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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 37 del 04 maggio 2010


Materia: Istruzione scolastica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1096 del 23 marzo 2010

Calendario per l'anno scolastico 2010/2011.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore regionale alle Politiche dell'Istruzione e della Formazione, Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

Le Scuole dell'infanzia e le Scuole del primo e del secondo ciclo d'istruzione, Statali e Paritarie, adottano il calendario scolastico determinato dalla Regione competente territorialmente ai sensi dell'art.138 del D.lgs 112/1998 e specificatamente del c.1, lett. d).

Al fine di definire pertanto un calendario dell'attività didattica rispondente alle necessità scolastiche, ma anche alle necessità dei mondi che intorno alla scuola gravitano, in particolare degli enti erogatori di servizi, è stata valutata la cadenza delle festività e delle giornate di possibile attività da settembre 2010 a giugno 2011 e si è conseguentemente individuato il calendario del prossimo anno scolastico, specificatamente l'inizio e la fine delle lezioni e i periodi di vacanza, confermando le festività obbligatorie.

Al riguardo si è tenuto presente la necessità di una programmazione dell'attività didattica rispondente ai piani dell'offerta formativa, l'esigenza di valutare i carichi d'apprendimento degli studenti, fornendo alcune cadenzate interruzioni, e, quanto alla data d'inizio, il bisogno di individuare tempestivamente il personale docente. Si è quindi trovata una sintesi delle diverse esigenze contemperando le necessità della Scuola, degli studenti, delle famiglie, del territorio e degli enti erogatori di servizi.

Per la determinazione ed articolazione del calendario - e in particolare per la determinazione della fine dell'attività didattica - si è tenuto conto, sulla base della serie storica, della probabile data d'inizio degli esami di Stato conclusivi sia del primo ciclo, sia dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, che non sono ancora state stabilite dal Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca, competente per la materia.

Si ritiene, pertanto, di adottare il calendario a seguire descritto, vincolante per tutte le Scuole Statali e Paritarie del Veneto:

  1. Scuole del primo e del secondo ciclo d'istruzione
    • a.1 inizio attività didattica: 13 settembre 2010 (lunedì)
    • a.2 festività obbligatorie:
      • tutte le domeniche (coincidono con esse il 26 dicembre 2010 e il 1° maggio 2011, Festa del Lavoro)
      • il 1° novembre, festa di tutti i Santi
      • l'8 dicembre, Immacolata Concezione
      • il 25 dicembre, Natale
      • il 1° gennaio, Capodanno
      • il 6 gennaio, Epifania
      • il giorno di lunedì dopo Pasqua (coincide con il 25 aprile 2011, anniversario della Liberazione)
      • il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
      • la festa del Santo Patrono
    • a.3 vacanze scolastiche:
      • da domenica 5 dicembre a mercoledì 8 dicembre (ponte dell'Immacolata Concezione);
      • da venerdì 24 dicembre 2010 a domenica 9 gennaio 2011 compresi (vacanze natalizie);
      • da domenica 6 a mercoledì 9 marzo 2011 compresi (carnevale e mercoledì delle Ceneri); in caso di specifiche tradizioni popolari locali, la sospensione dell'attività didattica potrà essere collocata in giorni diversi, previo accordo con gli enti erogatori dei servizi;
      • da giovedì 21 a martedì 26 aprile 2011 compresi (vacanze pasquali)
    • a.4 fine attività didattica: 9 giugno 2011 (giovedì)
  2. Scuole dell'infanzia
    • b.1 inizio attività didattica: 13 settembre 2010 (lunedì)
    • b.2 festività obbligatorie: secondo quanto sopra indicato
    • b.3 vacanze scolastiche: secondo quanto sopra indicato
    • b.4: fine attività didattica: 30 giugno 2011 (giovedì)

Per le scuole primarie e secondarie le giornate di attività didattica tra le date d'inizio e di fine della stessa - come sopra individuate - sono dunque 205, a cui andrà sottratta la giornata del Santo Patrono qualora questa venisse a cadere in giornata normalmente considerata di attività didattica.

Posto quindi che l'attività didattica dovrà in ogni caso essere svolta nel rispetto di almeno 200 giorni di frequenza - e/o dell'equivalente monte ore annuale stabilito per ogni ordine di scuola dalle norme vigenti e dal P.O.F. di riferimento - il calendario prevede di norma un percorso di 205 giorni di attività didattica.

Le 5, oppure 4, giornate eccedenti i 200 giorni rappresentano - unicamente solo ove ne ricorressero le circostanze - una riserva di salvaguardia in caso di necessaria sospensione delle lezioni per tornate elettorali o referendum, qualora la condizione di sede di seggio rendesse non praticabile la normale attività didattica, oppure in caso di avverse circostanze climatiche o di altri inconvenienti che rendano pure impraticabile l'uso dei locali didattici; ciò al fine di garantire comunque la frequenza minima di 200 giorni prevista dalle disposizioni nazionali. Ove non si verificassero le sopra citate circostanze, i giorni eccedenti i 200 obbligatori sono comunque necessariamente destinati ad attività didattica ordinaria.

In ogni caso dovrà essere ricercata ampia intesa con gli Enti erogatori di servizi, in un'ottica di ottimizzazione dei servizi e delle conseguenti spese.

Qualora le situazioni condizionanti l'attività didattica non fossero riconducibili a cause strettamente connesse alla singola Istituzione scolastica o Scuola, queste dovranno essere valutate in un'ottica generale. Pertanto, nell'intento di dare il minor disagio possibile agli studenti e alle famiglie, si dovranno omogeneizzare quanto più possibile le decisioni in relazione al territorio di riferimento - pur nel rispetto delle necessità didattiche di ciascuna - sotto il coordinamento della Provincia di riferimento.

Anche al fine di un monitoraggio delle scelte, le Scuole del I e del II ciclo d'istruzione - oppure gli Enti di coordinamento - dovranno dare segnalazione alla Regione e all'Ufficio Scolastico Regionale circa l'eccezionale utilizzo delle 5 - oppure 4 - giornate eccedenti i 200 giorni.

Le Scuole dell'infanzia, in ragione della loro specificità, potranno apportare, purché venga garantito lo svolgimento dell'ordinaria attività curricolare, adattamenti al calendario entro i seguenti limiti:

  • primo giorno di attività didattica: da mercoledì 1° a sabato 11 settembre 2010;
  • ultimo giorno di attività didattica: da venerdì 24 a mercoledì 29 giugno 2011;
  • vacanze scolastiche: variazioni di norma non superiori ad un giorno per singolo periodo.

Le Scuole dell'infanzia sono invitate ad assumere in ogni caso decisioni uniformi sotto il coordinamento del Comune di riferimento e, per il possibile, in stretto raccordo con le altre Scuole.

Le Scuole dell'infanzia - oppure gli Enti di rispettivo coordinamento - dovranno segnalare alla Regione gli eventuali adattamenti del calendario sopra richiamati.

Le Scuole dell'infanzia, inoltre, che a motivo della loro tradizione didattica e di risposta ai bisogni espressi dalle famiglie, ritengano di attuare, in via eccezionale, un calendario parzialmente diverso da quanto sopra indicato, dovranno segnalare tale intendimento con adeguato anticipo alla Regione al fine di poterne consentire una approfondita valutazione, a corredo della quale potrà essere richiesto dalle strutture regionali parere in merito all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
  • VISTO il D.lgs. 112/1998, art. 138;
  • VISTA la L.R. 11/2001 e, in particolare, l'art. 138;
  • VISTO il D.lgs 297/1994 e, in particolare, l'art. 74;
  • VISTO il D.P.R. 275/1999;
  • VISTA la L. Costituzionale 3/2001, art.3,]

delibera

1) di stabilire il seguente calendario per l'anno scolastico 2010/2011, articolato in Scuole del primo e secondo ciclo d'istruzione ed in Scuole dell'infanzia, vincolante per tutte le Scuole Statali e Paritarie:

  1. Scuole del primo e del secondo ciclo d'istruzione
    • a.1 inizio attività didattica: 13 settembre 2010 (lunedì)
    • a.2 festività obbligatorie:
      • tutte le domeniche (coincidono con esse il 26 dicembre 2010 e il 1° maggio 2011, Festa del Lavoro)
      • il 1° novembre, festa di tutti i Santi
      • l'8 dicembre, Immacolata Concezione
      • il 25 dicembre, Natale
      • il 1° gennaio, Capodanno
      • il 6 gennaio, Epifania
      • il giorno di lunedì dopo Pasqua (coincide con il 25 aprile 2011, anniversario della Liberazione)
      • il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
      • la festa del Santo Patrono
    • a.3 vacanze scolastiche:
      • da domenica 5 dicembre a mercoledì 8 dicembre (ponte dell'Immacolata Concezione);
      • da venerdì 24 dicembre 2010 a domenica 9 gennaio 2011 compresi (vacanze natalizie);
      • da domenica 6 a mercoledì 9 marzo 2011 compresi (carnevale e mercoledì delle Ceneri); in caso di specifiche tradizioni popolari locali, la sospensione dell'attività didattica potrà essere collocata in giorni diversi, previo accordo con gli enti erogatori dei servizi;
      • da giovedì 21 a martedì 26 aprile 2011 compresi (vacanze pasquali)
    • a.4 fine attività didattica: 9 giugno 2011 (giovedì)
  2. Scuole dell'infanzia
    • b.1 inizio attività didattica: 13 settembre 2010 (lunedì)ù
    • b.2 festività obbligatorie: secondo quanto sopra indicato
    • b.3 vacanze scolastiche: secondo quanto sopra indicato
    • b.4: fine attività didattica: 30 giugno 2011 (giovedì)

2) di determinare che l'attività didattica per le Scuole del primo e del secondo ciclo d'istruzione, statali e paritarie, sarà svolta per l'anno scolastico 2010/2011 in 205 giorni - oppure 204 in caso di Santo Patrono cada in periodo di attività didattica - e comunque, nel caso ricorressero le situazioni dettagliatamente rappresentate in premessa, nel rispetto dei 200 giorni di frequenza minima e/o del monte ore annuale stabilito dalla normativa vigente e dai P.O.F. di riferimento;

3) di considerare necessario che, per omogeneizzare le scelte relativamente all'eccezionale utilizzo dei 5 o 4 giorni eccedenti i 200 minimi di attività didattica, ogni valutazione venga effettuata in necessario raccordo con Enti locali e, salvo che non sia strettamente legata a specificità dell'Istituzione scolastica o della Scuola, con le altre Istituzioni scolastiche del territorio di riferimento sotto il coordinamento della Provincia di riferimento, rimane comunque inteso che i 4 o 5 giorni eccedenti i 200 comportano comunque obbligo di attività didattica ordinaria, salvo le eccezionali esigenze di cui a questo medesimo punto e a quanto indicato in premessa;

4) di considerare necessario che le Scuole del I e del II ciclo d'istruzione - oppure gli Enti di coordinamento - diano alla Regione e all'Ufficio Scolastico Regionale segnalazione circa l'eccezionale utilizzo di tali giornate;

5) di dare atto che le Scuole dell'infanzia potranno apportare adattamenti al calendario di cui al punto 1., lettera b.1, b.3 e b.4, purché nel rispetto di quanto indicato in premessa, dandone comunicazione alla Regione;

6) di determinare che le Scuole dell'infanzia che a motivo della loro tradizione - didattica e di risposta ai bisogni delle famiglie - ritengano di attuare, in via eccezionale, un calendario parzialmente diverso da quanto indicato, dovranno segnalare tale intendimento con adeguato anticipo alla Regione al fine di darne una approfondita valutazione a corredo della quale potrà essere richiesto, da parte delle strutture regionali, parere all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;

7) di portare la presente deliberazione a conoscenza di tutte le Istituzioni scolastiche del territorio;

8) di dare conoscenza della presente a tutti gli interessati per il tramite del sito regionale, all'indirizzo www.regione.veneto.it/istruzione, e di pubblicazione sul B.U.R.;

9) di autorizzare il Dirigente della Direzione Istruzione a provvedere con propri conformi atti all'esecuzione del presente provvedimento.


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