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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1307 del 08 maggio 2007
Modalità operative per le attività di informazione scientifica sul farmaco. Art. 48 commi 21, 22, 23, 24 della L. 24.11.2003 n. 326.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Riferisce l'Assessore alle Politiche Sanitarie - Flavio Tosi:
Considerato che il farmaco rappresenta un bene sanitario indispensabile per la prevenzione e il ripristino della salute e che l'ambito farmaceutico rappresenta uno dei punti fondamentali nel processo della qualità percepita della vita da parte dei cittadini, con provvedimento della Giunta Regionale n. 2411 del 9 agosto 2005 si sono regolamentate le disposizioni per l'informazione scientifica e con successiva deliberazione della Giunta n. 4400 del 30 dicembre 2005 è stato istituito il Tavolo di monitoraggio continuo per le attività di informazione scientifica sul farmaco ed individuati i relativi componenti;
Considerato che le risorse che vengono destinate dal Servizio Sanitario Regionale richiedono una attenta e continua verifica di qualità, eticità e razionalità di utilizzo per le quali la Regione Veneto ha avviato azioni finalizzate alla appropriatezza di impiego e al contenimento della spesa farmaceutica, ai sensi del D.L. 347/2001 convertito in legge 405/2001;
Atteso che la razionalizzazione di cui al punto precedente passa anche attraverso una corretta e trasparente informazione scientifica sui farmaci che trova la sua precipua funzione nella tutela dell'interesse della collettività;
Considerato che l'informazione scientifica operata dalle Aziende farmaceutiche attraverso i propri Informatori Scientifici del Farmaco deve essere svolta in ottemperanza al recente decreto legislativo n. 219/06 e al decreto legislativo 269 del 30 settembre 2003 convertito, con modificazione nella legge 326 del 24 novembre 2003, secondo principi di semplicità, di eticità e di trasparenza e deve avere come obiettivo quello di rendere il medico costantemente edotto sui farmaci, con particolare riferimento alle nuove opportunità terapeutiche, alle nuove indicazioni, alle segnalazioni di farmacovigilanza e ai costi delle terapie, alla luce dei più recenti aggiornamenti di letteratura;
Considerato che la formazione, l'informazione e il continuo aggiornamento scientifico del medico sono direttamente correlati con il miglioramento e la garanzia dell'efficacia, dell'efficienza e dell'appropriatezza dell'assistenza prestata;
Ritenuto opportuno definire modalità operative per regolamentare l'attività di informazione scientifica sui farmaci, sia negli studi dei Medici di Medicina Generale che nelle Strutture Ospedaliere, in modo da consentire una qualificata informazione secondo le disposizioni impartite dalle norme sopra citate e più precisamente puntualizzate nel "Regolamento regionale dell'informazione scientifica sul farmaco ai sensi dell'art. 48 commi 21, 22, 23, 24 della L. 24.11.2003 n. 326".
Il Relatore conclude la propria relazione, sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO il decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006;
VISTA la legge n. 326 del 24.11.2003, art. 48, commi 21, 22, 23, 24;]
delibera
(seguono allegati)
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