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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 32 del 07 marzo 2023


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 75 del 15 dicembre 2022

Protocollo d'intesa tra Ufficio di presidenza e Giunta regionale per la gestione del personale, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53. Integrazione.

Con la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 27 del 29 aprile 2014 è stato approvato il protocollo d’intesa – di cui all’allegato A del medesimo provvedimento - tra Ufficio di presidenza e Giunta regionale per la gestione del personale inserito nel ruolo del Consiglio regionale previsto dall’articolo 56, comma 15, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 e dall’articolo 2 bis della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.

In tema di mobilità del personale, l’articolo 44 del regolamento interno di amministrazione e organizzazione 18 febbraio 2022, n. 1 dispone quanto segue:

Art. 44 - Mobilità.

1. […].

2. La mobilità del personale tra i ruoli del Consiglio regionale e della Giunta regionale è disciplinata dalle intese di cui all’ articolo 41, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53, che individuano procedure semplificate al fine di favorire l’attuazione dell’istituto.

3. La disciplina sulla mobilità esterna è approvata dall’Ufficio di presidenza e si applica anche alla mobilità di cui al comma 2 per quanto non disciplinato da intese con la Giunta regionale.

4. […].

Pertanto, si rende opportuno integrare il protocollo d’intesa in parola, anche alla luce di alcune prassi applicative divenute ormai di consuetudine.

In particolare, per quanto riguarda la mobilità del personale, si ritiene utile prevedere che ai trasferimenti e ai comandi dei dipendenti dalla Giunta regionale al Consiglio regionale e viceversa, si dia corso – sempre nell’ambito di quanto programmato nei rispettivi Piani triennali dei fabbisogni di personale - senza la preventiva pubblicazione di avvisi esterni di mobilità, in quanto trattasi di assegnazioni interne all’ente Regione del Veneto, non rientranti nelle procedure previste dall’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

A supporto di quanto sopra delineato depongono le seguenti considerazioni:

  • l’articolo 41 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 prevede quanto segue:

Art. 41 – Mobilità, comandi e distacchi del personale

1. La mobilità dei dipendenti a tempo indeterminato, ivi compreso il personale dirigenziale, tra il Consiglio regionale e la Giunta regionale è assunta come generale criterio di organizzazione ai fini della migliore funzionalità delle rispettive strutture operative e dell’utilizzazione ottimale delle risorse nonché dello sviluppo professionale del dipendente.

2. La mobilità di cui al comma 1 è disciplinata da intese tra l’Ufficio di presidenza e la Giunta regionale nonché dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.

[…]

  • l’articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 prevede quanto segue:

Art. 5 – Criteri di organizzazione

[…]

2. Il sistema organizzativo è ordinato secondo i seguenti criteri:

[…]

l) flessibilità nella organizzazione delle strutture e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all’interno della Regione nonché tra la stessa Regione, gli enti, agenzie, aziende o altri organismi regionali e gli enti locali, nel rispetto dei principi del rapporto di pubblico impiego. La mobilità tra il Consiglio regionale e la Giunta regionale è disciplinata da intese tra l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale stessa;

  • il conto annuale delle spese sostenute per il personale di cui all’articolo 60 del decreto 30 marzo 2001, n. 165 è presentato unitariamente per la Regione del Veneto e si configura come la somma dei dati relativi sia alla Giunta regionale, sia al Consiglio regionale.

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- vista la l.r. 31 dicembre 2012, n. 53;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di integrare, per le motivazioni indicate in premessa, il protocollo d’intesa per la gestione del personale inserito nel ruolo del Consiglio regionale approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 27 del 29 aprile 2014 e con deliberazione della Giunta regionale n. 896 del 10 giugno 2014 con l’aggiunta dei seguenti punti:

ART. 4 BIS. MOBILITA’ E COMANDI TRA GIUNTA E CONSIGLIO REGIONALE

4.1 bis) Ai sensi del combinato disposto dell’art. 41 della L.R. n. 53/2012, degli articoli 2 bis e 5 della L.R. n. 54/2012 e dell’art. 44 del regolamento del Consiglio regionale n. 1 del 18 febbraio 2022 - i quali prevedono che la mobilità dei dipendenti a tempo indeterminato, ivi compreso il personale dirigenziale, tra il Consiglio regionale e la Giunta regionale è assunta come generale criterio di organizzazione, in considerazione dell’attività sinergica svolta dagli stessi in quanto organi di governo della Regione - le mobilità e i comandi tra la Giunta regionale e il Consiglio regionale sono attivati con le modalità semplificate di cui al presente articolo, nell’ambito di quanto programmato dai rispettivi Piani di programmazione dei fabbisogni del personale.

4.2 bis) I comandi tra la Giunta regionale e il Consiglio regionale vengono attivati nei confronti dei dipendenti regionali a supporto delle rispettive strutture, in forza delle leggi regionali sopra richiamate, con nota autorizzativa su richiesta dell’organo interessato - Giunta o Consiglio - previo assenso del dipendente.

4.3 bis) Il personale comandato come al punto precedente potrà essere trasferito definitivamente, senza preventiva pubblicazione di avviso di mobilità, con comunicazione, da parte dell’organo presso cui il dipendente è in posizione di comando, rivolta all’organo di provenienza, acquisito l’assenso dell’interessato;

4.4 bis) Il trasferimento per mobilità tra la Giunta regionale e il Consiglio regionale, senza preventiva attivazione di una procedura di comando, potrà essere attivato a seguito di procedura selettiva, con pubblicazione di avviso interno all’amministrazione, su richiesta dell’organo interessato in base a specifiche necessità organizzative dello stesso, con individuazione dei profili professionali ricercati. Ai fini del perfezionamento del passaggio, il personale individuato ad esito dell’avviso sarà trasferito previa nota autorizzativa dell’organo di appartenenza dello stesso.

ART. 4 TER. RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

4.1 ter) In attuazione degli articoli 12 e 29 della L.R. n. 53/2012, visti gli articoli 41 e 42 del regolamento del Consiglio regionale n. 1 del 18 febbraio 2022, per l’acquisizione dei profili professionali non specificatamente attinenti alle funzioni consiliari, la competente struttura di Giunta gestisce interamente il procedimento di reclutamento del personale, ivi inclusa l’approvazione dei bandi di concorso, previa richiesta del Consiglio regionale dei profili ricercati, i quali, ai sensi dell’art. 41, comma 3, del sopra citato regolamento, sono definiti in modo uniforme rispetto agli analoghi profili del personale della Giunta regionale.

2) di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta regionale per il recepimento dell’integrazione del protocollo d’intesa;

3) di incaricare della sottoscrizione del protocollo d’intesa di cui al punto 1) per conto del Consiglio regionale il Presidente del Consiglio regionale o un suo delegato;

4) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale, ad avvenuta comunicazione da parte della Giunta regionale del recepimento del protocollo d’intesa.

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