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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 21 del 28 febbraio 2006


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 38 del 17 gennaio 2006

"DGR 3632 del 13 dicembre 2002_ Residenzialità a favore delle persone anziane" _ Criteri di accesso ai servizi residenziali per persone anziane non autosufficienti _ Approvazione schema tipo di regolamento.

la Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di approvare l'allegato A al presente provvedimento "Criteri di accesso ai servizi residenziali per persone anziane non autosufficienti ( DGR n° 3632 del 13 dicembre 2002)";
2. di stabilire che entro 120 dalla data di pubblicazione le Aziende ULSS sono tenute ad adeguare il regolamento esistente ovvero ad approvare il regolamento locale del Registro Unico della Residenzialità secondo lo schema tipo allegato, di cui al punto 1, e di trasmettere copia alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali;
3. di dare atto che l'adozione del presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale per l'anno 2006.


Allegato A alla Dgr n. 38 del 17/1/2006
Regione del Veneto - Criteri di accesso ai servizi residenziali per persone anziane non autosufficienti.

Con la delibera 3632 del 13 dicembre 2002, "Residenzialità a favore delle persone anziane. Criteri di mobilità", la Regione Veneto ha definito l'assetto organizzativo del sistema della residenzialità extraospedaliera come delineato dalla D.G.R. n° 751/2000 che comportava quale essenziale componente evolutiva l'attivazione dei processi di mobilità. Mobilità intesa quale facoltà di ogni cittadino di scegliere il Centro Servizi che meglio si adatta alle proprie esigenze.
La Regione Veneto con la succitata D.R.G.V. n° 3632/2002 ha istituito il Registro Unico della Residenzialità (R.U.R.) in ogni Azienda ULSS (Unità Locale Sociosanitaria) come strumento di attribuzione, di gestione e di regolazione delle impegnative di residenzialità. L'impegnativa di residenzialità costituisce il titolo per spendere la quota di rilievo sanitario legata all'assistenza sanitaria all'interno della retta applicata presso i Centri Servizi autorizzati all'esercizio. L'impegnativa è rilasciata sulla base della gravità della situazione e consente l'esercizio della libera scelta per l'accoglienza neii centri residenziali autorizzati.
Con questo documento si propone lo schema tipo che le Aziende ULSS devono utilizzare per la predisposizione del regolamento di gestione del suddetto registro. Questo schema contiene l'articolazione nel territorio regionale di alcuni elementi che si ritengono prioritari per una corretta e uniforme modalità gestionale da parte delle Aziende ULSS e per assicurare modalità di accesso eque e trasparenti per tutti i cittadini.
Tali elementi fondamentali sono:
- Il Direttore Generale dell'Azienda ULSS è titolare della istituzione del R.U.R., attraverso il Direttore dei Servizi Sociali, che ne segue l'attuazione avvalendosi delle apposite strutture aziendali;
- Il registro unico della residenzialità deve contenere, oltre alle sezioni già articolate dalla DGRV n° 3632/2002, una graduatoria unica distinta per tipologia di impegnativa di residenzialità per l'accesso ai servizi residenziali territoriali.
- L'aggiornamento della graduatoria del Registro Unico della Residenzialità avviene costantemente attraverso la comunicazione delle disponibilità del posto da parte delle strutture e la comunicazione dei nuovi aventi diritto da parte della UVMD (Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale).
- A parità di punteggio la priorità è valutata nelle singole Aziende ULSS secondo criteri locali ma formalizzati.

Art. 1
La libertà di scelta
Il presente regolamento disciplina le forme della mobilità, in relazione alla caratteristica qualitativa e quantitativa dell'offerta attualmente disponibile nei Centri Servizi operanti nel territorio Veneto.
La mobilità si realizza con l'applicazione del principio di libera scelta e più precisamente attraverso la facoltà di ogni cittadino di scegliere, in quanto titolare della impegnativa di residenzialità, il Centro Servizi residenziali autorizzato meglio rispondente alle proprie esigenze assistenziali, alle proprie aspettative, alle disponibilità economiche anche superando i confini territoriali dell'Azienda ULSS di residenza.
Il cittadino può scegliere di utilizzare l'impegnativa di residenzialità, emessa secondo le modalità e le forme previste nei seguenti articoli, presso:
a) Centri Servizi residenziali del territorio dell'Azienda ULSS di residenza;
b) Centri Servizi residenziali attivi al di fuori dell'ambito territoriale della Azienda ULSS di residenza;
c) Centri Servizi residenziali attivi al di fuori dell'ambito regionale attraverso le modalità previste da presente regolamento.
Presso i punti di accesso alla rete dei servizi (Comuni e Distretti socio-sanitari) saranno resi disponibili, da parte della Regione del Veneto, gli elenchi dei Centri Servizi residenziali operanti nel territorio regionale
In sintesi, con il presente documento si disciplinano:
1. I criteri di regolazione del flusso delle domande ammesse al trattamento di residenzialità a seguito della favorevole valutazione della UVMD;
2. I criteri per la gestione della graduatoria unica, per Azienda ULSS, delle persone aspiranti al riconoscimento della impegnativa;
3. I criteri e le modalità per l'attribuzione delle impegnative di residenzialità.

Art. 2
Procedura di ammissione ai trattamenti di residenzialità
Ogni Azienda ULSS deve disciplinare le modalità di accesso alla graduatoria del Registro Unico della Residenzialità, fermo restando che l'ammissione ai trattamenti di residenzialità è disposta dall'Azienda ULSS di residenza dell'interessato a seguito della valutazione effettuata dalla UVMD.
L'attività valutativa comporta l'applicazione della SVAMA (Scheda di Valutazione Multidimensionale dell'Anziano), come previsto dalla DGRV n. 3979/99 e successive modifiche.
Per le persone già inserite da almeno sei mesi nei Centri Servizi residenziali e non titolari di impegnativa di residenzialità il punteggio relativo al "supporto della rete sociale", previsto per la definizione del profilo di autonomia della scheda SVAMA, viene convenzionalmente fissato in "240" punti.
Il passaggio dalla condizione di autosufficienza a quella di non autosufficienza di un ospite di un Centro Servizi residenziali segue le procedure ordinarie previste per l' accertamento della condizione di non autosufficienza da parte della UVMD con l' applicazione della scheda SVAMA e l' inserimento nella graduatoria.
L' attribuzione della impegnativa di residenzialità a persone non autosufficienti, che sono già ospiti di Centri Servizi residenziali, segue i criteri generali di cui al comma precedente.

Art. 3
Graduatoria unica
A seguito della valutazione di cui al precedente art. 2, il cittadino viene collocato nella graduatoria unica per la residenzialità dell'Azienda ULSS di residenza.
La graduatoria deve riportare:
- Dati anagrafici del richiedente (data di nascita; sesso; comune di residenza prima dell'ingresso in struttura; Azienda ULSS di provenienza);
- Data valutazione UVMD;
- Profilo di autonomia (scheda SVAMA aggiornata a non più di 12 mesi)
- Punteggio di gravità complessiva determinata in base alla situazione di salute, alla situazione sociale ed economica e alla presenza di significative alternative alla istituzionalizzazione;
- Indicazione dei Centro Servizi residenziali per i quali il cittadino ha espresso preferenza di accoglimento. Tale preferenza è sottoposta a valutazione di appropriatezza da parte della UVMD per la verifica della corrispondenza tra i bisogni assistenziali della persona richiedente e l'offerta del servizio residenziale.
La graduatoria unica dell'Azienda ULSS è distinta per tipologia di impegnativa di residenzialità, attualmente: ridotta/minima intensità; media intensità; Servizi Alta Protezione Alzheimer (SAPA); Stati Vegetativi Permanenti (SVP). Eventuali passaggi di graduatoria devono necessariamente risultare da valutazioni UVMD.

Aggiornamento della graduatoria
L'Azienda ULSS provvederà costantemente ad aggiornare la graduatoria unica sulla base di elementi modificativi della stessa, quali: la disponibilità di posti in Centri Servizi residenziali (a tal fine si dispone la immediata comunicazione alla Azienda ULSS da parte del Centro Servizi della propria disponibilità); ingresso in struttura residenziale del cittadino; nuove richieste di iscrizione alla graduatoria unica; decesso di un cittadino iscritto nella graduatoria; rinuncia dell'utente all'inserimento in struttura; trasferimento dell'utente in altra Azienda ULSS; aggravamento della condizione complessiva di non autosufficienza.
L'aggravamento può essere valutato dall'UVMD, di norma dopo almeno sei mesi dall'ultima valutazione.
Il Centro Servizio presso il quale si rende disponibile una impegnativa di residenzialità deve dare comunicazione immediata dell'evento all'apposita Unità Operativa dell'Azienda Ulss nella quale opera e a quella dell'Azienda Ulss di provenienza dell'assistito, se diversa.
Il cittadino può restare iscritto nella graduatoria con la valutazione di cui all'art. 2 e con la modalità collocativa di cui all'art. 3 fino a dodici mesi consecutivi; trascorso questo periodo, fermo restando nelle more della validità della graduatoria, deve essere rivalutato e ricollocato su iniziativa dell'UVMD.

Art. 4
Ammissione in struttura di cittadini residenti nei Comuni del territorio dell'Azienda ULSS
Considerato che il rilascio dell'impegnativa di residenzialità per l'accesso al Centro Servizi residenziale è possibile nel momento in cui la disponibilità dell'impegnativa si associa all'effettiva disponibilità del posto letto nel Centro Servizi residenziali autorizzato all'esercizio, si definisce la seguente modalità operativa:

1. Nel momento in cui il cittadino viene iscritto nella graduatoria unica ed ha espresso il gradimento per uno o più Centri Servizi residenziali, gli stessi Centri/o saranno informati e documentati;
2. L'Azienda ULSS, al fine di procedere all'ammissione del cittadino al Centro Servizi residenziali, verificherà la disponibilità di impegnative di residenzialità il cui rilascio è condizionato dal numero effettivo di impegnative/anno equivalenti disponibili nel corso dell'anno presso l'Azienda ULSS come programmato dalla Regione del Veneto;
3. Il Centro Servizi residenziali comunica entro 24 ore, all'Azienda ULSS, la disponibilità ad accogliere un nuovo ospite, compatibilmente con la tipologia del posto letto liberatosi (variabile livello di intensità assistenziale, sesso e classe profilo di autonomia);
4. Accertata la disponibilità dell'impegnativa, l'Azienda ULSS informa la prima persona in graduatoria di tale disponibilità in relazione alla tipologia del posto liberatosi, e ne dà contestuale comunicazione al Centro Servizi residenziali prescelto dal cittadino;
5. L'Azienda ULSS provvederà ad emettere l' impegnativa di residenzialità all'atto dell'accoglimento dell'interessato presso il Centro Servizi prescelto;
Qualora non vi sia la disponibilità del posto letto presso il Centro Servizi residenziali prescelto dal cittadino primo in graduatoria e avente diritto alla emissione dell'impegnativa, il cittadino verrà ugualmente contattato per esprimere la propria scelta sul Centro Servizi che ha la disponibilità di un posto letto; nel caso non venga accettata la disponibilità del Centro Servizi diverso da quello scelto, l'interessato rimane in graduatoria utile, seppur dinamica circa la posizione assegnata, fino alla dichiarata disponibilità da parte del Centro Servizi richiesto.

Casi di rinuncia all'ingresso in struttura.

Nel caso che l'interessato rinunci momentaneamente all'ingresso in struttura richiedendo di mantenere il proprio nominativo nella graduatoria unica, l'Azienda ULSS provvederà a sospendere la richiesta per sei mesi. Durante tale periodo il nominativo continua ad essere presente in graduatoria con apposita evidenziazione; tale richiesta può essere modificata a seguito di ulteriore valutazione della UVMD.
Alla scadenza la richiesta verrà reinserita nella graduatoria unica e seguirà da quel momento il normale scorrimento previsto secondo l'ordine di precedenza sopra descritto. Un'eventuale seconda rinuncia comporta la cancellazione del nominativo dalla graduatoria unica.
Nel caso l'interessato abbia espresso la propria preferenza per l' accoglimento in più Centri Servizi residenziali, egli potrà entrare nel Centro Servizi che per primo presenterà la disponibilità del posto letto, o decidere di attendere per l'ingresso in uno degli altri Centri Servizi prescelti, senza che il suo diritto in graduatoria venga rimosso. In tale caso la rinuncia all'ingresso nel Centro Servizi che offre la disponibilità del posto comporta la chiamata per i restanti Centri Servizi residenziali prescelti.

Art. 5
Mobilità dei cittadini dell'Azienda ULSS in Centri Servizi residenziali extra Azienda ULSS ed extra Regione
Nel caso il cittadino esprima la scelta di essere accolto in un Centro Servizi ubicato in ambito territoriale esterno a quello dell'Azienda ULSS di residenza, l'Azienda ULSS di residenza provvede a:
a) Accertare l'effettiva disponibilità del posto letto presso l'Azienda ULSS competente per territorio (per i casi extra Regione è necessario acquisire le certificazioni di autorizzazione all'esercizio conformi alle disposizioni della Regione competente);
b) Iscrivere la persona stessa nella graduatoria delle persone in attesa di attribuzione di impegnativa;
c) Emettere l'impegnativa al momento in cui la persona richiedente è la prima nella graduatoria e ricorra la disponibilità effettiva del posto letto, comunicata dal Centro Servizi interessato;
d) L'Azienda ULSS dove ha sede il Centro Servizi ospitante iscriverà la persona nell'apposita sezione del locale Registro Unico della Residenzialità.
L'Azienda ULSS ove ha sede il Centro Servizi prescelto provvede al pagamento della quote di rilevo sanitario che sarà compensata dalla regione Veneto in sede di rendicontazione annuale.
Nel caso in cui l'importo della quota sanitaria richiesta per l'ammissione in una struttura extraregionale di un cittadino residente nel Veneto sia superiore ai livelli massimi stabiliti dalla Regione del Veneto, l'Azienda ULSS riconosce l'importo massimo praticato nel Veneto per il corrispondente livello di intensità assistenziale.
La struttura interessata provvederà a dare immediata comunicazione, nelle forme previste e concordate, all'Azienda ULSS della data di effettivo ingresso dell'assistito.

Art. 6
Ammissione in strutture per accoglimenti temporanei
La graduatoria unica viene utilizzata anche per regolamentare l'accesso per accoglimenti temporanei (ovvero di durata non superiore a 3 mesi).
A tali accoglimenti viene assicurata la precedenza rispetto alle domande di inserimento di maggior durata. La percentuale di impegnative destinate a tale scopo non può superare contemporaneamente il 2,5% delle impegnative assegnate all' Azienda ULSS.

Art. 7
Mobilità dei cittadini extra Azienda ULSS ed extra Regione in Centri Servizi residenziali operanti nel territorio dell'Azienda ULSS
I cittadini provenienti da una Azienda ULSS diversa da quella competente per territorio del Centro Servizi prescelto, dovranno produrre oltre all'impegnativa di residenzialità, la domanda di accoglimento e la Scheda SVAMA. L'Azienda ULSS di provenienza comunica con immediatezza l'avvenuta emissione di impegnativa al Centro Servizi e all'Azienda ULSS interessata.
I richiedenti verranno inseriti nella graduatoria unica dell'Azienda ULSS ove è inserita la struttura prescelta secondo le modalità indicate dai punti 2 e 3.
Per i soli cittadini non veneti, ospiti nelle strutture ubicate nel territorio dell'Azienda ULSS, il Centro Servizi residenziale interessato procederà in autonomia alla diretta fatturazione di rilievo sanitario all'Azienda ULLS di residenza dell'assistito. Il Centro Servizi è comunque tenuto a comunicare all'Azienda ULSS i dati relativi agli ospiti provenienti da fuori Regione per la registrazione degli stessi nell'ambito dell'apposita sezione del registro unico della residenzialità di cui all'art. 8.

Art. 8
Mobilità di ospiti non autosufficienti residenti nel territorio di competenza dell'Azienda ULSS da un Centro Servizi residenziali ad un altro
Il cittadino non autosufficiente, con regolare impegnativa di residenzialità, residente nel territorio di competenza dell'Azienda e ospite di un Centro Servizi residenziali, può inoltrare richiesta di trasferimento in un altro Centro Servizi residenziali. La richiesta è valutata dalla UVMD, che considerate le peculiarità del caso e verificata la disponibilità del posto autorizza il trasferimento nel Centro Servizi Residenziali scelto dal cittadino.

Art. 9
Gestione delle impegnative di residenzialità dell'Azienda ULSS
Il sistema della residenzialità territoriale definito dalla DGRV n. 751/2000 prevede per ogni Azienda ULSS una dotazione di impegnative il cui valore è distinto in base alla intensità assistenziale necessaria.
Al momento si distinguono impegnative di ridotta/minima intensità; media intensità; Servizi Alta Protezione Alzheimer (SAPA); Stati Vegetativi Permanenti (SVP); Hospice.
La responsabilità della gestione delle impegnative è dell'Azienda ULSS.
L'emissione dell'impegnativa di residenzialità è subordinata alla valutazione effettuata dalla UVMD in applicazione della scheda SVAMA (DGRV n. 3979/99) come specificato agli artt. 2 e 3 del presente regolamento.
L'emissione dell'impegnativa è condizionata dalla effettiva disponibilità del posto letto nel Centro Servizi scelto dalla prima persona della graduatoria del registro Unico della Residenzialità e della corrispondente disponibilità economica della quota socio-sanitaria.
Il numero effettivo massimo di impegnative/anno equivalenti disponibili sarà definito di anno in anno sulla base delle indicazioni regionali.
L'impegnativa di residenzialità relativa alla quota di retta definita di rilievo sanitario viene emessa dall'Azienda ULSS nel cui territorio il cittadino beneficiario risiede o è iscritto ai registri di anagrafe al momento dell'ingresso in un Centro Servizi residenziali. L'impegnativa è corredata dalla scheda SVAMA e viene comunicata formalmente al Centro Servizi residenziali scelto dal cittadino assistito. Nell'eventualità di centro Servizi esterno all'Azienda ULSS, viene data comunicazione all'Azienda ULSS competente per territorio al fine della registrazione dell'impegnativa nell'apposita sezione presso il registro unico.

Art. 10
Registro unico della residenzialità
Il registro unico della residenzialità, previsto nelle DGRV n. 751/2000 e n. 312/2001, è reso obbligatorio con DGRV n. 2210/2001.
Il registro unico della residenzialità rappresenta lo strumento di attivazione del flusso informativo sulla assistenza residenziale e semiresidenziale territoriale (extraospedaliera), che contiene i dati fondamentali per il governo della materia a livello locale, e di gestione e monitoraggio costante delle impegnative di residenzialità. A tal fine i Centri Servizio residenziali dovranno comunicare immediatamente alla unità operativa incaricata dell'Azienda ULSS la disponibilità del posto al fine di garantire la copertura immediata.
Il registro, sulla base della dotazione complessiva delle impegnative/anno equivalenti disponibili e sulla base dei posti letto attivati nei Centri Servizi autorizzati all'esercizio, si articola secondo le sezioni che seguono:

1) Sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse a favore delle persone residenti in un Comune appartenente all'area territoriale di competenza della Azienda ULSS e ospitate in strutture residenziali dello stesso territorio;
2) Sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse a favore delle persone residenti in un Comune appartenente all'area territoriale di competenza della Azienda ULSS e ospitate in strutture residenziali ubicate in ambito territoriale di altra Azienda ULSS del Veneto;
3) Sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse a favore delle persone residenti in un Comune appartenente all'area territoriale di competenza della Azienda ULSS e ospitate in strutture residenziali ubicate in ambito territoriale fuori della Regione Veneto;
4) Sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse da altre Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto a favore di persone ospitate nelle strutture residenziali del territorio di competenza della Azienda ULSS dove è ubicata la struttura;
5) Sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse a favore di persone residenti fuori dal Veneto e ospitate nelle strutture residenziali del territorio di competenza della ULSS dove è ubicata la struttura .
Le sezioni sono articolate per tipologia di impegnativa

Art. 11
Attribuzione di quote
La quota di retta di residenzialità qualificata "alberghiera" è a carico della persona ospite o del Comune, previamente informato, presso il quale il cittadino risiede o era iscritto ai registri di anagrafe al momento dell'ingresso in un Centro Servizi, (art. 6 comma 4 Legge n. 328/2000 e art. 13 - bis Legge Regionale n. 5/1996, come introdotto dall'art. 102 della Legge Regionale n. 5/2000), ancorché autosufficiente.
L'impegnativa di residenzialità relativa alla quota di retta definita di rilievo sanitario viene emessa dalla Azienda ULSS nel cui territorio il cittadino beneficiario risiede o era iscritto ai registri di anagrafe al momento di ingresso in un Centro Servizi e viene comunicata al Centro Servizi scelto dal cittadino assistito.
L'Azienda ULSS provvede a liquidare ai Centri Servizi residenziali tutte le impegnative attive nei Centri medesimi come risulta dal registro unico della residenzialità, secondo le modalità stabilite dalla Regione, limitatamente agli ospiti di provenienza della Regione Veneto.

I Centri Servizi residenziali operanti nel territorio trasmetteranno all'Azienda ULSS di competenza, secondo le forme e le procedure stabilite dalla Regione, il rendiconto annuale della attività rese per tutti i cittadini ospitati e accreditati.

Art. 12
Norme finali
Il presente regolamento si applica in tutte le Aziende ULSS e per tutti i Centri Servizi residenziali autorizzati all'esercizio, che gestiscono posti letto per l'accoglienza dei cittadini titolari di impegnative di residenzialità, indipendentemente dalle singole e specifiche norme statutarie e regolamentari.

(segue Allegato)

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