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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 52 del 20 aprile 2021


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 37 del 18 marzo 2021

Definizione degli indirizzi alla Delegazione Trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva integrativa e determinazione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dell'Area funzioni locali per l'anno 2021 (artt. 39 e 59 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53).

1. DETERMINAZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DELL’AREA FUNZIONI LOCALI

Il fondo per le risorse decentrate del personale del Consiglio regionale deve essere quantificato dall’Ufficio di presidenza nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 59 della lr 53/2012:

Art. 59 - Fondi e limiti per spese di personale.

1. Dalla data di trasferimento del personale al ruolo unico del personale del Consiglio regionale, l’Ufficio di presidenza determina in modo autonomo le risorse destinate al proprio personale.

2. La spesa per il personale del Consiglio è consentita nel limite massimo desumibile dalla copertura della dotazione organica di cui alla tabella 1 dell’allegato C alla presente legge, determinata in relazione ai costi derivanti dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.

3. Della gestione delle spese per il personale risponde in modo autonomo ed esclusivo il Consiglio regionale nei limiti stabiliti dal presente articolo.

4. Ai fini della quantificazione della spesa per il personale e della costituzione dei fondi delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio dei dipendenti e dei dirigenti del Consiglio regionale, l’Ufficio di presidenza tiene conto delle disposizioni contrattuali e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la spesa sostenuta in termini di competenza dalla Giunta regionale per il personale del Consiglio regionale nel 2012 costituisce il parametro da prendere quale riferimento per determinare l’andamento della spesa per il personale del Consiglio regionale;

b) la spesa totale sostenuta per il trattamento accessorio del personale del Consiglio regionale nel 2012 a cura della competente struttura della Giunta regionale costituisce il parametro per determinare i fondi destinati alla contrattazione decentrata integrativa del Consiglio regionale per l’anno successivo e i seguenti;

c) per il primo anno di gestione autonoma del personale del Consiglio regionale la spesa sostenuta in termini di competenza dalla Giunta regionale per il personale del Consiglio regionale nel 2012 costituisce il monte salari iniziale su cui calcolare la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa.

5. Alla data di trasferimento del personale al ruolo unico del personale del Consiglio regionale, successivamente alla definizione della spesa e dei fondi secondo i principi di cui al presente articolo, l’Ufficio di presidenza, annualmente, procede:

a) alla ricognizione delle risorse assegnate al trattamento economico dei dipendenti dai contratti o dalle leggi;

b) alla quantificazione delle medesime;

c) alla quantificazione e all’assegnazione alla delegazione di parte pubblica delle risorse disponibili, ai sensi del comma 4, lettere b) e c) e del comma 6, per il personale del Consiglio regionale.

6. In relazione alle esigenze organizzative conseguenti al processo di autonomia del Consiglio regionale, sino alla scadenza della legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i fondi sono quantificati entro i limiti della dotazione organica di cui alla presente legge, come da tabella 2 dell’allegato C. Annualmente l’Ufficio di presidenza distribuisce, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio di ogni anno, una quota proporzionale di tali risorse e la eventuale minore spesa derivante dall’applicazione del presente comma viene riassegnata per l’anno al fondo regionale.

7. Dalla data di prima costituzione dei fondi per il trattamento economico accessorio dei dipendenti da parte dell’Ufficio di presidenza, le risorse, destinate al salario accessorio dei dipendenti, che specifiche leggi dello Stato o della Regione pongono a carico del bilancio del Consiglio regionale, sono assegnate ai medesimi fondi.

8. Nel caso in cui leggi o contratti attribuiscano risorse finanziarie destinate alla retribuzione dei dipendenti, verificate le dotazioni organiche di Giunta e Consiglio al momento dell’attribuzione, il Consiglio regionale, accertata la disponibilità sul proprio bilancio, determina le proprie risorse in misura proporzionale alla Giunta e le assegna ai relativi fondi e alle pertinenti poste di bilancio.

9. Il personale appartenente al ruolo autonomo del Consiglio regionale, collocato, di diritto, in aspettativa non retribuita con salvaguardia del trattamento economico percepito alla data dell’aspettativa, che presta, al 1° gennaio di ogni anno, attività con contratto di diritto privato a tempo determinato, nonché il personale che presta servizio presso il Consiglio regionale in posizione di comando, ai sensi del comma 6 è considerato in servizio ai fini del computo proporzionale per la determinazione dei fondi.

10. Il Consiglio regionale nell’ambito dell’adeguamento della regione del Veneto ai principi in materia di spesa di personale di cui al comma 28 dell’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assume quale relativo limite la spesa totale sostenuta in termini di competenza nel 2012 per il personale in servizio presso il Consiglio regionale.

A decorrere dall’anno 2017 il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 all’articolo 23, commi 1-2-3, dispone quanto segue:

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l’attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.

L’art. 33, comma 1, ultimo periodo, del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 stabilisce che:

1. Omissis

Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Il Ministro della Pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 3 settembre 2019 ha adottato il decreto avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni” che nelle premesse prevede che:

Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.

Il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell’Area Funzioni locali del 17 dicembre 2020 prevede le regole per la quantificazione annua del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.

Con il presente provvedimento si determina l’ammontare delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l’anno 2021 come da tabella allegata, demandando a successivo provvedimento del dirigente del Servizio competente la determinazione dell’ammontare delle eventuali risorse aggiuntive che le norme di legge e dei contratti collettivi nazionali consentono di stanziare in aumento nel rispetto dei limiti di legge.

 

2. DEFINIZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE

Con deliberazione n. 51 del 14 giugno 2018 l’Ufficio di Presidenza ha definito la composizione della Delegazione trattante di parte pubblica per il Consiglio regionale nelle persone del Segretario generale e del dirigente capo del Servizio amministrazione bilancio e servizi. Tale composizione viene confermata con il presente provvedimento.

 

3. INDIVIDUAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Il CCNL del 17 dicembre 2020 ha introdotto istituti innovativi che dovranno essere oggetto di contrattazione tra le parti. Il riferimento va in particolar modo alla valorizzazione economica degli incarichi ad interim (art. 58 del nuovo CCNL), della differenziazione della retribuzione di risultato (art. 30), della nuova clausola di salvaguardia economica di cui all'art. 31 del contratto, nonché, ovviamente, della definizione dei criteri di riparto del fondo per il personale dirigenziale. In relazione a quest'ultimo aspetto, il nuovo contratto impone la definizione di nuovi criteri di riparto tra quota destinata alla retribuzione di posizione e quella di risultato. Prevede anche l'istituto del welfare aziendale.

La Delegazione trattante dovrà dare attuazione al nuovo CCNL nel rispetto di quanto disciplinato dall’Ufficio di presidenza in merito alla nuova organizzazione delle strutture amministrative della Segreteria generale approvate in data odierna, nonché dei principi stabiliti in materia dalla legge regionale n. 53/2012, quali in particolare quelli per “principi generali per l’armonizzazione delle politiche del personale, con particolare riferimento ai profili attinenti al trattamento economico” di cui all’articolo 39.

In definitiva, si richiama la Delegazione trattante a perseguire gli obiettivi fissati conducendo una trattativa ispirata al rispetto delle relazioni sindacali, privilegiando la volontà di prevenire eventuali conflitti.

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- visti gli articoli 39 e 59 della legge regionale 53/2012;

- visto l’art. 23, commi 1-2-3, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75;

- visto l’articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi dei presenti;

delibera

1) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;

2) di approvare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dell’Area Funzioni locali per l’anno 2021 come da tabella allegata, demandando al dirigente del Servizio competente la determinazione dell’ammontare delle eventuali risorse aggiuntive che le norme di legge e dei contratti collettivi nazionali consentono di stanziare in aumento e dell’eventuale adeguamento dello stesso ai limiti stabiliti dalla legge;

3) di confermare la composizione della delegazione trattante di parte pubblica per il Consiglio regionale definita con la deliberazione n. 51 del 14 giugno 2018 dell’Ufficio di Presidenza;

4) di approvare gli indirizzi riportati in premessa, cui la delegazione trattante di parte pubblica del Consiglio regionale deve attenersi nella gestione delle relazioni sindacali in materia di attuazione del nuovo CCNL del 17 dicembre 2020 e di destinazione delle risorse del fondo di cui al punto 2;

4) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale

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