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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 54 del 03 luglio 2009


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1713 del 16 giugno 2009

Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 - articolo 58 ter. Fondo di rotazione per le agrienergie. Adozione dei Regolamenti di operatività per la concessione di finanziamenti agevolati.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Il Vice Presidente e Assessore Regionale per le politiche dell'agricoltura e del turismo Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con l'approvazione della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 -Nuove norme per gli interventi in agricoltura- sono state approvate, tra le altre, delle norme di accesso agevolato al credito agrario; in particolare, ai sensi dell'articolo 58 della citata legge regionale, è stato istituito il Fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica con lo scopo di facilitare il sostegno dei processi di innovazione tecnologica delle aziende agricole, nel mentre, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera a) veniva prevista la costituzione del Fondo di rotazione per gli investimenti nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 3469 del 5/11/2004, ha approvato le norme di convenzione che disciplinano i rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Sviluppo SpA.

Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale è altresì intervenuta nella organizzazione del Fondo, stabilendo l'attivazione del Fondo di rotazione per il settore primario, con due gestioni, interscambiabili finanziariamente, e cioè la gestione A, destinata a finanziare le attività e le iniziative relative alla trasformazione, al condizionamento, alla manipolazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli (settore agroalimentare), e la gestione B, destinata a finanziare le imprese agricole per le attività e le iniziative afferenti le produzioni primarie (settore agricolo).

A seguito dell'attivazione del Fondo di rotazione per il settore primario con il citato provvedimento amministrativo, nella prima fase ha operato esclusivamente la Sezione "A", ossia quella che prevedeva le agevolazioni creditizie a favore del settore agroalimentare (D.G.R. n. 988 del 18/03/05). Successivamente (D.G.R. n. 3713 del 06/12/05) è stato approvato il regolamento di operatività del Fondo di rotazione per il settore primario anche per la Sezione "B", ossia per il finanziamento agevolato di progetti a favore delle aziende agricole. Attualmente, quindi, sono operative presso Veneto Sviluppo SpA entrambe le Sezioni del Fondo di rotazione per il settore primario, a conferma di una proficua collaborazione nonché sinergia operativa con la medesima Società, finalizzata alla ricerca di forme di intervento finanziario a carattere innovativo.

Con successivi atti amministrativi, la Giunta regionale ha migliorato l'operatività e funzionalità del Fondo di rotazione per il settore primario (D.G.R. n. 1395 del 16/05/06), il cui regime di aiuto è stato esentato dalla notifica alla Commissione Europea ai sensi del regolamento n. 1/2004 del 23 dicembre 2003 "relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli".

Con il mutato quadro delle regole comunitarie in materia di esenzione (Reg. CE n. 1857/2006 e Reg. CE n. 800/2008) si è reso necessario un riordino, anche di tipo normativo, della disciplina regionale allo scopo di renderla compatibile con le regole sulla concorrenza dettate dai regolamenti di esenzione comunitari.

Con legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 e con legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, sono state approvate le modifiche alla L.R. n. 40/2003 necessarie per il suo adeguamento alla disciplina di esenzione dalla notifica degli aiuti relativi agli investimenti e per l'armonizzazione della norma, sempre in materia di investimenti, con i criteri previsti dal Programma di Sviluppo Rurale.

Peraltro, a seguito dell'approvazione della legge regionale 4 agosto 2006 n. 15, la legge regionale n. 40/2003 è stata modificata, introducendo l'articolo 58 ter il quale prevede, sempre presso Veneto Sviluppo SpA, l'operatività del Fondo di rotazione per le agrienergie, allo scopo di diffondere l'impiego delle fonti energetiche rinnovabili di origine agricola o agroindustriale.

Considerato che la promozione e l'incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili sono assimilate a iniziative a favore della tutela ambientale, l'articolo 58 ter della L.R. n. 40/2003 ha individuato nella disciplina comunitaria per la tutela ambientale il quadro normativo di riferimento per l'erogazione degli aiuti alle imprese. Risultano beneficiarie del Fondo sia le imprese agricole e forestali sia le imprese industriali, limitatamente allo sfruttamento delle biomasse di derivazione agricola, selvicolturale o agroindustriale.

In applicazione del predetto articolo 58 ter, la Giunta regionale, con deliberazione del 3 ottobre 2006, n. 106/CR, ha adottato una prima proposta di regolamento operativo del Fondo per il previsto parere di competenza della Quarta Commissione Consiliare. I Regolamenti di operatività del Fondo adottati, riguardano due distinte sezioni, la Sezione n. 1 - Imprese agricole e la Sezione n. 2 - Imprese industriali.

Con nota del Consiglio regionale del Veneto n. 14937 del 1° dicembre 2006, è stato comunicato che nella seduta del 14 novembre 2006 la Quarta Commissione Consiliare si è favorevolmente espressa nel merito, proponendo alcune modifiche e integrazioni al testo degli allegati A e B della citata D.G.R. 106/C.R. del 03/10/06.

Relativamente alla Sezione 1 (allegato A), le modifiche apportate dalla competente Commissione Consiliare hanno riguardato la tipologia dei beneficiari (ora imprenditori agricoli anziché imprenditori agricoli professionali).

Per la Sezione 2 (allegato B), la Commissione consiliare ha proposto una modifica ai criteri di priorità, nell'ipotesi in cui il Fondo esaurisca temporaneamente le disponibilità finanziarie.

Per entrambe le Sezioni, la Commissione Consiliare ha introdotto delle integrazioni e modifiche ai testi dei Regolamenti di operatività, che sostanzialmente riguardano:

  • l'assimilazione, ripresa dalle norme statali e soprattutto comunitarie, di materia prima vegetale alla definizione di biomassa utilizzabile negli impianti ammissibili a prestito agevolato dal Fondo di rotazione per le agrienergie;
  • la definizione più precisa delle forme di energia primaria ottenibile dai processi di cui al precedente punto (agevolazione concessa per la produzione di energia elettrica e calorica);
  • la cumulabilità dell'aiuto inteso come cumulo massimo degli interventi disciplinati dall'art. 58 ter, anziché nell'ambito di tutte le norme contenute nella legge regionale n. 40/2003;
  • la modifica dei criteri di priorità, aggiungendo, allo specifico paragrafo (12) di ciascun Regolamento, un'ulteriore preferenza agli impianti realizzati nell'ambito delle zone vulnerabili da nitrati designate con D.G.R. n. 62/C.R. del 17/05/06, a condizione che le biomasse provengano in modo prevalente dalle medesime aree;
  • un aggiornamento della documentazione essenziale a supporto della richiesta di credito agevolato quale la perizia tecnica per la determinazione del "sovraccosto" dell'investimento.

I regolamenti di operatività, così come approvati dalla Giunta regionale e modificati in sede di Commissione Consiliare, sono stati notificati definitivamente, ai sensi del Reg. (CE) 794/2004, alla Commissione Europea in data 10 ottobre (finalizzazione notifica) e 20 novembre 2007 (validazione notifica).

Con successiva lettera del 10 dicembre 2007, ricevuta e protocollata il medesimo giorno, la rappresentanza Permanente per l'Italia, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato CE, ha trasmesso alla Commissione Europea la notifica della misura in argomento.

I Servizi competenti della Commissione Europea, con successive note n. AGR 3824 del 12/02/08, n. 4618 del 20/02/2008, n. 0159 del 08/05/2008, n. D(2008) 355 del 28/11/2008, hanno formulato, per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia (ITALRAP), alcune richieste di chiarimento in merito all'aiuto di Stato istituito con l'articolo 58 ter della L.R. n. 40/2003.

In particolare con nota protocollo n. 4618 del 20/02/2008, la Commissione Europea ha fatto presente alle autorità italiane la necessità di adeguare il testo di legge che istituisce il Fondo, nonché i relativi regolamenti operativi, alla proposta di Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, in sostituzione di quella in vigore sino al 31 dicembre 2007 (2001/C 37/03). Peraltro, il successivo 1° aprile 2008 è entrata in vigore la nuova Disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela ambientale (2008/C 82/01) la quale ha apportato alcune interessanti novità rispetto al testo precedente. In particolare le modifiche hanno riguardato una diversa intensità degli aiuti, il ricorso alle procedure di gara pubblica europea nell'ipotesi di aiuto pari al 100% dei costi ammissibili, il rispetto dei massimali di spesa ammissibile per le PMI e, infine, le modalità e i tempi di erogazione dell'aiuto.

La Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, incaricata dell'istruttoria tecnica dell'aiuto di Stato istituito con il Fondo, ha inoltrato alla Commissione Europea - DG Concorrenza, per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia, le osservazioni in risposta ai chiarimenti richiesti nel corso dell'istruttoria. Con l'ultima nota protocollo n. 682555/48.24 del 22/12/2008 sono state fornite ai Servizi della Commissione Europea gli ultimi chiarimenti in merito alle modalità di funzionamento del Fondo e relativa compatibilità con la nuova Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale. In particolare l'accesso al Fondo è stato limitato all'ambito della disciplina delle PMI.

Con decisione C (2009) 1037 del 24 febbraio 2009, la Commissione Europea ha comunicato il parere favorevole di compatibilità all'aiuto di Stato n. 727/2007 e pertanto, con il presente provvedimento si provvede all'adozione formale dei Regolamenti di operatività, a valere sulle Sezioni n. 1 e n. 2 del Fondo di rotazione per le agrienergie, impegnando l'Amministrazione regionale nonché Veneto Sviluppo SpA agli adempimenti amministrativi contenuti negli allegati A e B al presente provvedimento.

Dal punto di vista finanziario, si sottolinea che l'operatività del Fondo deve essere, al momento, collocata nell'ambito della Fase Seconda del "Programma straordinario di intervento per l'attuazione della direttiva nitrati nel Veneto", di cui al precedente provvedimento della Giunta regionale (D.G.R. n. 398/2009).

A tale riguardo, la Giunta regionale ha individuato nel Fondo di rotazione per le agrienergie, di cui all'articolo 58 ter della L.R. n. 40/2003, lo strumento tecnico-finanziario idoneo a incentivare la realizzazione degli impianti per la produzione di energia alimentati a biomassa non costituente rifiuto, presentati ai sensi della D.G.R. n. 398/2009, concernenti la Fase Seconda del Programma Straordinario Nitrati.

Per l'anno 2008 e successivi la Giunta regionale, specificatamente per gli interventi di cui al citato Programma straordinario, ha previsto di attivare alcune linee di finanziamento provenienti dalla Legge speciale per Venezia (18 milioni di euro), dalla Cassa Depositi e Prestiti (10 milioni) e dalla Banca Europea degli Investimenti (8 milioni).

Conseguentemente le dotazioni sopra evidenziate nonché le eventuali ulteriori dotazioni future, sia di provenienza regionale sia nazionale, potranno concorrere ad alimentare la specifica dotazione del Fondo di rotazione per le agrienergie.

Con il presente provvedimento la Giunta regionale, inoltre, riconferma la volontà di avvalersi del rapporto convenzionale istituito con deliberazione del 5 novembre 2005, n. 3469, nell'ambito del quale è stata approvato il "Rapporto convenzionale di Veneto Sviluppo SpA con la Regione Veneto per la gestione del Fondo di rotazione" per il Settore primario nell'ambito di applicazione della L.R. n. 40/2003.

In seguito alle risultanze istruttorie e alla positiva conclusione della consultazione interservizi della Commissione Europea, il Fondo presenta le seguenti caratteristiche essenziali:

Soggetti beneficiari

Sono beneficiarie dei finanziamenti agevolati le piccole e medie imprese, comprese le microimprese, singole o associate.

Nell'ambito della Sezione 1 (aziende agricole) possono aderire al Fondo le PMI agricole a condizione che:

  • l'attività sia ricompresa nella classificazione ISTAT 2007 (Ateco 2007) nella categoria A;
  • la produzione di energia sia connessa all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile;
  • la produzione di energia sia ottenuta dalla trasformazione di biomasse, come definite dalla direttiva 2001/77/CE.

Nell'ambito della Sezione 2 (imprese industriali) possono aderire al Fondo le seguenti PMI:

  • "agroindustriali" o "agroalimentari" che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al Trattato istitutivo della Comunità Europea;
  • "industriali" che esercitano la loro attività per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, ricomprese nella classificazione ISTAT 2007 nelle categorie E 40 - Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, del calore e del freddo, a condizione che per la produzione di energia (elettrica e termica) siano impiegate biomasse come definite dalla direttiva 2001/77/CE.

Investimenti e spese ammissibili

Sono ammissibili ai finanziamenti previsti dal Fondo le spese connesse con la realizzazione dei seguenti investimenti immobili e mobili:

a)    impianti finalizzati alla produzione di energia (elettrica, termica) dalla trasformazione di biomasse di derivazione agricola, silvicolturale o agroindustriale;

b)    realizzazione dei fabbricati e delle opere edili connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui al punto a);

c)    realizzazione degli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio degli impianti di cui al punto a);

d)    acquisto e adeguamento delle attrezzature indispensabili all'esercizio degli impianti di cui al punto a);

e)    spese legate al trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate e non brevettate;

f)     spese tecniche per professionisti e consulenti o per l'acquisizione di brevetti e licenze, nel limite del 5% delle precedenti voci.

Limite massimo di spesa/contributo

Il finanziamento ammissibile non può essere superiore a Euro 2.000.000,00 per le imprese agricole (Sezione 1) e a Euro 7.000.000,00 per le altre imprese (Sezione 2), per un periodo massimo di dieci anni e per soggetto beneficiario. Il contributo è calcolato in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), valutando la differenza tra il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione ed il tasso effettivo dell'operazione agevolata, a carico del beneficiario finale, risultante, al momento dell'erogazione, dalla media ponderata tra il tasso praticato dalla banca e quello, pari a zero, della provvista del Fondo.

Intensità massima dell'aiuto e costi ammissibili

L'intensità massima dell'aiuto base è pari al 60% dei costi ammissibili. Ai sensi della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato per la tutela ambientale, i costi ammissibili sono rigorosamente limitati ai costi d'investimento supplementari ("sovraccosti") necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale. Nel campo delle energie rinnovabili tali costi d'investimento ammissibili sono il risultato della differenza tra i costi sostenuti da un'impresa per realizzare un impianto alimentato da fonti energetiche rinnovabili e i costi per realizzare un impianto di produzione di energia alimentato da fonti fossili, avente la stessa capacità in termini di produzione effettiva di energia. Per il calcolo dei sovraccosti e degli eventuali risparmi di spesa si farà riferimento al metodo di calcolo approvato nell'ambito dell'aiuto di Stato n. 727/2007 - Italia.

L'intensità dell'aiuto è elevabile di ulteriori dieci punti percentuali (investimenti realizzati dalle medie imprese) ovvero di venti punti percentuali (investimenti realizzati dalle micro e piccole imprese).

L'intensità dell'aiuto viene calcolata in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), sulla base di un metodo utilizzato in Italia basato su un piano di ammortamento cosiddetto "francese" -rata di ammortamento costante e interessi composti.

Forme tecniche di erogazione dell'aiuto

Il Fondo di rotazione per le agrienergie fornisce provvista a tasso zero agli intermediari finanziari attraverso:

  • finanziamenti agevolati;
  • locazioni finanziarie agevolate (Leasing).

Tutto ciò premesso, il relatore conclude e propone alla Giunta il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, II comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

VISTA la Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, Informazione 2008/C 82/01;

VISTA la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

VISTA la Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE;

VISTA la legge finanziaria dello Stato per il 2006 (legge n. 266/2005);

VISTA la legge 11 marzo 2006, n. 81;

VISTA la legge finanziaria dello Stato per il 2007 (legge n. 296/2006);

VISTA la legge regionale 10 gennaio 2001, n. 35;

VISTA la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 58 ter della legge regionale n. 40/2003;

VISTA la deliberazione n. 3469 del 5 novembre 2004 con la quale sono state approvate le norme generali di funzionamento del Fondo di rotazione per il settore primario di cui alla della L.R. n. 40/2003;

VISTE le deliberazioni n. 988 del 18 marzo 2005 e n. 3713 del 6 dicembre 2005 di attivazione operativa e regolamentare del "Fondo di rotazione del Settore primario", rispettivamente, per la Sezione aziende agroalimentari e agroindustriali (Sez. A) e per la Sezione aziende agricole (Sez. B);

VISTA la deliberazione n. 106/CR del 3 ottobre 2006 con la quale è stato chiesto il parere alla Commissione consiliare relativamente alla proposta di testo dei regolamenti di operatività del Fondo di rotazione per le agrienergie;

VISTA la deliberazione n. 16 del 20/01/09 con la quale sono state approvate nuove modalità di ristoro dei costi sostenuti per le attività svolte a favore della Regione del Veneto (L.R. n. 47/1975 e L.R. n. 19/2004) da parte di Veneto sviluppo SpA;

VISTA la deliberazione n. 398 del 24 febbraio 2009 con la quale sono stati aperti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la realizzazione degli impianti consortili, aziendali ed interaziendali, con approccio integrato di sistema, che valorizzano le biomasse di origine zootecnica;

ACQUISITO il parere n. 214 del 01/12/06 della Quarta Commissione Consiliare competente per il settore primario, espresso nella seduta del 14 novembre 2006;

OTTENUTO il parere di compatibilità all'aiuto di Stato n. 727/2007-Italia da parte della Commissione Europea (decisione n. C(2009) 1037 del 24 febbraio 2009) ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato CE, nel rispetto della Disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela ambientale, di cui alla comunicazione 2008/C 82/01;

CONSIDERATO che i chiarimenti, le osservazioni e le modifiche richieste dalla Commissione Europea ovvero dalla competente Commissione Consiliare sono stati recepiti nei testi di cui agli allegati A e B al presente provvedimento, che ripropone gli allegati A e B alla D.G.R. del 3 ottobre 2006, n. 106/C.R., con gli appropriati adeguamenti;]

delibera

  1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere della competente Commissione Consiliare, rilasciato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58 ter della legge regionale n. 40/2003, che, nella seduta del 14 novembre 2006 si è favorevolmente espressa sulla D.G.R. n. 106/C.R. del 03/10/06;
  3. di prendere, altresì, atto della Decisione della Commissione Europea n. 1037 del 24 febbraio 2009, con la quale è stata comunicata la compatibilità alle norme comunitarie dell'aiuto di Stato n. 727/2007 - Italia;
  4. di approvare, l'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernente il "Regolamento di operatività del Fondo di rotazione per le agrienergie, Sezione 1" relativo agli investimenti nelle aziende agricole;
  5. di approvare, l'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernente il "Regolamento di operatività del Fondo di rotazione per le agrienergie, Sezione 2" relativo agli investimenti nelle aziende agroindustriali, agroalimentari e industriali;
  6. di disciplinare i rapporti con Veneto Sviluppo SpA, nell'ambito del rapporto convenzionale già in essere tra la Regione del Veneto e Veneto Sviluppo SpA approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 3469 del 05/11/2004;
  7. di dare atto che, in questa prima fase, l'operatività del Fondo di rotazione di cui all'articolo 58 ter della L.R. n. 40/2003 è limitata alle sole istanze presentate ai sensi della D.G.R. n. 398 del 24/02/09, approvate in sede di Conferenza di servizi con carattere decisorio e rientranti nel "Parco progetti" degli investimenti potenzialmente finanziabili in ambito regionale;
  8. verranno d'ufficio trasmesse alla Finanziaria regionale, Veneto Sviluppo SpA, per l'eventuale finanziamento previsto dal Fondo;
  9. di stabilire che i criteri e i termini per la presentazione delle ulteriori istanze presentabili ai sensi dell'articolo 58 ter della L.R. n. 40/2003 saranno oggetto di appositi successivi provvedimenti;
  10. di incaricare il Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura della gestione tecnica e amministrativa delle due Sezioni del Fondo, di cui all'articolo 58 ter della L.R. n. 40/2003;
  11. di rinviare a successivi provvedimenti della Giunta regionale l'assegnazione delle risorse finanziarie a disposizione del Fondo;
  12. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


(seguono allegati)

1713_AllegatoA_216341.pdf
1713_AllegatoB_216341.pdf

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