 50/1984 e specificato nelle modalità alla voce e) della DGR n. 2369/1993, viene confermato quanto già disposto modificando la sola parte relativa all'erogazione del contributo, il quale, diversamente da quanto indicato, non verrà erogato immediatamente ad accettazione del contributo medesimo ma verrà liquidato in un'unica soluzione in esito a positiva istruttoria della rendicontazione finale. Per ottenere la liquidazione del contributo concesso si precisa in questa sede che dovranno essere rendicontate spese pari al doppio del suo importo.

Viene pertanto superato quanto disposto dal decreto dirigenziale della Direzione Beni Culturali n. 7 del 14.01.2008 con il quale si era data indicazione di erogare il contributo assegnato in due tranche di 50% l'una a documentazione dello stato di avanzamento dei lavori.

Ulteriore e necessaria precisione in questo ambito è che, qualora l'ente beneficiario verificasse di trovarsi nelle condizioni di non poter portare a compimento tutto o parte delle iniziative e, pertanto, di non avvalersi di tutto o di parte del contributo assegnato, esso deve fornire tempestivamente la rinuncia formale e le motivazioni che l'hanno determinata.

Non saranno comunque erogati i contributi che risultassero inferiori a € 1.000,00.

Quanto sopra premesso viene, quindi, esplicitato nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, in cui le voci ammissibili ai contributi regionali ed indicate all'articolo 19 vengono aggregate per aree di intervento con la precisazione che in tale allegato sono indicate le sole voci relative ad attività che la Giunta Regionale ritiene di poter sostenere finanziariamente in quanto verificate essere tendenzialmente le più ricorrenti tra quelle per le quali sono state fatte le richieste di contributo negli anni precedenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento. 

LA GIUNTA REGIONALE

  • UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
  • VISTA la L.R. 5 settembre 1984, n. 50;
  • VISTA la legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
  • VISTA la D.G.R. n. 2369 del 25.05.1993;
  • VISTO il decreto n. 7 del 14 gennaio 2008 del Dirigente Regionale Beni Culturali;
  • CONDIVISE le valutazioni espresse in narrativa;

delibera

  1. di integrare e modificare con quanto esposto in premessa le disposizioni della D.G.R. n. 2369 del 25.05.1993 concernenti i criteri dei contributi regionali ex art.19 della L.R. n. 50 del 1984 per i musei aventi titolo e di approvare, di conseguenza, l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che contiene le linee guida relative alle modalità e alle procedure per la richiesta di tali contributi;
  2. di revocare il decreto n. 7 del 14 gennaio 2008 della Direzione Beni Culturali;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di incaricare la Direzione regionale Beni Culturali dell'esecuzione del presente atto.


(seguono allegati)

1235_AllegatoA_234180.pdf

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