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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 25 del 23 marzo 2010


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 383 del 23 febbraio 2010

R.D.1775/1933 art.93 - Piano di Tutela delle Acque, art.40 Norme Tecniche di Attuazione - Pozzi a uso domestico. Disposizioni operative.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alla Difesa del Suolo, Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.

Dall'intervenuta competenza regionale in materia di gestione dei beni del demanio idrico, conseguente al D.Lgs.112/98, la Regione ha avviato un processo di aggiornamento e revisione delle vecchie disposizioni statali riguardanti l'uso delle acque pubbliche, cercando di modificare e integrare il quadro normativo per adeguarlo alle esigenze di difesa del patrimonio idrico regionale.

In questo processo, è emerso che alcune norme del tuttora vigente R.D.1775/1933 dovevano essere reinterpretate alla luce dell'attuale situazione degli acquiferi regionali e della necessità di porre in essere opportuni provvedimenti per tutelare le risorse disponibili, diminuire i consumi, razionalizzare gli usi. Ciò con particolare riguardo alle acque sotterranee il cui livello, dagli anni '50, è in progressiva costante diminuzione.

Una fattispecie di prelievo di acque sotterranee (pozzo), già prevista dal R.D.1775/1933, che va prioritariamente analizzata e rapportata alla situazione attuale è quella dei pozzi a uso domestico ex art.93. Detto articolo prevede una procedura agevolata e priva di autorizzazione per i pozzi utilizzati per gli "usi domestici" che comprendono, oltre alle necessità potabili della "domus" del proprietario del fondo, l'innaffiamento di giardini e orti e l'abbeveraggio del bestiame.

In seguito a valutazioni e approfondimenti si è giunti a considerare che:

- i pozzi per gli usi domestici, nella realtà del territorio regionale, possono servire una utenza potabile ma, soprattutto, servono altri usi collegati alla residenza quali ad esempio l'irrigazione di orti e giardini;

-spesso tali pozzi, per i quali il regio decreto del 1933 lascia ampia libertà, sono realizzati anche per evitare l'allacciamento all'acquedotto pubblico e quindi il pagamento della relativa tariffa;

- per le disposizioni di cui al R.D.1775/1933, i pozzi a uso domestico sfuggono a qualsiasi controllo sia in fase di realizzazione sia, soprattutto, durante l'esercizio, creando possibili fenomeni d'inquinamento delle falde conseguente a una scorretta esecuzione del pozzo ma anche determinando, talvolta, un consistente spreco della risorsa, come nel caso delle cosiddette "fontane" a getto continuo;

- ove presente, l'uso di pozzi privati a fini potabili può determinare condizioni di rischio per la salute degli utenti in quanto, diversamente dagli acquedotti pubblici, mancano adeguati controlli di qualità sulle acque consumate.

Pertanto, anche sulla base delle suddette considerazioni, con DGR1509/2008 la Giunta regionale aveva stabilito di limitare il riconoscimento dell'uso domestico ex art.93 ai soli pozzi realizzati in area priva di acquedotto, allo scopo di indurre gli utenti che avevano le necessità idriche tipiche degli usi domestici, solitamente di modestissima entità, ad allacciarsi all'acquedotto evitando l'esecuzione di un nuovo pozzo. In tal modo, quindi, si mirava a ottenere un primo risultato di contenimento della diffusione incontrollata dei pozzi a uso domestico, ora non più accettabile in ragione dell'accertata situazione di sofferenza degli acquiferi regionali.

Peraltro, con la stessa deliberazione, per attribuire maggiore incisività alla disposizione e valutati i consistenti effetti che la stessa avrebbe prodotto sul territorio, era stata ravvisata l'opportunità di collocare la norma all'interno del Piano di Tutela delle Acque, allora in discussione.

La disposizione, infatti, è stata confermata anche dal Piano di Tutela delle Acque - art.40 delle Norme Tecniche di Attuazione, recentemente approvato dal Consiglio Regionale, assumendo in tal modo piena efficacia. Lo stesso articolo, inoltre, prevede, nelle zone sottoposte a primaria tutela, anche altre restrizioni a carico dei pozzi a uso domestico quali la limitazione della portata media giornaliera e l'obbligo di installarvi gli apparecchi per la misura del consumo d'acqua.

Ciò posto, è necessario fornire alle strutture regionali (Direzioni e Unità di Progetto) che svolgono le funzioni di Genio Civile alcune disposizioni applicative della norma di cui sopra, come di seguito indicato:

In attuazione della disposizione di cui all'articolo 40 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque, non è ammessa, in aree servite da acquedotto civile, la realizzazione di pozzi per gli usi domestici di cui all'articolo 93 R.D.1775/1933.

Tuttavia, considerato lo scopo della norma, consistente nel provocare l'allacciamento all'acquedotto pubblico delle utenze per gli usi domestici, la realizzazione del pozzo è consentita, anche nelle aree servite da acquedotto, esclusivamente nei casi in cui:

a)      già esiste un'utenza potabile da acquedotto pubblico, ma il soggetto gestore del servizio dichiara di non poter soddisfare adeguatamente il fabbisogno richiesto per gli usi domestici;

b)      non esiste già un'utenza potabile da acquedotto e il soggetto gestore del servizio idrico dichiara l'impossibilità di eseguire l'allacciamento.

La realizzazione di un pozzo per gli usi domestici di cui all'art.93 R.D.1775/1933 deve essere preventivamente comunicata alle strutture regionali che svolgono le funzioni di Genio Civile almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Alla ricezione della comunicazione, la citata struttura regionale verifica l'ammissibilità del prelievo per gli usi domestici e, in caso negativo, invita il richiedente a presentare domanda di concessione di derivazione, ove quest'ultima sia consentita dal Piano di Tutela delle Acque. Diversamente, la stessa struttura regionale comunica all'interessato il divieto di procedere all'esecuzione del pozzo.

La comunicazione preventiva di cui sopra deve essere accompagnata dalla dichiarazione del soggetto gestore del servizio idrico attestante che l'area in cui è prevista la realizzazione del pozzo non è servita da acquedotto civile ovvero che, per l'utenza per gli usi domestici richiesta, ricorre una delle circostanze di cui ai punti a) e b) sopra indicati.

La comunicazione di avvenuta scoperta d'acqua di cui all'art. 103 R.D.1775/1933, anche per un pozzo per gli usi domestici, è obbligatoria e deve essere inviata alla struttura regionale che svolge le funzioni di Genio Civile entro 30 giorni dal fatto.

Alla ricezione della comunicazione ex art.103 R.D.1775/1933, la struttura regionale che svolge le funzioni di Genio Civile, ove non già provveduto, accerta l'ammissibilità del prelievo per gli usi domestici e, in caso di esito negativo, invita il richiedente a presentare domanda di concessione di derivazione, ove quest'ultima sia consentita dal Piano di Tutela delle Acque. Diversamente, la citata struttura regionale ordina la cessazione dell'utenza tramite sigillatura del pozzo ovvero ne prescrive la cementazione qualora il pozzo medesimo, dalla documentazione tecnica prodotta dal proprietario su richiesta della stessa struttura regionale, sia ritenuto di pregiudizio per l'integrità e la qualità degli acquiferi.

Considerato il limite sulla portata media giornaliera, già imposto dall'art. 40 comma 3 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque e il limite del rapporto tra portata media e portata massima delle derivazioni previsto dall'art. 41 delle NTA, i pozzi a uso domestico sono limitati, per quanto riguarda la portata massima istantanea, al valore di Q max = 0,6 litro/s.

In ogni caso, come previsto dall'art. 40 comma 3 delle NTA, il pozzo dovrà essere dotato di organi di intercettazione e di adeguati strumenti di misura delle portate o volumi emunti.

Tenuto conto della rilevanza del presente provvedimento e del conseguente notevole impatto sul territorio delle disposizioni in esso contenute, è opportuno che le stesse siano immediatamente e ampiamente divulgate in tutto il territorio regionale, coinvolgendo a tal fine anche gli Enti e le Amministrazioni locali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello statuto, il quale dà atto che le strutture competenti hanno attestato l'avvenuta, regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale

VISTO il R.D.1775/1933

VISTA la DGR 1509/2008

VISTO il Piano di Tutela delle Acque]

delibera

  1. di approvare le disposizioni di cui in premessa relative ai pozzi per gli usi domestici di cui all'art.93 R.D.1775/1933;
  2. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo di trasmettere il presente provvedimento alle Direzioni regionali di Distretto affinché le stesse provvedano a darvi puntuale applicazione;
  3. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo, d'intesa con le Direzioni di Distretto competenti, di divulgare sul territorio regionale il contenuto del presente provvedimento, coinvolgendo gli Enti e le Amministrazioni locali.


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