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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 87 del 06 ottobre 2006


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2943 del 19 settembre 2006

Proposta di declaratoria e delimitazione aree danneggiate dagli eccezionali eventi atmosferici giugno 2006 nella provincie di Treviso, Verona e Vicenza. Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Il Presidente On. Dott. Giancarlo Galan riferisce quanto segue.

Il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38" prevede la concessione di benefici contributivi e creditizi, a favore delle aziende agricole e organismi associativi ricadenti in zone interessate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale.

Ai fini del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 sono considerate calamità naturali o eventi eccezionali quelli previsti al punto 11.2 degli Orientamenti comunitari in materia degli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02), nonché le avverse condizioni atmosferiche previste al successivo punto 11.3. dei medesimi Orientamenti.

In particolare, l'art. 5 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 stabilisce misure di intervento per la ripresa dell'attività produttiva a favore delle imprese agricole e organismi associativi danneggiati da avversi eventi atmosferici dichiarati eccezionali con apposito decreto del Ministero per le politiche agricole e forestali, qualora abbiano subito danni non inferiori al 30% della produzione lorda vendibile e al 20% qualora ubicate in zone svantaggiate ai sensi dell'art. 17 del Reg. CE n. 1257/99.

A partire dall'anno 2005 risultano esclusi dalle agevolazioni compensative, a norma di quanto previsto dal comma 4 dall'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, i danni determinati da eventi atmosferici eccezionali sulle produzioni e strutture ammissibili ad assicurazione agevolata per gli eventi e le colture individuate dal Piano assicurativo agricolo.

La richiesta di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica degli eventi di cui al presente provvedimento riguarda i soli indennizzi previsti dall'art. 5, comma 3, del Decreto legislativo n. 102/04 per danni a carico di strutture agricole per le quali, ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n.100.817 del 17 marzo 2005, può essere consentita l'alternatività con gli interventi compensativi.

Gli eventi atmosferici del 29 giungo 2006 si sono manifestati con violente grandinate accompagnate da venti impetuosi che in alcune zone hanno assunto il carattere di trombe d'aria; interessando diversi comuni delle province di Treviso, Verona e Vicenza, determinando danni anche a carico delle strutture aziendali agricole con una incidenza sulla produzione lorda vendibile, superiore al 20% nelle aree svantaggiate e al 30% nelle altre zone.

Tali eventi hanno causato danni alle strutture agricole quali coperture dei tunnel e delle serre-tunnel, abbattimenti di vigneti, magazzini, abitazioni rurali, coperture di allevamenti, causando anche la morte di animali.

Ai fini dell'attivazione degli interventi di indennizzo previsti dall'art. 5, comma 3 del decreto legislativo n. 102/04, si propone, pertanto, di richiedere al Ministero per le politiche agricole e forestali la declaratoria di eccezionale avversità atmosferica per gli eventi che hanno causato danni alle imprese agricole ricadenti nei comuni indicati al punto 1) nonché alla delimitazione delle zone territoriali comunali danneggiate indicate al successivo punto 2) del deliberato.

La presentazione delle domande da parte delle imprese agricole ricadenti nelle zone comunali individuate al punto 2) del presente provvedimento, per la richiesta delle agevolazioni previste dall'art. 5, comma 3, del Decreto legislativo 29 marzo, n. 102, dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale di declaratoria di dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica.

Appare opportuno precisare che la concessione degli aiuti potrà avere luogo dopo la comunicazione favorevole della Commissione europea riguardo la valutazione degli eventi calamitosi, preventivamente notificati dal Ministero per le politiche agricole e forestali, conformemente agli indirizzi sulla compatibilità degli eventi con la normativa sugli orientamenti comunitari nel settore agricolo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;

VISTO il Decreto legislativo 29 marzo, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38";

VISTO in particolare l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo sopracitato che dispone che le regioni interessate deliberino la proposta di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento stesso entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla cessazione dell'evento, fatta salva la possibilità di prorogare tale termine di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà;

VISTA la nota circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 102 204 del 15 luglio 2004 avente per oggetto "Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102: nuova normativa per la difesa dei redditi agricoli dalle calamità. Nota esplicativa";

VISTI gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (2000/c 28/02) e in particolare i punti 11.2 e 11.3;

VISTA la decisione della Commissione europea C (2005) 1622 fin del 7 giugno 2005, relativa alla decisione favorevole sul Decreto Legislativo 102/04;

VISTA la documentazione dei Servizi Ispettorati Regionali per l'Agricoltura di Treviso, Verona e Vicenza, inerente l'individuazione delle zone colpite dagli eventi atmosferici con la determinazione delle provvidenze applicabili ai sensi dell'art.5, comma 3, del Decreto legislativo 29 marzo, n. 102;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2730 del 27 settembre 2005 relativa agli interventi a sostegno delle imprese agricole interessate da eccezionali avversità atmosferiche;

VISTO il Piano Assicurativo Agricolo 2006;]

delibera

1)      di richiedere al Ministero per le Politiche Agricole, - ai termini di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, del Decreto legislativo 29 marzo, n. 102 la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica per gli eventi nei comuni indicati a fianco delle sottoelencate provincie:

TREVISO:

Tromba d'aria del 29 giugno 2006, per le provvidenze di cui all'art. 5 comma 3, nel territorio dei comuni di Asolo, Castelcucco, Monfumo, Pederobba, Cornuda, Maser, Altivole, Trevignano, Montebelluna, Caerano di San Marco, Crocetta del Montello, Volpago del Montello, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia.

VERONA:

Venti impetuosi del 29 giugno 2006, per le provvidenze di cui all'art. 5 comma 3, nel territorio dei comuni di Albaredo d'Adige, Arcole, Brenzone, Ferrara di Monte Baldo, Isola Rizza, Veronella.

VICENZA:

Tromba d'aria del 29 giugno 2006,per le provvidenze di cui all'art. 5 comma 3, nel territorio dei comuni diBreganze, Fara Vicentino, Marostica, Molvena, Rossano Veneto, Thiene.

2) di delimitare le zone territoriali dei comuni di cui al punto precedente dove possono trovare applicazione, a favore delle imprese agricole, le provvidenze contributive previste per i danni determinati alle strutture aziendali e alle scorte previste dal Decreto legislativo 29 marzo, n. 102, art. 5, comma 3 nelle località dei seguenti comuni delle province di Treviso, Verona e Vicenza:

TREVISO:

Tromba d'aria e Grandinata del 29 giugno 2006, per le provvidenze di cui all'art. 5 comma 3.

Intero territorio dei comuni di:

Asolo, Castelcucco, Monfumo, Pederobba, Cornuda, Maser, Altivole, Trevignano, Montebelluna, Caerano di San Marco, Crocetta del Montello, Volpago del Montello, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia.

VERONA:

Tromba d'aria con grandinata del 29 giugno 2005, per le provvidenze di cui all'art. 5 comma 3.

Comune di Albaredo d'Adige - località colpite: Ca del Sette, La Fornace, Gambettolo, Miega.

Comune di Arcole - località colpite: Capoluogo, C. Belvedere.

Comune di Brenzone - località colpite: Coal Santo, Val Brutta.

Comune di Ferrara di Monte Baldo - località colpite: Coal Santo, Val Brutta.

Comune di Isola Rizza - località colpita: Casotti.

Comune di Veronella - località colpita: Miega.

VICENZA:

Venti impetuosi del 29 giugno 2006, per le provvidenze di cui all'art. 5 comma 3.

Comune di Breganze - località colpite: Via Brogliati Contro, Via Fratte, Via San Ivon, Via Montegoggio, Via Olmo, Via Palugare, Via Santo Stefano.

Comune di Fara Vicentino - località colpite: Via Alteo, Via Boschi, Via Cima, Via Costa, Via Alighieri, Via Farneda, Via Fortelongo, Via Gobbi, Via Mezzavilla, Via Perlena, Via Poletti, Via Reale, Via Rialto, Via Torricelle.

Comune di Marostica - località colpita: Via San Gaetano.

Comune di Molvena - località colpita: Via Carli.

Comune di Rossano Veneto - località colpita: Via San Paolo.

Comune di Thiene - località colpita: Via Orecchiona.

3) le domande intese ad ottenere la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 5, comma 3 previste per il ristoro dei danni a carico delle strutture aziendali e delle scorte dal Decreto legislativo 29 marzo, n. 102, dovranno essere presentate, da parte delle imprese agricole ricadenti nelle zone territoriali dei comuni individuate al punto 2) del presente provvedimento, presso i Servizi Ispettorati Regionali per l'Agricoltura delle province di Treviso, Verona e Vicenza, entro il termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, del relativo Decreto Ministeriale di declaratoria di dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica.

4) i modelli per la presentazione delle domande potranno essere reperiti nel sito Internet della Regione Veneto http://www.regione.veneto.it/economia/agricoltura e presso i Servizi i Ispettorati Regionali per l'Agricoltura di Treviso, Verona e Vicenza.

5) di subordinare la concessione degli aiuti alla comunicazione favorevole della Commissione europea riguardo la valutazione degli eventi calamitosi preventivamente notificati con le adeguate informazioni meteorologiche dal Ministero per le politiche agricole e forestali.

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