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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 73 del 09 giugno 2026


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 44 del 12 maggio 2026

Assetto delle posizioni dirigenziali della Segreteria generale. Approvazione dei criteri e delle modalità di conferimento degli incarichi di capo servizio, titolare di ufficio e titolare di posizione dirigenziale individuale.

A. LA DISCIPLINA DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA SEGRETERIA GENERALE NELLA LEGGE

Il disegno organizzativo dell’Assemblea legislativa regionale recato dalla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 prevede all’articolo 15 che la Segreteria generale costituisce, ai sensi dell’articolo 58 dello Statuto del Veneto, la forma organizzativa della struttura amministrativa del Consiglio regionale. Struttura articolata in due soli livelli, il primo dei quali è costituito dai servizi consiliari e il secondo dagli uffici e dalle posizioni dirigenziali individuali.

L’articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 prevede quanto segue:

Art. 18 - Servizi consiliari.

1. I servizi consiliari sono le strutture organizzative di primo livello in cui si articola la Segreteria generale del Consiglio regionale, costituiti per lo svolgimento di attività omogenee; operano a supporto dell’Assemblea legislativa per l’esercizio delle relative funzioni; sono dotati di autonomia funzionale e gestionale nei limiti definiti dalla presente legge, dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione e dagli atti di organizzazione e sono qualificabili quali strutture organizzative complesse.
2. I servizi consiliari sono costituiti dall’Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, in numero massimo di otto, sulla base dell’omogeneità dei servizi erogati, dei processi gestiti e delle competenze richieste.
3. A ciascun servizio è preposto un dirigente capo servizio nominato dall’Ufficio di presidenza, salvo quanto disposto dall’articolo 31, tra i dirigenti del Consiglio regionale.

Le strutture dirigenziali di secondo livello sono così disciplinate dalla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53:

Art. 23 - Uffici.

1. Allo scopo di garantire efficacia ed economicità nello svolgimento di funzioni omogenee di particolare rilievo, l’Ufficio di presidenza può costituire nell’ambito dei servizi consiliari e della Segreteria generale, unità organizzative denominate uffici alle quali è preposto, salvo quanto disposto dall’articolo 31, un dirigente del Consiglio nominato dall’Ufficio di presidenza.
2. Competono ai dirigenti degli uffici le funzioni definite dal regolamento interno di amministrazione ed organizzazione e dagli atti di organizzazione.

Art. 24 - Posizioni dirigenziali individuali.

1. Per lo svolgimento di attività a contenuto specialistico, l’Ufficio di presidenza può costituire posizioni dirigenziali individuali nell’ambito dei servizi consiliari e della Segreteria generale.
2. Le posizioni dirigenziali individuali sono attribuite dall’Ufficio di presidenza, salvo quanto disposto dall’articolo 31, ad un dirigente del Consiglio.

La costituzione di tali strutture spetta all’Ufficio di presidenza su proposta del Segretario generale e dei dirigenti dei servizi consiliari, per quanto di rispettiva competenza:

Art. 10 - Competenze dell’Ufficio di presidenza.

[…]
5. All’Ufficio di presidenza spettano:
[…]
d)  la costituzione dei servizi consiliari e la determinazione delle loro competenze, su proposta del Segretario generale;
e)  la nomina dei dirigenti del Consiglio regionale e, su proposta del Segretario generale, la loro valutazione;
f)   la costituzione di uffici e posizioni dirigenziali individuali e la determinazione delle rispettive competenze, su proposta del dirigente capo servizio interessato o del Segretario generale per le strutture a lui direttamente afferenti;

Art. 19 - Attribuzioni dei dirigenti capi dei servizi.

[…]
2.  In particolare, i dirigenti capi dei servizi, oltre ad assumere gli atti di gestione del personale assegnato al servizio e su proposta del dirigente interessato per il personale assegnato all’ufficio, esercitano le seguenti funzioni:
[…]
b)  propongono all’Ufficio di presidenza la costituzione di uffici e posizioni dirigenziali individuali e le loro rispettive competenze […]

Secondo quanto disposto dagli articoli 33 e 34 le posizioni dirigenziali debbono essere graduate ai fini della determinazione del trattamento economico:

Art. 33 - Graduazione delle posizioni dirigenziali.

1. Ai fini della determinazione della retribuzione di posizione prevista dal contratto collettivo nazionale per l’area della dirigenza, le posizioni dei dirigenti del Consiglio sono graduate in funzione dei seguenti parametri di riferimento:

a) complessità organizzativa e gestionale della struttura;
b) dimensione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane a disposizione;
c) dimensione e rilevanza istituzionale dei referenti e dei destinatari, interni ed esterni, dell’attività della struttura.

2. La graduazione delle posizioni dirigenziali è definita, con provvedimento dell’Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale.
3. La graduazione delle posizioni è aggiornata ogni qualvolta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessità, il grado di autonomia, nonché la distribuzione delle responsabilità e l’assegnazione delle risorse.

Art. 34 - Trattamento economico dei dirigenti.

1.  La retribuzione dei dirigenti del Consiglio è determinata in conformità ai contratti collettivi per l’area della dirigenza regionale, tenuto conto dei vincoli e delle disponibilità del bilancio regionale.
2.  Il trattamento economico dei dirigenti è costituito da:

a)  retribuzione di qualifica;
b)  retribuzione di posizione;
c)  retribuzione di risultato.

3.  La retribuzione di posizione è determinata per i livelli dirigenziali di cui all’articolo 15, comma 2, lettere da a) a c), con riferimento alla graduazione delle posizioni di cui all’articolo 33. Al dirigente capo servizio cui è conferito l’incarico di vicesegretario è corrisposta una somma determinata dall’Ufficio di presidenza fino ad un massimo del cinquanta per cento della differenza fra il trattamento economico di cui alle lettere a) e b) del comma 2 riconosciuto al dirigente capo servizio e quello riconosciuto, esclusa la eventuale retribuzione di risultato, al Segretario generale.
4.  La retribuzione di risultato, di natura integrativa, è riferita alle prestazioni attese ed ai risultati conseguiti sulla base del sistema di valutazione di cui all’articolo 36.

Il conferimento degli incarichi dirigenziali è disciplinato dall’articolo 32:

Art. 32 - Affidamento e durata degli incarichi dirigenziali.

1. Gli incarichi dirigenziali di cui alle lettere da a) a c) del comma 2 dell’articolo 15 sono affidati tenendo conto:

a) delle attitudini e capacità professionali e delle competenze, anche organizzative, possedute dal singolo dirigente;
b) dei risultati conseguiti in precedenza;
c) dei curricula professionali.

2. Nell’affidamento degli incarichi dirigenziali si applica il principio della mobilità interna fra le strutture del Consiglio regionale, compatibilmente con la valorizzazione dell’esperienza e delle professionalità specialistiche necessarie per l’esercizio delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale.
3. Gli incarichi dirigenziali di cui alle lettere da a) a c) del comma 2 dell’articolo 15 sono conferiti per una durata pari a quella della legislatura regionale e cessano decorsi centoottanta giorni dall’insediamento del Consiglio regionale, termine entro il quale l’Ufficio di presidenza conferisce i nuovi incarichi. Decorso inutilmente tale termine, gli incarichi sono rinnovati automaticamente.

B. L’ASSETTO DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI DELLA SEGRETERIA GENERALE

L’attuale assetto delle posizioni dirigenziali della Segreteria generale è stato approvato dall’Ufficio di presidenza all’inizio della scorsa legislatura su proposta del Segretario generale, è stato parzialmente modificato nel corso della stessa e trova rappresentazione nell’allegato A, con due sole modifiche, che recepiscono la proposta del Segretario generale, consistenti:

- nell’integrazione delle attribuzioni e delle responsabilità dell’Ufficio sistema informativo per il presidio degli adempimenti in materia di digitalizzazione e cybersicurezza posti in capo al CRV da recenti provvedimenti normativi (L. 90/2024 e Direttiva NIS2) e nel conseguente passaggio alla graduazione più alta prevista per gli uffici, secondo il sistema di graduazione delle posizioni dirigenziali di cui all’allegato B della deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 36 del 18 marzo 2021;

- nell’inserimento tra le attribuzioni e responsabilità dell’Ufficio assistenza Segreteria generale e Consiglio autonomie locali di presidio del ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), mentre le attribuzioni relative all’archivio e protocollo rimangono assegnate in capo al Segretario generale.

C. I CRITERI E LE MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Considerato che ai sensi del comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale n. 53/2012 gli incarichi dirigenziali di cui al punto B) scadono decorsi i 180 giorni dalla data di insediamento del Consiglio, avvenuto il 15/12/2025, ossia il 13/06/2026, si rende opportuno procedere all’individuazione dei titolari delle vigenti strutture dirigenziali e delle posizioni dirigenziali individuali.

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 32 della legge regionale n. 53/2012, dall’articolo 5 e dal comma 1 lettera e) dell’articolo 20 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area Funzioni locali del 23 febbraio 2026, dall’articolo 36 del Regolamento interno di amministrazione e organizzazione approvato con Regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1, nonché di quanto stabilito in tema di rotazione degli incarichi nella sottosezione dedicata alla prevenzione della corruzione e trasparenza del PIAO 2026-2028 (2.3 Rischi corruttivi e trasparenza), si approvano i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi di capo servizio, titolare di ufficio e titolare di posizione dirigenziale individuale riportati nell’allegato B al presente provvedimento.

Degli stessi si è data l’informativa alle Organizzazioni sindacali ai sensi dell’articolo 20 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area Funzioni locali del 23 febbraio 2026. Non è stato richiesto il confronto.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il Relatore, il quale dà atto che il Servizio competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53;

- visto il Regolamento interno di amministrazione e organizzazione (Regolamento regionale n. 1/2022);

- il PIAO 2026-2028, approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 7 del 29 gennaio 2026;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;

2) di approvare la modifica descritta in premessa dell’Ufficio sistema informativo e dell’Ufficio assistenza Segreteria generale e Consiglio autonomie locali;

3) di dare atto del vigente assetto delle posizioni dirigenziali come rappresentato nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

4) di approvare i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi di capo servizio, titolare di ufficio e titolare di posizione dirigenziale individuale riportati nell’allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

5) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale

(seguono allegati)

044_ALLEGATO_A_584274.pdf
044_ALLEGATO_B_584274.pdf

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