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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 6 del 16 gennaio 2007


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3940 del 12 dicembre 2006

Disciplina delle modalità relative alla composizione ed al funzionamento delle commissioni incaricate della verifica e del collaudo degli impianti di lavorazione e di deposito di oli minerali per uso commerciale, industriale, agricolo e privato.

L'Assessore alle Politiche dell'Economia, dello Sviluppo, della Ricerca e dell'Innovazione e alle Politiche Istituzionali avv. Fabio Gava riferisce quanto segue:

L'art. 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha conferito alle regioni le funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio e al gas non riservate allo Stato dall'art. 29 del decreto stesso, così come modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443.

La legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha confermato in capo alla Regione l'esercizio delle suddette funzioni amministrative in materia di energia.

In particolare, con il provvedimento 29 giugno 2001, n. 1728, la Giunta regionale ha attribuito alla Direzione Commercio la competenza in materia di installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali, di installazione ed esercizio di depositi ed impianti di riempimento e travaso di g.p.l. nonché di distribuzione e vendita di g.p.l. in bombole e in piccoli serbatoi.

Con sentenza 6 giugno 2001, n. 206, la Corte Costituzionale deliberava l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 443/99, di modifica dell'art. 29, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 112/98 che aveva riservato alla competenza statale esclusivamente le funzioni inerenti lo stoccaggio di metano in giacimento.

Ritornavano, pertanto, in capo allo Stato tutte le funzioni in materia di depositi di oli minerali, con esclusione di quelle concernenti le concessioni ed autorizzazioni di raffinerie e le concessioni per la distribuzione e vendita di g.p.l. in piccoli serbatoi, che continuavano ad essere esercitate dalle regioni.

Le esigenze di riordino e razionalizzazione dell'intero settore dell'energia, inclusi gli oli minerali, sono poi sfociate nella legge 23 agosto 2004, n. 239, di riordino del settore energetico e di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia.

Con l'entrata in vigore della citata legge 239/04 l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per tutti gli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali è la Regione o l'ente al quale la stessa Regione ha conferito le relative funzioni amministrative (art. 1, comma 56, legge n. 239/04).

Bisogna tener presente che per oli minerali si intendono, ai sensi di legge, i prodotti della distillazione e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto ed il biodiesel.

In particolare, sulla base dell'art. 1, comma 56, della legge n. 239/04, sono soggette ad autorizzazione:

a)      l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

b)      la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;

c)      la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;

d)      la variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali, anche se il superamento della soglia del 30% è realizzato per fasi successive.

Le attività residue operano in un regime liberalizzato, salvo sempre il rispetto delle disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo. In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale, previsto dall'art. 1, comma 8, lettera c) della legge n. 239/04, che dovrebbe semplificare le procedure per il rilascio delle autorizzazioni in materia di impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, le stesse risultano attualmente disciplinate dal decreto del Presedente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 e successive modificazioni ed integrazioni. Si ricorda che ai sensi dell'art. 11 del citato D.P.R. i titolari di autorizzazione non possono condurre in via definitiva le opere realizzate prima che siano state collaudate. Il collaudo, al quale deve provvedere una commissione la cui composizione deve essere individuata nell'atto di autorizzazione, è volto a verificare la rispondenza delle opere realizzate al progetto autorizzato.

Il citato articolo rinvia, infine, all'art. 4 della legge 1 marzo 1986, n. 61, secondo cui alle verifiche ed ai collaudi di cui in narrativa provvede il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Regione) con onere a carico degli interessati e secondo modalità stabilite con decreto da emanarsi da parte del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Tale decreto è rappresentato dal n. 5440 del 1 dicembre 1986 che disciplina le modalità relative alle Commissioni incaricate degli accertamenti concernenti la lavorazione, il deposito e la distribuzione di oli minerali e di carburanti. In particolare, il decreto fissa alcuni principi che si possono così sintetizzare:

a)      le Commissioni sono composte da rappresentanti delle amministrazioni interessate;

b)      la composizione della Commissione è determinata con l'atto autorizzatorio;

c)      gli oneri per l'attività della Commissione sono a carico dell'impresa interessata e sono computati secondo una tabella allegata al decreto stesso.

Con il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di lavorazione e deposito di oli minerali sono, pertanto, diventati di competenza regionale anche i relativi collaudi.

Al riguardo, si segnala che non si è ancora provveduto ad alcun collaudo di impianti e depositi di oli minerali e che attualmente si assicura l'esercizio dell'attività tramite l'autorizzazione di esercizi provvisori della durata di sei mesi. Proprio per non creare nocumento all'attività delle imprese autorizzate e concedere loro l'esercizio definitivo degli impianti e dei depositi, è necessario procedere alla disciplina delle modalità relative alle Commissioni che provvederanno agli accertamenti sopraindicati.

Pertanto la Commissione di collaudo sarà composta da un rappresentante dell'Amministrazione regionale, individuato nel responsabile della Direzione regionale Commercio o da un suo delegato esperto nella materia degli oli minerali, dal responsabile del Comando dei Vigili del Fuoco o da un suo delegato, dal responsabile dell'Agenzia delle Dogane o da un suo delegato e da un rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto o da un suo delegato, competenti per territorio.

Le funzioni di Presidente della Commissione vengono svolte dal rappresentante dell'Amministrazione regionale.

Assiste un dipendente della Direzione Commercio con funzioni di segretario verbalizzante.

La Commissione sarà nominata con decreto del Dirigente regionale della Direzione Commercio.

Nel caso di opere che attengono a stabilimenti e depositi costieri sarà acquisito, ai fini della sicurezza, il verbale di collaudo ex art. 48 del Regolamento del Codice della Navigazione.

Ai componenti la Commissione esterni all'Amministrazione regionale spetterà un'indennità onnicomprensiva determinata secondo quanto previsto dall'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 5440 del 20 dicembre 1986.

Ai membri interni all'Amministrazione regionale spetterà esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la trasferta. Gli oneri del collaudo sono a carico del richiedente, che provvede direttamente al pagamento dandone comunicazione all'Amministrazione di appartenenza del componente la Commissione.

La Commissione provvederà ad effettuare il collaudo entro 60 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato.

Il collaudo verrà effettuato alla presenza di un rappresentante dell'impresa richiedente. Copia del verbale di collaudo sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio regionale competente per materia, al soggetto autorizzato ed ai competenti Comando dei Vigili del Fuoco, Agenzia delle Dogane e ARPAV.

In caso di esito negativo del collaudo, l'Ufficio della Regione competente per materia assegnerà un termine perentorio al richiedente per l'eliminazione delle irregolarità riscontrate all'impianto e/o deposito e disporrà un nuovo collaudo.

Nel caso in cui due collaudi consecutivi abbiano esito negativo, l'Ufficio della Regione competente per materia disporrà la sospensione dell'attività oggetto delle irregolarità.

Analoga procedura verrà adottata anche nel caso di collaudo di depositi ed impianti di riempimento e travaso di g.p.l., attualmente disciplinati dal decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.

L'Assessore avv. Fabio Gava conclude la propria relazione proponendo all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore Assessore alle Politiche dell'Economia, dello Sviluppo, della Ricerca e dell'Innovazione e alle Politiche Istituzionali avv. Fabio Gava, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 6 giugno 2001, n. 206;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;

Visto il decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420;

Visto il decreto ministeriale 1 dicembre 1986, n. 5440;

delibera

  1. di approvare le modalità relative alla composizione ed al funzionamento della Commissione di collaudo per gli impianti e i depositi di oli minerali, incluso il g.p.l., illustrate nelle premesse del presente provvedimento;

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