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Materia: Agricoltura
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2439 del 07 agosto 2007
DGR 7 agosto 2006, n. 2495. Approvazione dei criteri tecnici applicativi e della modulistica per la presentazione delle comunicazioni di spandimento e dei piani di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.
Il Vice Presidente e Assessore per le Politiche Agricole e del Turismo Luca Zaia, riferisce quanto segue.
La Commissione Europea, con nota del 10 aprile 2006, prot. n. 2006/2163 C(2006) 1358, concernente la "Costituzione in mora della Commissione Europea - Infrazione n. 2006/2013", ha comunicato all'Italia l'obbligo di dare risposta alle dettagliate osservazioni relative alla mancata applicazione, da parte dello Stato membro, degli articoli 3 e 5 della direttiva 91/676/CEE e, nel contempo, ha chiesto che venisse adeguata la disciplina delle Regioni, ai fini del completo recepimento di quanto previsto dalla Direttiva Nitrati a livello nazionale.
Il mancato rispetto di tali richieste avrebbe comportato il deferimento dell'Italia alla Corte di Giustizia Europea, con avvio formale della procedura di infrazione.
Per la Regione del Veneto, la disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è stata stabilita con la deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2006, n. 2495, che, nel contempo, ha fissato il "Programma d'azione" per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, previsto dall'articolo 5 della direttiva comunitaria e dalle successive norme di recepimento nazionale, ad iniziare dal decreto ministeriale 7 aprile 2006.
Con la sopra citata deliberazione, pertanto, sono stati individuati i vincoli e le corrette modalità di gestione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali a cui gli agricoltori debbono attenersi sia all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, sia nelle altre zone del Veneto.
Con la successiva deliberazione 20 febbraio 2007, n. 338, inoltre, è stato individuato il termine ultimo per la prima presentazione delle Comunicazioni e dei Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) alle Province da parte dei produttori e/o utilizzatori degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue aziendali.
A completare il quadro delle scadenze a cui sono sottoposti gli agricoltori in conformità alle indicazioni della Direttiva Nitrati, è intervenuta l'approvazione della deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2007, n. 339 - "Recepimento del DM 21 dicembre 2006, n. 12541", in materia di Condizionalità. Con quest'ultimo provvedimento, è stata determinata nel 1° gennaio 2007 la data iniziale di applicazione della Direttiva Nitrati e dei relativi vincoli e impegni.
Affinché gli agricoltori si trovino nelle condizioni di adempiere a tutti obblighi previsti dai sopra richiamati provvedimenti comunitari, nazionali e regionali, è necessario fissare alcuni ulteriori elementi tecnici e procedurali. La stessa DGR n. 2495/2006 ne ha confermato l'esigenza stabilendo, al comma 2 dell'articolo 26 dell'allegato A, che "La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce i criteri tecnici applicativi, la documentazione e la modulistica necessaria alla presentazione delle comunicazioni per l'utilizzazione agronomica degli effluenti aziendali e all'adempimento di quanto previsto dal presente provvedimento, sulla base delle norme tecniche generali stabilite dal decreto ministeriale 7 aprile 2006".
A tal fine, la presente proposta di deliberazione approva le indicazioni procedurali, le informazioni tecniche e le disposizioni attuative che perfezionano il quadro disciplinare per la completa applicazione, per la Regione del Veneto, dei criteri obbligatori fissati dalla direttiva 91/676/CEE.
In particolare, l'allegato A riporta i criteri tecnici specifici la cui definizione era stata rinviata dalla DGR n. 2495/2006 ad un successivo provvedimento di Giunta, nonché le indicazioni procedurali relative alla presentazione delle Comunicazioni e dei PUA alle Province. Vengono individuate, altresì, le linee generali per l'organizzazione dei programmi di controllo sulle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti e sugli effetti dell'applicazione del Programma d'azione.
Inoltre, al fine di consentire una maggiore omogeneità operativa su tutto il territorio regionale, è stato predisposto un "Regolamento-tipo", allegato B, al quale è raccomandato ai Comuni di attenersi nell'elaborazione dei regolamenti di igiene e/o di polizia rurale, relativamente agli aspetti connessi all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
L'allegato C1 stabilisce il modello del "Registro di conferimento e rilascio" che deve essere impiegato nei casi in cui si effettui il trattamento di digestione anaerobica degli effluenti di allevamento e di biomasse vegetali, ai fini dell'ottenimento di biogas ed energia elettrica. L'allegato C2, "Documento di rilascio" costituisce il documento che consente la tracciabilità del materiale rilasciato dall'impianto di trattamento e rappresenta il documento di accompagnamento del materiale stesso.
L'allegato D - metodologia innovativa di valutazione bilancio dell'azoto degli allevamenti elaborato dall'Università di Padova, Dipartimento di Scienze Animali - consente agli allevatori, qualora adottino diete per gli animali con razioni opportunamente bilanciate nel contenuto proteico, di evidenziare la riduzione della produzione di azoto e, di conseguenza, la maggiore compatibilità ambientale dell'insediamento produttivo nei confronti della tutela delle acque.
Con gli allegati tecnici E1 ed E2 si forniscono le necessarie indicazioni per il dimensionamento delle vasche di stoccaggio degli effluenti non palabili.
L'allegato F - "Criteri agronomici ed ambientali per l'elaborazione del Piano di Utilizzazione Agronomica" individua sia le caratteristiche della Comunicazioni per l'utilizzazione agronomica degli zootecnici, sia la struttura del PUA che, nei casi determinati, deve essere presentato in allegato alle comunicazioni. Il documento è stato predisposto in base alle indicazioni tecnico-scientifiche del Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali - Università di Padova e dell'ARPA del Veneto.
L'allegato G fornisce invece le indicazioni tecniche necessarie alla costituzione delle fasce erbacee, delle fasce tampone e delle siepi che devono essere previste nei casi in cui ne sia tecnicamente possibile il posizionamento lungo i corsi d'acqua.
L'allegato H individua le indicazioni essenziali che devono essere contenute nell' "Atto di assenso", documento che formalizza il rapporto di concessione dei terreni da parte dei legittimi proprietari, nei confronti dei produttori di effluenti che intendono effettuare lo spandimento su terreni non in proprio godimento.
Per la predisposizione dei suddetti documenti ed elaborati sono stati organizzati diversi incontri con le Organizzazioni Professionali Agricole, le Province - Autorità competenti nella gestione amministrativa della materia -, le Associazioni dei Produttori e degli Allevatori e con gli altri Soggetti del partenariato regionale. Successivamente a tali incontri, ed acquisiti i relativi suggerimenti e le proposte, da parte della competente Direzione regionale sono stati predisposti gli allegati sopra indicati.
Premesso quanto sopra, il relatore conclude la propria relazione proponendo all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'articolo 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale, nazionale e comunitaria;
VISTA la legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, ed in particolare il comma 2 dell'articolo 37;
VISTA la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
VISTO il decreto ministeriale 19 aprile 1999 - "Approvazione del codice di buona pratica agricola";
VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 - "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";
VISTO il decreto legislativo n. 217/2006 - "Revisione della normativa in materia di fertilizzanti";
VISTO il decreto ministeriale 7 aprile 2006 - "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152";
VISTA la nota della Commissione delle Comunità Europee del 10 aprile 2006, prot. n. SG-Greffe (2006)D/ 201699 - "Costituzione in mora - Infrazione n. 2006/2013";
VISTA la DGR 20 febbraio 2007, n. 338 - "Fissazione del termine ultimo per la prima presentazione delle Comunicazioni e dei Piani di Utilizzazione Agronomica degli effluenti di allevamento, ai sensi del DM 7 aprile 2006";
VISTA la DGR 20 febbraio 2007, n. 339 - "Recepimento del decreto ministeriale n. 12541 del 21.12.2006 in materia di condizionalità";
VISTO il Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura del 19 aprile 2007, n. 124, che ha approvato il documento di base per la predisposizione della documentazione tecnica e amministrativa per la presentazione, da parte dei produttori e/o utilizzatori degli effluenti di allevamento e di altre acque reflue aziendali al fine della fertilizzazione dei terreni, delle Comunicazioni e dei Piani di Utilizzazione Agronomica alle Province;
delibera
(seguono allegati)
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