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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 38 del 16 marzo 2021


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 24 del 25 febbraio 2021

Contributo ai gruppi consiliari della XI legislatura per le esigenze di primo insediamento. L.R. n. 44 del 7 novembre 1995 e successive modifiche e integrazioni.

L’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 novembre 1995, n. 44 “Contributo ai gruppi consiliari” prevede che:

1. I finanziamenti erogati ai Gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e ai sensi dell'articolo 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , che sulla base dei rendiconti presentati alla fine della legislatura eccedono le spese sostenute, sono assegnati ai Gruppi consiliari, in proporzione alla loro consistenza numerica per esigenze di primo insediamento.

I gruppi consiliari della decima legislatura hanno presentato il previsto rendiconto per il periodo gennaio – ottobre 2020 e hanno provveduto al versamento sul conto corrente intestato alla Tesoreria del Consiglio regionale delle somme non spese per un ammontare complessivo di euro 1.885.853,47.

A questa somma si deve aggiungere l’importo di euro 17.725,47 che, assegnato a titolo di contributo per spese di funzionamento ad alcuni gruppi consiliari, non è stato loro accreditato in quanto non avevano aperto il conto corrente sul quale effettuare l’operazione.

Per la determinazione del contributo di primo insediamento, all’importo complessivo di euro 1.903.578,94 come sopra determinato, deve essere sottratta la quota del contributo erogato ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53, pari ad euro 1.185.498,67, che non rientra nei contributi riassegnabili ai sensi della legge regionale 44/1995.

Si rende pertanto necessario provvedere all’assegnazione della somma di euro 718.080,77 ai gruppi consiliari sorti all’inizio della XI legislatura. Tale importo verrà suddiviso secondo i criteri stabiliti dall’articolo 1 della legge regionale n. 44/1995 - come riportato nell’allegato A) che forma parte integrante del presente provvedimento - e liquidato ai gruppi consiliari che ne faranno richiesta con indicazione dell’IBAN sul quale effettuare il versamento, alla competente struttura consiliare, tassativamente entro il 31 marzo 2021.

Tenuto conto che alcuni gruppi consiliari non hanno ad oggi aperto il conto corrente sul quale poter accreditare i contributi spettanti, in attuazione dei principi della contabilità pubblica stabili dal decreto legislativo n. 118/2011 l’omessa richiesta entro il termine suddetto comporterà la rinuncia definitiva al contributo di primo insediamento e la conseguente restituzione delle somme alla Giunta regionale.

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l’osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- viste le leggi regionali 56/1984, 44/1995 e n. 47/2012;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;

2) di approvare la ripartizione tra i gruppi consiliari del contributo di primo insediamento così come riportato nell’allegato A) che forma parte integrante del presente provvedimento;

3) di stabilire che i contributi di primo insediamento non richiesti e/o per il cui versamento non è fornito il relativo IBAN entro il 31 marzo 2021, saranno restituiti alla Giunta regionale;

4) di demandare al Dirigente capo della struttura competente per materia l’assunzione dei relativi movimenti contabili;

5) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(seguono allegati)

024_SABS-ALLEGATO_A_442498.pdf

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