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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 58 del 28 aprile 2023


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 17 del 30 marzo 2023

Definizione dei profili professionali in attuazione di quanto disciplinato nel Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni locali triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16 novembre 2022.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni locali triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16 novembre 2022 ha introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale con validità dal 1° aprile 2023 e con l’obiettivo di attualizzare le declaratorie delle aree professionali adattandole ai nuovi contesti organizzativi, anche al fine di facilitare il riconoscimento delle competenze delle risorse umane.

In particolare, l’articolo 12 del citato CCNL prevede che:

Art. 12 Classificazione

1. Il sistema di classificazione è articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:

  • • Area degli Operatori;
  • • Area degli Operatori esperti;
  • • Area degli Istruttori;
  • • Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.

2. Al personale inquadrato nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione possono essere conferiti gli incarichi di Elevata Qualificazione, di seguito denominati incarichi di “EQ”.

3. Le aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie all’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività¿ lavorative; esse sono individuate mediante le declaratorie definite nellAllegato A che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento in ciascuna di esse.

4 Ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs n. 165/2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e le mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali.

5. I profili professionali descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie dell’area.

6. Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali e li collocano nelle corrispondenti aree nel rispetto delle relative declaratorie, di cui all’Allegato A.

7. Al personale inquadrato nelle aree di cui al presente articolo viene attribuito il trattamento economico tabellare previsto nella Tabella D di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari).

Per dare attuazione alla norma contrattuale è necessario identificare i profili professionali da collocare nelle corrispondenti nuove aree di inquadramento del personale nel rispetto delle relative declaratorie.

I principi di funzionamento e organizzazione dell’Assemblea legislativa regionale recati dalla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 all’articolo 12 prevedono che la Segreteria generale costituisca, ai sensi dell’articolo 58 dello Statuto del Veneto, la forma organizzativa della struttura amministrativa del Consiglio regionale:

Art. 12 - Principi di funzionamento.

1. L’esercizio delle competenze funzionali ed organizzative attinenti alla struttura consiliare avviene autonomamente per le materie direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale e riguarda in particolare:

a) la definizione dell’organizzazione del lavoro e dei profili professionali;

b) la acquisizione, selezione, sviluppo e formazione delle risorse umane per i profili professionali specificamente attinenti alle funzioni consiliari;

c) la definizione dei criteri per la programmazione delle attività;

d) la definizione e gestione degli istituti relativi alla produttività ed alla valutazione dei dirigenti e del personale;

e) le relazioni sindacali.

Il Regolamento interno di amministrazione e organizzazione (Regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1) prevede che:

Art. 41 - Profili professionali.

1. L’Ufficio di presidenza delibera i profili professionali del personale, su proposta del Segretario generale, formulata con la collaborazione del Comitato di direzione, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro.

2. In attuazione dei principi stabiliti dall’articolo 12, comma 1, lettera a) e dall’articolo 13, comma 1, lettera b) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53, i profili professionali sono definiti tenuto specificamente conto delle competenze necessarie per lo svolgimento delle funzioni di assistenza legislativa, assistenza all’aula, alle commissioni e agli organismi del consiglio o comunque istituiti presso di esso, controllo istituzionale, valutazione delle leggi e delle politiche, rappresentanza, supporto tecnico-amministrativo, tipiche della struttura consiliare, individuando la tipologia delle capacità e delle competenze richieste, ivi compresa l’eventuale abilitazione all’esercizio di professioni e l’iscrizione ad albi professionali. In particolare, sono individuati nell’allegato i profili professionali nell’area dell’assistenza agli organi consiliari.

3. I profili professionali attinenti allo svolgimento di funzioni non aventi le caratteristiche di tipicità di cui al comma 2 sono definiti in modo uniforme rispetto agli analoghi profili del personale della Giunta regionale.

4. L’Ufficio di presidenza, con le modalità del comma 1, delibera le variazioni dei profili professionali per assicurare la gestione flessibile delle risorse umane in relazione al variare delle funzioni di competenza del Consiglio regionale.

Come previsto dalle norme per la prima attuazione dell’autonomia del Consiglio regionale disciplinata dalla legge regionale n. 53/2012 l’Ufficio di presidenza e la Giunta regionale hanno definito, con un protocollo di intesa, i rispettivi rapporti e le modalità operative conseguenti alle disposizioni della legge stessa per quanto attiene alla gestione del personale. Il citato protocollo d’intesa, siglato il 15 luglio 2014 e integrato nel mese di dicembre 2022, prevede che, in attuazione degli articoli 12 e 29 della L.R. n. 53/2012, “per l’acquisizione dei profili professionali non specificatamente attinenti alle funzioni consiliari, la competente struttura di Giunta gestisce interamente il procedimento di reclutamento del personale, ivi inclusa l’approvazione dei bandi di concorso, previa richiesta del Consiglio regionale dei profili ricercati, i quali, ai sensi dell’art. 41, comma 3, del sopra citato regolamento, sono definiti in modo uniforme rispetto agli analoghi profili del personale della Giunta regionale”.

Con deliberazione n. 325 del 29 marzo 2023 la Giunta regionale ha approvato i nuovi profili professionali del proprio personale. Pertanto, con il presente provvedimento si confermano i profili professionali specificamente attinenti alle funzioni consiliari come definiti dal Regolamento interno di amministrazione e organizzazione (Regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1), con la collocazione del profilo “assistente agli organi consiliari” nell’Area degli Istruttori e del profilo di “Esperto in analisi dell’economia regionale, delle politiche economiche regionali e della finanza territoriale, di progettazione legislativa, redazione atti ispettivi e atti di indirizzo politico” nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, e si definiscono i restanti profili professionali nel contenuto riportato nella citata deliberazione della Giunta regionale.

Del contenuto del presente provvedimento è stata data l’informativa ai sensi delle norme contrattuali vigenti in materia di relazioni contrattuali.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

  1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
  2. di confermare i profili professionali specificamente attinenti alle funzioni consiliari come definiti nell’allegato al Regolamento interno di amministrazione e organizzazione (Regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1), con la collocazione del profilo “Assistente agli organi consiliari” nell’Area degli Istruttori e del profilo di “Esperto in analisi dell’economia regionale, delle politiche economiche regionali e della finanza territoriale, di progettazione legislativa, redazione atti ispettivi e atti di indirizzo politico” nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, entrambi nel macroprofilo “Funzioni consiliari”, ambito prevalente “Assistenza agli organi consiliari”;
  3. di definire i restanti profili professionali, nel contenuto approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 29 marzo 2023, unitamente al quadro di trasposizione tra attuali profili professionali e nuovi profili in essere dal 1° aprile 2023 ivi riportato, limitatamente a quelli compatibili con le funzioni del Consiglio regionale come verificato negli atti di inquadramento del personale consiliare;
  4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi di spesa;
  5. di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione organizzazione e personale per gli adempimenti di competenza;
  6. di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

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