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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 3 del 11 gennaio 2011


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3149 del 14 dicembre 2010

Società Terme delle Dolomiti Valgrande S.r.l.. Trasferimento e nuova intestazione della concessione di acqua minerale ad uso termale curativo terapeutico denominata "ACQUA PUZZA" in comune di Comelico Superiore (BL) - L.R.40/89.


Note per la trasparenza:

Trasferimento di titolarità di concessione per la coltivazione della risorsa minerale ad uso curativo terapeutico su istanza della ditta concessionaria.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Il Comune di Comelico Superiore (BL), è titolare, in virtù della DGR n. 1897 del 01.06.1999, della concessione di acqua minerale, ad uso termale curativo terapeutico denominata "Acqua Puzza", in Comune di Comelico Superiore.

La concessione che è stata rilasciata su di un area di Ha 16.86.19 ( ettari sedici, are ottantasei, centiare diciannove ) per la durata di 30 anni, ha al suo interno una sorgente le cui acque hanno ottenuto il riconoscimento delle proprietà terapeutiche con D.M. 6.12.1999, n. 3232 e con D.M. 24.3.2004, n. 3550, per la terapia idropinica, con D.M. 14.3.2002, n. 3426 per la balneofangoterapia e con D.M. 29.5.2002 n. 3441, per la terapia inalatoria. Con D.M. n.3809 del 15.11.2007 è stato riconfermato il riconoscimento per la balneofangoterapia nella cura delle malattie dermatologiche.

La sorgente che insiste sull'area in concessione, serve ad alimentare lo stabilimento termale denominato "Terme delle Dolomiti -Valgrande " sito in comune di Comelico Superiore (BL), giusto contratto di somministrazione sottoscritto tra le parti in data 23.5.2003.

Ai sensi dell'art. 29 della L.R. 40 del 10.10.1989, la titolarità della concessione può essere trasferita previa autorizzazione preventiva, solo ai titolari di stabilimenti o di impianti che utilizzano l'acqua oggetto della concessione stessa.

Poiché la prima autorizzazione al trasferimento, della concessione, rilasciata con deliberazione n. 2144 del 16.7.2004 a favore della società Terme delle Dolomiti Valgrande S.r.l. con sede a Padola di Comelico Superiore, Via Valgrande 43 C.F.-P.IVA 00965450257, non ha trovato conclusione per il mancato perfezionamento dell'atto nei tempi richiesti, il Comune di Comelico Superiore, in data 24.09.2009, ha presentato una nuova domanda di autorizzazione preventiva al trasferimento, a favore della medesima società.

La Giunta Regionale, visti gli atti, con D.G.R. n.3349 del 10.11.2009 ha autorizzato il comune di Comelico Superiore, ad effettuare in via preventiva, il trasferimento.

Poiché la società Terme delle Dolomiti Valgrande S.r.l è titolare, in virtù della D.G.R. n. 1799 del 13.06.2003 dell'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato "Terme delle Dolomiti -Valgrande" e utilizza l'acqua proveniente dalla su citata concessione, la stessa società in data 8.9.2010 prot. n. 150/2010, pervenuta in data 15.9.2010 prot.n.485638 E.420.14.2, ha presentato istanza di trasferimento definitivo.

Per quanto sopra esposto, visto l'atto notarile di trasferimento pervenuto con nota n. prot. n.7028 del 2.9.2010 del comune di Comelico Superiore a rogito del notaio Paolo Josef Giovannetti di San Stefano di Cadore, registrato al n.1546 di rep. in data 3.8.2010 ed anche per garantire la continuità di esercizio dello stabilimento termale denominato "Terme delle Dolomiti - Valgrande" e la corretta utilizzazione della risorsa, risulta ora possibile trasferire ed intestare, in via definitiva la concessione di acqua minerale ad uso termale curativo terapeutico denominata " ACQUA PUZZA" in comune di Comelico Superiore (BL) alla ditta sopraccitata.

Il titolare della concessione dovrà attenersi a quanto disposto dall'allegato Disciplinare di trasferimento di concessione, (allegato A), che costituisce parte integrante al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA l'istanza di trasferimento definitivo in data prot. n. 7524 del 24.09.2009, pervenuta il 30.9.2009 prot.n. 533809/57.02;

VISTA la DGR n. 1897 del 01.06.1999 di rilascio di concessione;

VISTA la D.G.R. n.3349 del 10.11.2009 di autorizzazione preventiva al trasferimento;

VISTO l'atto notarile a rogito del notaio Paolo Josef Giovannetti di San Stefano di Cadore, registrato al n.1546 di rep. in data 3.8.2010;

VISTA la legge regionale 10.10.1989, n. 40;

VISTA la D.G.R. n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 1 della L.R. 21.3.1985, n. 15 e successive modifiche;

delibera

1. di trasferire ed intestare, per quanto riportato nelle premesse, a decorrere dalla data del presente provvedimento, alla società "Terme delle Dolomiti Valgrande S.r.l". con sede a Padola di Comelico Superiore, Via Valgrande 43, C.F.-P.IVA 00965450257, la concessione di acqua minerale ad uso termale curativo terapeutico denominata "ACQUA PUZZA " ricadente in comune di Comelico Superiore (BL);

2. di stabilire che la società titolare della concessione dovrà attenersi a quanto disposto dall'allegato Disciplinare di trasferimento di concessione (allegato A), che costituisce parte integrante al presente provvedimento;

3. di prescrivere alla ditta concessionaria l'obbligo di trascrivere, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 40/1989, il presente atto alla conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e di far pervenire alla Regione, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione;

4. di stabilire che le prescrizioni e le indicazioni di cui al presente atto devono ritenersi, per il concessionario, obblighi la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'art. 50 della L.R. 40/1989 e può, tra l'altro, comportare la decadenza della concessione;

5. di stabilire infine che la nuova intestazione è accordata fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.


(seguono allegati)

3149_AllegatoA_229544.pdf

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