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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 74 del 08 settembre 2009


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2426 del 04 agosto 2009

D.M. 5 febbraio 1998 come modificato dal D. M. 5 aprile 2006, n. 186 - Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Modello concernente la "Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata . D.lgs. n. 152/2006 - artt. 214 e 216; D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii."

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche per l'Ambiente Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.

Con la modifica apportata agli artt. 214 e 216, del D.lgs. n. 152/2006, con D.lgs. 13 febbraio 2008, n. 4, è stata nuovamente individuata la Provincia competente per territorio, quale Autorità destinataria delle comunicazioni di avvio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, previste dalle procedure cosiddette semplificate, secondo quanto disposto dal DM 5 febbraio 1998, come modificato dal DM 5 aprile 2006, n. 186, che iscrive, in un apposito registro, le imprese che si avvalgono delle medesime procedure.

La modifica della norma sopra richiamata, rimette dunque in capo alle Amministrazioni provinciali le competenze già previste dall'abrogato D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, agli artt. 31 e 33, e che, con la prima versione degli art. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006, erano state assegnate alle Sezioni Regionali dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Dato atto di quanto sopra, le Province, sulla base della precedente esperienza in materia, vigente il già citato D.lgs. n. 22/97, ed in sintonia con quanto disposto dall'art. 196, comma 1, lettera m) del D.lgs. n. 152/2006, hanno evidenziato la necessità di predisporre una modulistica per l'inserimento, da parte delle imprese proponenti, delle informazioni previste dall'art. 216 del D.lgs. n. 152/2006, da fornire in sede di comunicazione di inizio dell'attività di recupero, con la procedura semplificata, di rifiuti non pericolosi.

È stato pertanto ripreso il lavoro del "Tavolo Tecnico", già avviato quando le competenze in materia erano state assegnate alla Sezione Regionale dell'Albo Gestori Ambientali, presieduto dalla Regione, e composto dai rappresentanti di tutte le Province del Veneto.

Lo scopo del Tavolo è stato quello di elaborare un documento unico e condiviso, costituente la modulistica contenente tutte le informazioni che le imprese devono fornire alle Province, in relazione alla specifica attività che intendono intraprendere nel settore del recupero dei rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, partendo dal presupposto che la modulistica debba basarsi soprattutto sulla autocertificazione da parte delle imprese, evitando quindi sovraccarichi cartacei, in ossequio al principio della semplificazione amministrativa.

Per quanto attiene gli aspetti connessi all'ubicazione delle attività in parola, va sottolineato che l'iscrizione da parte delle Province nell'apposito registro di cui all'art. 216, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., non comporta eventuali autorizzazioni di carattere urbanistico/edilizio che ricadono nelle specifiche competenze dei Comuni.

Va ricordato che le attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata, costituiscono nella nostra Regione una considerevole percentuale delle attività che, di gestione dei rifiuti, tanto che nel 2007 (ultimo dato disponibile) sono state censite dall'Osservatorio regionale sui Rifiuti, istituito presso l'ARPAV, oltre 1500 attività produttive che si avvalgono di detto istituto.

Le riunione operative del Tavolo si sono tenute in data 21 gennaio, 11 febbraio e 18 marzo 2009, e si sono concluse con la predisposizione del documento, Allegato A, Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata . D.lgs. n. 152/2006 - artt. 214 e 216; D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.

La modulistica di cui all'Allegato A del presente provvedimento, rappresenta pertanto una base condivisa, sulla quale tuttavia le singole Provincie, qualora ritenuto necessario, possono richiedere ulteriori informazioni integrative. 

Ravvisata quindi l'opportunità di specificare i contenuti della relazione da allegare da parte dei soggetti interessati alla comunicazione di cui all'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, si ritiene pertanto necessario procedere all'approvazione della relativa modulistica in vista dell'inizio delle attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, secondo lo schema contenuto nell'allegato A al presente provvedimento.

Il relatore incaricato conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Parte IV, Titolo I, Capo V, artt. 196, comma 1, lett. m), 214 e 216;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998 recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.lgs. n. 22/97, come modificato dal Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare in data 5 aprile 2006, n. 186;]

delibera

  1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, l'Allegato A concernente la Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata . D.lgs. n. 152/2006 - artt. 214 e 216; D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.
  2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Amministrazione regionale;
  3. Di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e dello Sviluppo Economico, alle Province del Veneto, all'ARPAV, alle altre Regioni, alle Province Autonome di Trento e Bolzano nonché alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
  4. Di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, sul B.U.R.


(seguono allegati)

2426_AllegatoA_217798.pdf

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