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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 58 del 28 aprile 2023


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 11 del 14 marzo 2023

Nuova disciplina per la nomina dei responsabili delle unità operative e per l'attribuzione delle posizioni di staff di cui, rispettivamente, agli articoli 25 e 26 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 in attuazione delle norme sugli incarichi di Elevata Qualificazione contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 novembre 2022.

Il disegno organizzativo dell’Assemblea legislativa regionale recato dalla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 prevede all’articolo 15 che la Segreteria generale costituisce, ai sensi dell’articolo 58 dello Statuto del Veneto, la forma organizzativa della struttura amministrativa del Consiglio regionale:

Art. 15 - Articolazione della Segreteria generale.

[...]

2. La Segreteria generale del Consiglio regionale si articola in:

a) servizi consiliari;

b) uffici;

c) posizioni dirigenziali individuali;

d) unità operative;

e) unità di staff.

Le unità operative e le unità di staff, articolazioni organizzative non dirigenziali, sono disciplinate dagli articoli di seguito riportati della citata legge:

Art. 25 - Unità operative.

1.   Le unità operative sono strutture organizzative costituite per l’esercizio di specifiche funzioni tecnico-amministrative.

2.  Le unità operative si distinguono, a seconda della rilevanza istituzionale ed amministrativa delle funzioni esercitate, in:

a)  unità operative organiche;

b)  unità operative semplici.

3.         Le unità operative sono costituite dal Segretario generale, su proposta dei dirigenti capi dei servizi interessati:

a)  nell’ambito dei servizi consiliari e della Segreteria generale, con esclusione degli uffici, per quanto riguarda le unità operative organiche;

b)  nell’ambito dei servizi consiliari, degli uffici e della Segreteria generale, per quanto riguarda le unità operative semplici.

4.  I responsabili delle unità operative di cui al comma 2 sono nominati dai dirigenti capi dei servizi interessati e dal Segretario generale per le unità operative direttamente a lui afferenti, tra il personale consiliare inquadrato nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale ed in possesso dei requisiti previsti dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.

5.  Ai responsabili delle unità operative organiche compete l’attuazione di programmi, la cura di attività e l’adozione di atti, sulla base dei criteri determinati dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione e degli atti di organizzazione.

6.  Ai responsabili delle unità operative organiche può essere attribuita la qualifica di alta professionalità ovvero di posizione organizzativa.

7.  Ai responsabili delle unità operative semplici può essere attribuita la sola qualifica di posizione organizzativa.

 

Art. 26 - Unità di staff.

1.  Le unità di staff sono posizioni individuali costituite per lo svolgimento di attività di studio, ricerca, elaborazione, assistenza e consulenza che richiedono elevate competenze professionali.

2.  Le unità di staff si distinguono, a seconda della rilevanza dell’attività specialistica o intersettoriale svolta, in:

a)  unità di staff di alta specializzazione;

b)  unità di staff di supporto.

3.  Le unità di staff sono costituite dal Segretario generale, su proposta dei dirigenti capi dei servizi interessati:

a)  nell’ambito dei servizi consiliari e della Segreteria generale, con esclusione degli uffici, per quanto riguarda gli staff di alta specializzazione;

b)  nell’ambito dei servizi consiliari, degli uffici e della Segreteria generale, per quanto riguarda gli staff di supporto.

4.  Le posizioni di staff sono attribuite dai dirigenti capi dei servizi interessati e dal Segretario generale per le posizioni di staff direttamente a lui afferenti, tra il personale consiliare inquadrato nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.

5.  Ai titolari degli staff di alta specializzazione può essere attribuita la qualifica di alta professionalità ovvero di posizione organizzativa.

6.  Ai titolari degli staff di supporto può essere attribuita la sola qualifica di posizione organizzativa.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni locali triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16 novembre 2022 ha introdotto l’istituto degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ), che in sostanza sostituisce la disciplina degli incarichi di posizione organizzativa prevista dai CCNL precedenti.

La disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione è contenuta al titolo III Capo II del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni locali triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16 novembre 2022 ed entra in vigore, ai sensi del comma 1 dell’articolo 13 del medesimo contratto, il 1° aprile 2023.

 

Capo II Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione

Art. 16 Incarichi di Elevata Qualificazione

1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all’art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono:

- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;

- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.

2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:

a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall’esterno ed inquadrato nella medesima area.

4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica:

a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell’area degli Istruttori o degli Operatori esperti;

b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell’area degli Istruttori.

Art. 17 Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all’art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

2. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l’ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

3. Nelle ipotesi considerate nell’art. 16, comma 4, l’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.

4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento.

5. Nell’ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ (come individuato da ciascun Ente), per la durata dello stesso, al lavoratore, nell’ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l’incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l’ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all’incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale.

6. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo quanto previsto dall’art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti. Per effetto di quanto previsto dall’art. 67, comma 7, del CCNL 21.05.2018, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall’art. 79 (Risorse decentrate).

Art. 18 Conferimento e revoca degli incarichi di EQ

1. Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. 2. Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all’art. 16 del presente CCNL.

3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall’ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all’art. 17 del presente CCNL. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell’incarico di cui al comma 3.

5. La revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 17 del presente CCNL da parte del dipendente titolare.

Il Regolamento interno di amministrazione e organizzazione (Regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1) prevede che:

Art. 39 - Incarichi di responsabile di unità operativa o di titolare di staff.

1.  Gli incarichi di responsabile di unità operativa o titolare di staff di cui agli articoli 25 e 26 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 sono conferiti al personale consiliare inquadrato nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale ed in possesso dei requisiti previsti dai contratti collettivi di lavoro e da quelli ulteriori stabiliti con l’atto di attivazione dell’unità operativa o di staff in quanto ritenuti necessari in ragione dell’esercizio delle relative funzioni.

2.  Ai responsabili delle unità operative organiche compete l’attuazione di programmi, la cura di attività e l’adozione di atti individuati negli atti di organizzazione del Segretario generale per le unità direttamente a lui afferenti e del dirigente capo del servizio consiliare nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro.

3.  La revoca degli incarichi avviene nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro.

Le relazioni sindacali stabilite dal CCNL 2019-2021 in tema di incarichi di Elevata Qualificazioni sono:

  • Il confronto per:
    • i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione;
    • i criteri per la graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, ai fini dell’attribuzione della relativa retribuzione;
  • la contrattazione per:
    • l’incremento delle risorse di cui all’art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 79;
    • i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ;

Pertanto, preso atto delle risultanze del confronto con la RSU e le OO.SS. come da sintesi dei lavori e delle posizioni emerse riportato nell’allegato B, si ritiene necessario con il presente provvedimento approvare la nuova disciplina per la nomina dei responsabili delle unità operative e per l’attribuzione delle posizioni di staff di cui, rispettivamente, agli articoli 25 e 26 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 in attuazione delle norme sugli incarichi di Elevata Qualificazione contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 novembre 2022, come da allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento.

Oltre all’adeguamento alle modifiche apportate dal nuovo CCNL all’ordinamento, le principali innovazioni rispetto alla precedente disciplina riguardano:

- un aumento dei punti per i più importanti titoli di studio post laurea (dottorato di ricerca e corsi di specializzazione), in linea con le nuove norme in materia di selezione del personale nel pubblico impiego, con conseguente innalzamento da 25 a 35 del punteggio massimo attribuibile ai titoli culturali e una corrispondente riduzione del punteggio massimo assegnabile all’esperienza professionale, che passa da 45 a 35;

- la disciplina degli incarichi ad interim;

- la riduzione dei tempi di svolgimento delle fasi della selezione.

Posto che le norme sugli incarichi di Elevata Qualificazione contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 novembre 2022 entrano in vigore dal 1° aprile 2023 per effetto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato CCNL la nuova disciplina si applica alle selezioni per l’attribuzione degli incarichi bandite a partire da tale data.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

-   vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53;

-   a voti unanimi e palesi;

delibera

  1.  di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
  2.     di approvare, con decorrenza dal 1° aprile 2023, la nuova disciplina per la nomina dei responsabili delle unità operative e per l’attribuzione delle posizioni di staff di cui, rispettivamente, agli articoli 25 e 26 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 in attuazione delle norme sugli incarichi di Elevata Qualificazione contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 novembre 2022, come da allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento;
  3. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 13 del CCNL del 16 novembre 2022gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore della nuova disciplina sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ con decreto del Segretario generale e proseguono fino a naturale scadenza, salvo l’operare di una delle cause di revoca vigenti;
  4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi di spesa;
  5. di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione organizzazione e personale per gli adempimenti di competenza;
  6. di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(seguono allegati)

011_SABS_ALLEGATO_A_B_501727.pdf

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