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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 26 del 05 aprile 2011


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 15 marzo 2011

Sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (titolo IX capo III del D.Lgs. 81/08). Approvazione linee interpretative regionali.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva le linee interpretative regionali per la sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto. Il documento, superando le precedenti indicazioni regionali in applicazione di quanto stabilito dal titolo IX capo III del D.Lgs. 81/08, prevede forme semplificate di comunicazione all'organo di vigilanza tenendo conto dei casi di urgenza e delle ipotesi di esposizioni sporadiche a debole intensità (ESEDI). La delibera non prevede impegno di spesa.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il D.L.gs. 15.8.1991 n. 277, prescriveva l'obbligo, per tutte le ditte che eseguono lavori di rimozione e demolizione di materiali contenenti amianto, di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, un apposito Piano di lavoro.

L'elaborato raccoglieva metodiche operative e definiva preventivamente procedure di lavoro atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno dai pericoli derivanti dall'amianto.

Il piano doveva essere trasmesso al Servizio di vigilanza SPISAL dell'Azienda sanitaria territorialmente competente, per il relativo parere preventivo.

Il titolo IX capo III D.Lgs. 81/08 dedicato alla protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, ha modificato la norma citata ridefinendo nuove condizioni per le quali è necessaria la predisposizione di specifica documentazione per le attività lavorative che possono comportare esposizione ad amianto, ossia le attività di manutenzione, rimozione dell'amianto, smaltimento o trattamento dei relativi rifiuti, bonifica di aree interessate dalla presenza di amianto.

Alla luce della vigente normativa nazionale, vanno adeguate le procedure operative già definite a livello regionale con:

·   DGR n. 5607 del 31.10.1995 con cui, nell'ambito della realizzazione di interventi urgenti in materia di amianto finalizzati a dare una prima attuazione agli adempimenti previsti dall'art. 10 della L. 27.3.1992 n. 257, e successive normative, veniva adottato il "Protocollo tipo del piano di lavoro per la rimozione di lastre ed altri manufatti contenenti amianto (MCA) in matrice compatta";

·   DGR n. 5455 del 3.12.1996 con cui venivano approvate, in attuazione dell'art. 10 della L. 257/92 le Linee del Piano regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente (PRAV) ;

·   DGR n.1690 del 28/06/2002 che, data la necessità di dare maggiore completezza e funzionalità alla questione relativa alla "micro raccolta", ha meglio definito le "Linee-guida per la rimozione, il trasporto e il deposito provvisorio di piccole quantità di materiali contenenti amianto".

Ciò premesso, ritenuto utile disporre di strumenti operativi che mirino alla semplificazione delle procedure e facilitino la corretta predisposizione della documentazione necessaria all'esecuzione di interventi su materiali contenenti amianto, la Direzione Prevenzione ha elaborato apposite linee di indirizzo finalizzate, da un lato all'omogeneizzazione dell'attività di controllo operata dai Servizi SPISAL dei Dipartimenti di Prevenzione delle ULSS e, dall'altro ad orientare le imprese, che eseguono attività di bonifica e smaltimento, nella presentazione della documentazione necessaria ai sensi di legge.

Si tratta con il presente provvedimento di approvare il documento predisposto "Linee interpretative regionali per la sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (titolo IX capo III del D.Lgs. 81/08)" (Allegato A).

Il documento, interpretando la vigente normativa, prevede forme semplificate di comunicazione all'organo di vigilanza delle attività lavorative con esposizione ad amianto tenendo conto dei casi di urgenza e delle ipotesi di esposizioni sporadiche a debole intensità (ESEDI), superando le precedenti indicazioni regionali in materia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma secondo, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
  • VISTA la DGR n. 5607 del 31.10.1995 contenente il "Protocollo tipo del piano di lavoro per la rimozione di lastre ed altri manufatti contenenti amianto (MCA) in matrice compatta".
  • VISTA la DGR. n. 5455 del 3.12.1996 che definiva linee guida di semplificazione per la cosiddetta "micro raccolta".
  • VISTA la DGRn. 1690 del 28/06/2002 contenente le "Linee-guida per la rimozione, il trasporto e il deposito provvisorio di piccole quantità di materiali contenenti amianto".
  • VISTO il D.Lgs. 81/08, titolo IX capo III: protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto.
  • VISTO il documento approvato in data 16 dicembre 2010 dalla Commissione Consultiva Permanente di cui all'art. 6 del D.Lgs. 81/08 riunita ai sensi dell'art. 249 comma 4, relativo alle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI)]

delibera

1. di approvare le "Linee interpretative regionali per la sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (titolo IX capo III del D.Lgs. 81/08)" di cui all'Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

2. di stabilire che il suddetto documento sostituisce le precedenti indicazioni regionali in materia di cui alle DGR n. 5607 del 31.10.1995, n. 5455 del 3.12.1996, n. 1690 del 28/06/2002;

3. di dare diffusione del documento alle Aziende ULSS e alle Associazioni dei datori di lavoro interessati;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale.


(seguono allegati)

265_AllegatoA_231550.pdf

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