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Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Deliberazione della Giunta Regionale n. 270 del 15 marzo 2011
Ditta Berica Pietre S.r.l.. Autorizzazione a coltivare la cava di calcare da taglio, in sotterraneo, denominata "CENGIO B", sita in comune di Zovencedo (VI). (L.R. 44/1982). Ampliamento e riorganizzazione del sito estrattivo.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [
Note per la trasparenza:
Autorizzazione a coltivare la cava "CENGIO B" nell'ambito del polo estrattivo in sotterraneo di pietra di Vicenza costituito dalle cave "CENGIO", "CENGIO A" e "CENGIO B" in Comune di Zovencedo (VI), secondo il progetto di ampliamento e riorganizzazione del polo estrattivo.
L'assessore, arch. Maurizio Conte, riferisce quanto segue.
La Direzione regionale geologia e attività estrattive, nel rilasciare la proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori di coltivazione della cava di calcare da taglio in sotterraneo, denominata "CENGIO" in Comune di Zovencedo (VI), in esercizio congiuntamente, anche se per ambiti distinti, alle ditte Berica Pietre S.r.l. e Bertola Cave S.r.l., con decreto n. 253 del 14.12.2006 ha prescritto alle citate ditte di presentare una variante non sostanziale al progetto di coltivazione in accorpamento delle autorizzazioni in essere (DD.G.R. n. 3700 del 09.07.1980, n. 4364 del 07.07.1988 e n. 2906 del 05.08.1997) secondo specifiche prescrizioni, volte alla riorganizzazione del sito estrattivo.
Poco prima, la ditta Berica Pietre s.r.l., per gli ambiti di propria competenza, con nota acquisita al prot. 688498 in data 30.11.2006, aveva presentato istanza per l'ampliamento della cava "CENGIO" e per lo stralcio di alcune aree non coltivate.
Dell'istanza di ampliamente e stralcio è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Zovencedo a partire dal 26.11.2006 e nei 10 giorni successivi alla pubblicazione non sono state presentate osservazioni od opposizioni. Inoltre, sull'istanza medesima, il Consiglio Comunale di Zovencedo, con deliberazione n. 9 del 28.03.2007 ha espresso parere favorevole senza prescrizioni.
Con nota n. 70199 del 06.02.2007 è stato chiesto, sulla stessa istanza, il previsto parere della C.T.P.A.C. di Vicenza e la Provincia di Vicenza, con telefax in data 03.07.2008, acquisito al protocollo n. 351844 del 07.07.2008, ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 02.07.2008, ha espresso parere favorevole. Detto parere favorevole, acquisito per estratto al prot.442930 del 28.08.2008, contiene le seguenti condizioni:
Nel frattempo, le ditte Berica Pietre S.r.l. e Bertola Cave S.r.l, in ottemperanza al decreto n.253/2006, hanno presentato, in data 06.11.2007 con prot. 619723 e in data 21.10.2009 con prot. 582420, la prescritta documentazione progettuale, finalizzata alla riorganizzazione del sito estrattivo.
Tanto premesso la CTRAE, nella seduta del 15.12.2009, ha esaminato congiuntamente, in quanto relative al medesimo contesto, sia la domanda di ampliamento e stralcio della ditta Berica Pietre s.r.l. acquisita al prot. 688498 in data 30.11.2006, sia la variante non sostanziale per l'accorpamento delle autorizzazioni e la riorganizzazione del sito estrattivo, presentata da entrambe le ditte Berica Pietre S.r.l. e Bertola Cave S.r.l., in ottemperanza al decreto 253/2006.
La CTRAE ha quindi espresso, con prescrizioni e considerazioni, parere favorevole all'ampliamento, allo stralcio delle aree, all'accorpamento delle autorizzazioni di cui alle DDGR n. 3700/1980, n. 4364/1988 e n. 2906/1997 e alla variante della cava per riorganizzazione del polo estrattivo, come da parere allegato (allegato A), parte integrante del presente provvedimento.
In particolare la C.T.R.A.E. si è espressa favorevolmente allo stralcio delle aree oggetto di rinuncia da parte della ditta Berica Pietre Srl dando atto della non coltivabilità del giacimento nelle aree medesime, a seguito dell'accertamento delle caratteristiche non commerciali del materiale. Il parere favorevole all'accorpamento delle precedenti autorizzazioni e alla variante, prevede di riorganizzare i lavori di coltivazione dell'ambito estrattivo in cave concretamente e funzionalmente distinte, così individuate:
Al riguardo, va precisato che, con la riorganizzazione del sito estrattivo, il richiesto ampliamento della originaria cava "CENGIO" viene a interessare le nuove cave "CENGIO" e "CENGIO B" mentre lo stralcio di aree, anch'esso chiesto per la cava "CENGIO" originaria, di fatto viene a interessare solo la nuova cava "CENGIO B".
Relativamente alla domanda di ampliamento, la CTRAE ha espresso parere favorevole subordinatamente all'esito favorevole della verifica della valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) già richiesta dalla Direzione regionale geologia e attività estrattive con nota 676935 del 02.12.2009 alla Direzione pianificazione territoriale e parchi, trattandosi di intervento che, seppure in sotterraneo, ricade all'interno del S.I.C. IT3220037 Colli Berici. Con nota 190842 del 07.04.2010 la Direzione pianificazione territoriale e parchi ha trasmesso la relazione tecnica istruttoria n. 2010/17 del comitato del 30.03.2010, con la quale viene proposto di esprimere parere favorevole al progetto con prescrizioni, come riportate nel dispositivo del presente provvedimento.
La CTRAE ha inoltre stabilito prescrizioni in merito alla coltivazione delle singole cave, come ridefinite nella riorganizzazione, recependo sostanzialmente anche le condizioni del parere favorevole espresso dalla CTPAC di Vicenza sull'ampliamento dell'originaria cava "CENGIO".
La stessa CTRAE ha prescritto alle ditte di presentare alla Direzione regionale geologia e attività estrattive, prima dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi, elaborati progettuali aggiornati relativi alle tre distinte cave costituenti il polo estrattivo, che recepiscano le prescrizioni e le indicazioni contente nel parere, evidenzino gli elementi urbanistici per i quali, per ciascuna cava, siano calcolate le distanze di rispetto di cui al DPR 128/1959. E' stato infine richiesto di presentare l'aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti di estrazione.
Con nota 275393 in data 17.05.2010 la Direzione regionale geologia e attività estrattive ha provveduto a richiedere alle ditte quanto prescritto dalla CTRAE.
Relativamente alla cava "CENGIO B", oggetto del presente provvedimento, la ditta Berica Pietre S.r.l. ha presentato la richiesta documentazione, acquisita al protocollo n. 446927 del 19.08.2010, che rappresenta la riorganizzazione e la variante della parte di cava già autorizzata con DD.G.R. n. 3700 del 09.07.1980, n. 4364 del 07.07.1998 e n. 2906 del 085.08.1997 e comprende una quota dell'ampliamento oggetto dell'istanza del 2006.
Trattandosi di cava ricadente in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico per la presenza del bosco in superficie, in data 06.09.2010 l'U.C. cave e miniere della Direzione geologia e attività estrattive di concerto con il Servizio pianificazione concertata 2 della Direzione urbanistica ha redatto la relazione tecnica illustrativa ai sensi del D.lgs.42/2004, dalla quale emerge che l'intervento richiesto risulta ammissibile in relazione al vincolo paesaggistico, come peraltro già valutato dalla stessa CTRAE. La citata relazione tecnica illustrativa, unitamente alla documentazione di progetto, è stata trasmessa alla Soprintendenza competente in data 19.10.2010, prot. 547427, ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004. La Soprintendenza ha ricevuto gli atti in data 25.10.2010, non ha reso il parere nei 45 giorni successivi e comunque sono trascorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente e pertanto è possibile provvedere ai sensi del comma 9 dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004.
Dai risultati dell'istruttoria svolta e dal parere della CTRAE emerge quindi la necessità, limitatamente all'ambito di cava "CENGIO B", di un nuovo provvedimento di Giunta con il quale siano assorbite e sostituite, anche in termini prescrittivi, le originarie deliberazioni di autorizzazione per la parte riguardante l'ambito di cava "CENGIO B", nonché sia autorizzato il progetto di coltivazione della cava secondo la documentazione presentata dalla ditta, compresa la quota dell'ampliamento attribuita alla cava medesima e lo stralcio delle aree inizialmente richiesto.
Si rinviano ad altri provvedimenti, le determinazioni a carico delle cave "CENGIO" e "CENGIO A", facenti parte del medesimo polo estrattivo.
Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTE le DD.G.R. n. 3700 del 09.07.1980, n. 4364 del 07.07.1998, n. 2906 del 05.08.1997 di autorizzazione ed ampliamento della cava "CENGIO" ed il decreto del Dirigente della Direzione geologia e attività estrattive n. 253 del 14.12.2006;
VISTA l'istanza delle ditte Berica Pietre S.r.l. e Bertola Cave S.r.l. in data 30.10.2007, acquisite al prot. 619723 del 06.11.2007 e la relativa documentazione;
VISTA l'istanza della ditta Berica Pietre S.r.l. in data 23.11.2006, acquisita al prot. 688498 in data 30.11.2006 e la relativa documentazione;
VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni; il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
VISTE la D.G.R. n. 781 del 26.03.2004 e la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;
VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTO il Piano d'Area dei monti Berici, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n 31 del 09.07.2008;
VISTI il D.Lgs. 30.05.2008, n. 117 e la D.G.R. 761 del 15.03.2010;
VISTA la documentazione integrativa acquisita al prot. 582420 in data 21.10.2009, al prot. 73390 in data 24.09.2009, prot. 73390 del 09.02.2010 e prot. 446927 del 19.08.2010;
VISTI i pareri favorevoli del Comune di Zovencedo con DCC n. 9 del 20.03.2007, della C.T.PA.C. di Vicenza in data 02.07.2008 e del Comitato del 30.03.2010 presso la Direzione regionale pianificazione territoriale e parchi relativamente al sito della Rete Natura 2000;
VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998;
DATO ATTO dell'avvenuto versamento di euro 103,00 (centotre/00) a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTO e fatto proprio il parere della C.T.R.A.E. in data 15.12.2009 come da verbale allegato alla presente deliberazione (allegato A);
delibera
1. di autorizzare la ditta Berica Pietre S.r.l. (C.F. 01624190243), con sede a Zovencedo (VI) in via Priare n. 17, a coltivare la cava di calcare da taglio in sotterraneo, denominata "CENGIO B" in Comune di Zovencedo (VI), come individuata con linea rossa nella planimetria catastale - All. III alla documentazione acquisita al prot. 446927 in data 19.08.2010 e comprensiva di porzione dell'ampliamento di cui alla domanda acquisita in data 30.11.2006 e dello stralcio di aree richiesto in pari data, in conformità al progetto di coltivazione di cui alla documentazione tecnica debitamente vistata ed indicata al successivo punto 4) e con le prescrizioni successivamente elencate;
2. di approvare ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010 il piano di gestione dei rifiuti di estrazione acquisito al prot. 446927 del 19.08.2010, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal medesimo non emerge la produzione di rifiuti di estrazione;
3. di dare atto che l'intervento autorizzato al punto 1), sottoposto alle condizioni di ricomposizione ambientale e alle prescrizioni e modalità riportate ai successivi punti 5) e 8), risulta compatibile con il vincolo idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267), con il vincolo paesaggistico (D.Lgs 42/2004) e con il SIC IT3220037 della Rete Natura 2000, esistenti sull'area di cava. Il presente provvedimento rilasciato con il titolo unico di cui all'art. 16 della L.R. 44/1982, costituisce autorizzazione in relazione al vincolo per scopi idrogeologici e autorizzazione ambientale/paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004, n.42. L'autorizzazione ambientale/paesaggistica di cui al presente provvedimento costituisce atto autonomo e presupposto rispetto all'autorizzazione mineraria, anch'essa contenuta nel presente provvedimento;
4. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dai seguenti elaborati debitamente vistati dal Dirigente della Direzione geologia e georisorse:
a) elaborati relativi all'intero polo estrattivo:
- acquisiti al prot. 619723 del 06.11.2007 (riorganizzazione):
1. RELAZIONE GEOLOGICO - TECNICA;
2. RELAZIONE PAESAGGISTICA;
3. RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE;
4. ALL. 1 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE;
5. ALL. 4 - CARTA GEOSTRUTTURALE;
6. ALL. 6 - ATLANTE FOTOGRAFICO;
7. SCRITTURA PRIVATA DI CONVENZIONE FRA LE DITTE PER LA GESTIONE DELLE PARTI COMUNI;
- acquisiti al prot. 688498 del 30.11.2006 (ampliamento):
8. RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA;
9. RELAZIONE DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA;
10. RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE;
11. ALL. V - CARTA GEOLOGICA;
12. ALL. VIII - ATLANTE FOTOGRAFICO;
- acquisiti al prot. 73390 del 09.02.2010:
13. RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE;
b) elaborati relativi alla coltivazione della sola cava "CENGIO B":
- acquisiti al prot. 446927 del 19.08.2010:
14. RELAZIONE TECNICA;
15. All. II - ESTRATTO P.R.G. con area di cava già autorizzata;
16. All. III - PLANIMETRIA CATASTALE;
17. All. IV - PLANIMETRIA STATO DI FATTO (aggiorn. dicembre 2009);
18. All. VI - PLANIMETRIA DI SCAVO (aggiornamento dicembre 2009);
19. All. VII - SEZIONE;
20. PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE;
5. di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito da calcare da taglio estratto in sotterraneo, per un volume non superiore a mc. 192.302 rispetto allo stato attuale. La coltivazione dovrà avvenire su un unico livello, per camere e pilastri delle dimensioni stabilite dal progetto di coltivazione e dalle condizioni di sicurezza del giacimento: dimensioni minime dei pilastri in pianta di m 8 x m 8, massima luce delle gallerie di 8 m, altezza massima di 10 m;
6. di prescrivere espressamente quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla DGR 652/2007;
7. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace, assorbe, modifica e sostituisce le precedenti deliberazioni n. 3700 del 09.07.1980, n. 4364 del 07.07.1998 e n. 2906 del 05.08.1997, di autorizzazione, per le parti comprese nella delimitazione indicata al punto 1);
8. stabilire l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:
a. la ditta deve presentare alla Regione Veneto prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, la documentazione dell'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale -Unicredit S.p.a. (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto - "Depositi Cauzionali")- di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di € 150.000,00 (centocinquantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
b. la ditta deve stipulare con il Comune di Zovencedo la convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione (allegato B) e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
c. la ditta deve installare fino alla conclusione dei lavori di coltivazione presso tutti gli imbocchi al sotterraneo una grata o cancello metallico alto non meno di 2 metri, con maglia tale da non consentire il passaggio di una sfera di 10 cm di diametro, dotato di lucchetto metallico e cartelli con segnalazione di pericolo e divieto di accesso ai non addetti;
d. la ditta deve mantenere agibili al termine dei lavori di coltivazione almeno due imbocchi al sotterraneo con l'intero accesso interdetto mediante l'installazione di grate e cancelli in ferro, solidi, muniti di lucchetto e tali da consentire ispezioni dopo l'estinzione della cava per motivi anche di sicurezza;
e. la ditta deve riportare, sull'area antistante gli imbocchi da non ostruirsi, uno spessore di almeno 50 cm di terreno vegetale, provvedendo a piantumare sulla medesima essenze autoctone atte e sufficienti al mascheramento dei citati imbocchi, in modo da consentire comunque l'accesso ai medesimi, e provvedere alla ricomposizione delle pareti rocciose a vista con tecniche di ingegneria naturalistica e/o ossidazione;
f. il materiale associato ed eventuali sottoprodotti derivanti dall'attività di coltivazione, per la sola parte in esubero rispetto alla prevista ricomposizione, potranno, previo autorizzazione, essere asportati dall'area di cava, fatte salve diverse e specifiche disposizioni e considerate anche le condizioni di sicurezza nel tempo delle gallerie;
g. la ditta deve accantonare il materiale associato di scarto che non viene asportato dalla cava esclusivamente all'interno dell'area di cava in camere o gallerie a fondo cieco a ciò dedicate e da riempirsi fino alla volta. E' vietato portare all'interno della cava e accatastare nelle gallerie o nelle camere materiali provenienti dall'esterno, non strettamente necessari alla coltivazione;
h. la ditta deve far eseguire annualmente, a cura di un professionista abilitato e trasmettere alla Provincia di Vicenza ed alla competente Direzione regionale entro il 31 marzo di ogni anno, unitamente allo stato di avanzamento dei lavori di cui agli artt. 33 e 37 del D.P.R. 128/59, la seguente documentazione corredata dal calcolo "a giacimento", sia del volume di materiale utile estratto che del volume di materiale associato estratto (asportato o accantonato), nonché l'ubicazione degli accantonamenti:
- rilievo planimetrico in scala adeguata (leggibile e superiore a 1:2.000) delle escavazioni già effettuate in sotterraneo, con indicate le principali e significative dimensioni del sistema di pilastri e/o setti e di gallerie e/o camere (lati pilastri, luce e altezza gallerie). Tale rilievo dovrà altresì rappresentare compiutamente il perimetro di cava, la distanza degli scavi dai confini, eventuali manufatti e fabbricati ubicati sul sito, l'ubicazione degli ingressi presenti e previsti, i luoghi di accantonamento del materiale di scarto;
- una o più sezioni significative, anche non rettilinee, con origine da uno degli ingressi al sotterraneo e prolungate fino alla zona di attuale o futura coltivazione. Tale o tali sezioni dovranno evidenziare l'andamento dei livelli di fondo cava, del tetto delle gallerie o camere e lo spessore della copertura rocciosa intercorrente tra lo scavo e la superficie del suolo;
- la verifica di stabilità degli scavi già effettuati nell'ambito della cava in essere;
- il calcolo di stabilità, rapportato al metodo di coltivazione (adottato o da adottarsi), tarato sulle caratteristiche tecniche dei materiali rinvenuti, corredato dallo schema di coltivazione (schema con dimensioni minime dei setti e/o pilastri correlati alle dimensioni massime di gallerie e/o camere);
- la relazione che evidenzi i volumi di materiale utile, di scarto o associato autorizzati, estratti (asportati o accantonati) e da estrarsi;
i. la ditta deve provvedere al mantenimento delle condizioni di sicurezza del sistema di accesso al sotterraneo sia per quanto concerne le parti a cielo aperto sia per i percorsi sotterranei di collegamento fra le cave del polo estrattivo con la superficie. Le gallerie utilizzate per l'accesso ai cantieri dovranno sempre essere agibili in sicurezza ed utilizzabili per tutte le ditte come comunicazione alternativa con l'esterno. Il sistema dei collegamenti fra il sotterraneo e la superficie deve sempre essere possibile attraverso almeno due percorsi divisi tra loro e alternativi. Gli accessi comuni e le gallerie comuni dovranno essere sempre tenute agibili in condizioni di sicurezza con relativi oneri a carico di ciascuna delle ditte. Qualora si rilevino contrasti nell'esercizio delle aree esterne e degli accessi, la Regione Veneto si riserva di procedere d'ufficio ai sensi della D.G.R. 652/2007, dando atto che le cave costituiscono un unico polo estrattivo;
j. la ditta è obbligata al rispetto delle modalità di coltivazione in progetto, dei confini di cava e distanze da eventuali fabbricati. Il mancato rispetto di tali adempimenti potrà attivare la procedura di decadenza della presente autorizzazione ai sensi dell'art. 30 della L.R. 44/1982. La Regione Veneto, si riserva espressamente la facoltà di integrare o modificare la presente prescrizione ai sensi della DGR 652/2007, eventualmente anche riducendo il volume di materiale utile estraibile;
k. la ditta, con riferimento al S.I.C. interessato, deve provvedere:
- alla progettazione di ogni intervento ulteriore, come per esempio quello volto a creare il percorso pedonale di collegamento contenga la relazione di incidenza ambientale con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati al S.I.C., le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte;
- al controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamento al sito protetto;
- a mettere in atto, durante i lavori, tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali;
9. di dare atto che la ditta ha presentato i titoli di disponibilità dell'area della cava come individuata al punto 1);
10. di stabilire che i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) dovranno essere conclusi entro il 31.12.2020;
11. di stabilire che l'autorizzazione ai fini ambientali/paesaggistici di cui al D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, contenuta nel titolo unico ex art. 16 della L.R. 44/82, ha durata di 5 anni dalla data del presente provvedimento;
12. di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la competente Direzione regionale potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;
13. di riservarsi espressamente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue ed anche per la coltivazione di giacimenti adiacenti. Si prescrive espressamente tale condizione, per le pertinenze di accesso esistenti, alla cava in oggetto, anche ai sensi della DGR 652/2007;
14. di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 8) lettera a) del presente provvedimento e di quelli relativi alle alte due cave del polo estrattivo, il precedente deposito cauzionale presentato dalle ditte Berica Pietre S.r.l. e Bertola Cave S.r.l. a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalle deliberazioni n. 3700 del 09.07.1980, n. 4364 del 07.07.1998, n. 2906 del 05.08.1997 e dal decreto del Dirigente della Direzione geologia e attività estrattive n. 253 del 14.12.2006, per l'importo di € 211.000,00 (polizza 294606724 della Assicurazioni Generali S.p.a.; bolletta n. 23942 del 10.09.2010), nonché di restituire alle citate ditte i relativi atti di fidejussione;
15. di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa di sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996, n. 624, e del D.P.R. 09.04.1959, n. 128, fermo restando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
16. di trasmettere, in applicazione del comma 14 dell'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, il presente provvedimento al Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio, unitamente alla relativa documentazione e alle risultanze istruttorie al fine di esercitare la facoltà di annullare motivatamente il presente provvedimento entro i termini previsti dalle vigenti norme in materia;
17. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Zovencedo, alla Provincia di Vicenza, alla U.P. Foreste e Parchi, nonché di pubblicarlo per estratto sul B.U.R. del Veneto;
18. di liquidare le spese di istruttoria della domanda in € 400,00 (quattrocento/00);
19. di stabilire che la ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, è tenuta a versare a titolo di conguaglio la somma di € 297,00 (duecentonovantasette/00) alla Tesoreria Regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto - Rimborsi ed introiti diversi - Servizio di Tesoreria - 30122 Venezia;
20. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
21. di fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e, comunque, di risarcire gli eventuali danni prodotti dall'attività di coltivazione;
22. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
23. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
(seguono allegati)
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