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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 100 del 08 dicembre 2009


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3399 del 10 novembre 2009

Gas radon. Nuova campagna di misurazioni negli edifici scolastici nei Comuni a maggior rischio di concentrazione. Impegno di spesa.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Il Vice Presidente Dott. Franco Manzato, riferisce quanto segue.

Il radon, gas radioattivo naturale prodotto dal decadimento dell'uranio, si caratterizza, da un punto di vista chimico e fisico, per essere più pesante dell'aria e, in quanto tale, tende a ristagnare negli ambienti chiusi, soprattutto ai piani sotterranei, diventando in tal modo potenzialmente pericoloso per inalazione. E' infatti considerato la seconda causa di tumore polmonare dopo il fumo di sigaretta, e si stima che ogni anno, in Veneto, circa 300 persone contraggano cancro polmonare provocato dal radon.

Un'indagine condotta da A.R.P.A.V. nel corso del 1989, nell'ambito di un progetto nazionale coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità, ha rilevato un livello medio di radon nelle abitazioni del Veneto abbastanza modesto (59 Bq/m3, inferiore al valore medio nazionale pari a 70 Bq/m3), non escludendo però l'esistenza di specifiche aree in cui, per caratteristiche geologiche, meteorologiche, climatiche, ambientali e legate alla tipologia costruttiva, la concentrazione di radon sia tale da costituire potenziale pericolo.

Per questo motivo la Regione Veneto, a partire dal 1996, ha promosso altre campagne di rilevamenti sul territorio regionale per individuare le aree con elevati livelli di radon indoor e poter focalizzare, in tali zone a rischio, interventi di risanamento e prevenzione (D.G.R.V. n. 5000 del 08/11/1996; D.G.R.V. n. 3558 del 21/12/2001 e D.G.R.V. n. 79 del 18/01/2002).

In tale materia la normativa europea e nazionale ha effettuato una netta distinzione tra due ambiti di applicazione: le abitazioni e i luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda le abitazioni la Raccomandazione 43/90/Euratom fissa per le abitazioni esistenti e per le nuove costruzionidue livelli di riferimento, rispettivamente 400 Bq/mc e 200 Bq/mc. Nessuna normativa nazionale ha tradotto però tali limiti in prescrizioni cogenti.

La Regione Veneto, con D.G.R.V. n. 79 del 18/01//2002, ha dato attuazione alla sopra menzionata Raccomandazione 43/90 Euratom, adottando il livello di riferimento maggiormente cautelativo di 200 Bq/mc, sia per le nuove abitazioni che per quelle esistenti, fornendo indicazioni per l'esecuzione di misurazioni nelle abitazioni in aree previamente individuate e nelle abitazioni al piano terra.

Per quanto riguarda gli ambienti di lavoro, il Decreto Legislativo n. 230 del 17 marzo 1995 ha dato attuazione alle Direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom e 92/3/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti. Il Capo III-bis, introdotto con Decreto Legislativo n. 241 del 26 maggio 2000, in attuazione della Direttiva 96/29/Euratom, prescrive determinati obblighi per gli esercenti determinate attività in determinati luoghi, distinguendo varie situazioni lavorative per le quali sono previste altrettante discipline.

In particolare, tra le attività che comportano l'esposizione al rischio radiazioni di lavoratori ed eventualmente di persone del pubblico (compresi alunni e studenti delle scuole di ogni ordine e grado), l'articolo 10-bis, al comma 1, lettere a) e b), considera e distingue le attività in luoghi sotterranei e quelle che si svolgono, in luoghi diversi dai sotterranei, in "zone ben individuate o con caratteristiche determinate".

Per entrambe le situazioni il D.Lgs. n. 230/1995 e s.m.i. stabilisce un livello di azione di 500 Bq/m3 e prescrive l'obbligo per l'esercente di effettuare misurazioni di verifica del livello di attività del radon, entro determinati termini temporali. In caso di superamento del livello di azione è prevista l'adozione di appropriate azioni di rimedio. Nel caso in cui le grandezze misurate non superino il livello di azione, ma siano superiori all'80% del livello di azione, l'esercente deve assicurare nuove misurazioni nel corso dell'anno successivo.

Per ciò che attiene alle scuole, esse rappresentano, tra i luoghi di lavoro, un segmento particolarmente importante per la prevenzione dei tumori correlati alla presenza di attività di radon, in quanto gli alunni appartengono ad una fascia di popolazione in età evolutiva, perciò particolarmente suscettibile ai possibili effetti delle radiazioni ionizzanti eventualmente presenti nei locali frequentati per diverse ore al giorno.

Per queste ragioni la Regione Veneto ha ritenuto opportuno finanziare specifiche campagne di monitoraggio, con misurazioni eseguite a cura dell'ARPAV, sia a scopo di indagine per la stesura della "mappa regionale del rischio radon", sia per l'adozione di eventuali azioni di rimedio, anticipando gli stessi obblighi che la normativa pone in capo agli esercenti le attività (Dirigenti scolastici, Comuni).

L'indagine di approfondimento di cui alla D.G.R.V. n. 79/2002 è stata condotta da A.R.P.A.V. nel periodo 2003-2006 ed ha riguardato complessivamente il controllo dei livelli di radon in oltre 700 scuole (sono qui considerate anche le iniziative locali condotte dalle Aziende U.L.S.S. del territorio della provincia di Belluno).

In tutti i casi in cui è stato riscontrato almeno un locale con un livello di radon superiore al limite di 500 Bq/m3 sono stati informati direttamente i Comuni e i Dirigenti scolastici, per i provvedimenti di competenza. In alcuni casi (una scuola per provincia) sono inoltre state condotte sperimentazioni di mitigazione, in collaborazione tra A.R.P.A.V., I.U.A.V. (Istituto Universitario di Architettura di Venezia) e Comune.

I dati della campagna di monitoraggio nelle scuole, ivi compresi gli interventi di mitigazione, sono pubblicati nel sito internetistituzionale di A.R.P.A.V.

In prosecuzione delle iniziative precedentemente attuate, e sulla base dello specifico progetto presentato da A.R.P.A.V. con propria nota datata 23 luglio 2009, prot. n. 93403, integrata con nota dell'01 ottobre 2009, prot. n. 122546, agli atti della Direzione Prevenzione, si ravvisa ora l'opportunità di estendere il monitoraggio agli edifici scolastici di altri Comuni del Veneto, non soggetti a controlli nella precedente indagine, dove i livelli di radon sono attesi più elevati. Sono stati selezionati a tal riguardo tutti quei Comuni in cui si stima che la quota delle abitazioni che superano il livello di riferimento regionale (200 Bq/m3) sia maggiore o uguale al 4.3 %.

Si tratta complessivamente di 67 Comuni afferenti alle Province di Padova, Treviso, Vicenza e Verona, preliminarmente selezionati da A.R.P.A.V. in base ai dati delle precedenti campagne e dettagliatamente elencati nell'allegato A del presente provvedimento deliberativo, costituente parte integrante dello stesso.

Complessivamente saranno oggetto di indagine 295 edifici scolastici, dai nidi alle medie incluse, pubblici e privati, attraverso misure annuali, mediamente 4 punti, con rilevazioni semestrali. Verranno complessivamente utilizzati circa 2400 dosimetri.

Pertanto l'iniziativa che di seguito viene proposta rientra nell'ottica della tutela dei lavoratori, ai sensi del Decreto Legislativo n. 230 del 17 marzo 1995 (come modificato dal D.Lgs. n. 241/2000), ma anche di tutela della popolazione.

Le iniziative di monitoraggio sopra descritte saranno realizzate entro 30 mesi a partire dall'avvio formale del progetto.

Per lo svolgimento di tali attività si propone di assegnare ad A.R.P.A.V. quale "contributo straordinario finalizzato a specifiche attività" ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale n. 1/2009, così come evidenziato congruo e preventivato da A.R.P.A.V. con la suindicata nota del 23 luglio 2009, prot. n. 93403, un finanziamento pari ad euro 73.500 (settantatremilacinquecento//00), da imputare al capitolo 101022 del bilancio regionale anno 2009.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Visto il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Visto il Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 241.

Visto il Decreto Legislativo 09 maggio 2001, n. 257.

Vista la D.G.R.V. n. 79 del 18 gennaio 2002.]

delibera

  1. Di approvare il progetto di estensione dei monitoraggi del gas radon di cui alla nota A.R.P.A.V. datata 23 luglio 2009, prot. n. 93403, integrata con nota dell'01 ottobre 2009, prot. n. 122546, agli atti della Direzione Prevenzione, così riepilogato.Estensione della campagna di monitoraggio del gas radon a 295 edifici scolastici nei Comuni indicati nell'allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento, ove i livelli di gas radon sono attesi più elevati e selezionati in base alla stima della quota delle abitazioni che superano il livello di riferimento regionale (200 Bq/m3) maggiore o uguale al 4.3 %.
  2. Di assegnare ad A.R.P.A.V. un finanziamento pari ad euro 73.500,00 (settantatremilacinquecento//00) per lo svolgimento delle attività di monitoraggio specificate al punto 1, così come ritenuto congruo e preventivato da A.R.P.A.V. con propria del 23 luglio 2009, prot. n. 93403, agli atti della Direzione Prevenzione.
  3. Di impegnare, per la realizzazione di tali iniziative e secondo le motivazioni indicate in premessa, l'importo di euro 73.500,00 (settantatremilacinquecento//00) sul capitolo di spesa n. 101022 del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2009, che presenta sufficiente disponibilità, classificando tale importo come "contributo straordinario finalizzato a specifiche attività" ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale n. 1/2009.
  4. Di liquidare ad A.R.P.A.V. un acconto pari all'80% della predetta somma di cui al punto 2), pari ad euro 58.800,00 (cinquantottomilaottocento//00), entro novanta giorni dall'adozione del presente provvedimento.
  5. Di liquidare ad A.R.P.A.V. la restante somma del 20%, pari ad euro 14.700,00 (quattordicimilasettecento//00), a seguito della presentazione da parte di A.R.P.A.V. della relazione dell'attività svolta e di idonea rendicontazione delle spese sostenute da presentarsi entro il 30/09/2011.


(seguono allegati)

3399_AllegatoA_219967.pdf

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