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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 185 del 01 dicembre 2020


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 106 del 13 novembre 2020

Procedure e criteri per le richieste ed autorizzazioni di costituzione in giudizio nei ricorsi elettorali.

Come noto in data 20 e 21 settembre 2020 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Veneto e la elezione del Presidente della Regione.

In data 6 ottobre 2020 è stato notificato al Consiglio regionale il verbale di proclamazione degli eletti della Corte di appello quale Ufficio centrale regionale, relativo alla proclamazione del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali, ivi compreso il candidato Presidente primo dei non eletti.

Sono successivamente pervenuti, notificati all’Ente regione del Veneto, in persona del legale rappresentante, presso la Avvocatura regionale e trasmessi per conoscenza al Consiglio regionale del Veneto alcuni ricorsi, allo stato in numero di quattro (4), contro gli esiti delle operazioni elettorali, come rappresentate nel suddetto verbale della Corte di appello.

Deve preliminarmente osservarsi come in materia di controversie elettorali opera una ripartizione di competenza fra organi giurisdizionali, a seconda del tema oggetto di ricorso, o meglio delle posizioni giuridiche che i ricorrenti intendono far valere: le controversie in tema di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dall’ufficio, rimesse alla giurisdizione ordinaria, essendo coinvolte situazioni giuridiche concernenti la capacità o meglio lo status delle persone e, pertanto, diritti soggettivi; le controversie in tema di regolarità delle operazioni elettorali, affidate, invece, alla giurisdizione amministrativa sul presupposto che, in questo caso, siano in discussione interessi legittimi in ordine al corretto svolgimento del procedimento elettorale e ricordando che in tale sede l’organo di giustizia amministrativa opera in regime di giurisdizione esclusiva, ovvero quando accoglie il ricorso “corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo”.

La prima tipologia di controversie è affidata alla competenza del giudice ordinario (Tribunale del Capoluogo di regione – Corte di Appello) in forza dell’articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, recante “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.

La seconda tipologia di controversie è affidata agli organi di giustizia amministrativa (TAR e Consiglio di Stato) in forza dell’articolo 130 e seguenti del codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”)

I ricorsi presentati possono essere sinteticamente riassunti in due diverse tipologie:

a) ricorsi avanti agli organi di giustizia amministrativa (TAR Veneto, in questa fase di primo grado del giudizio) aventi ad oggetto le operazioni elettorali ed i relativi esiti di proclamazione degli eletti; in estrema sintesi trattasi di ricorsi che si risolvono nella richiesta di annullamento parziale delle operazioni elettorali, per quanto di interesse del ricorrente ovvero con correzione del verbale della proclamazione degli eletti modificandolo e dichiarando eletto il ricorrente in luogo del consigliere proclamato ed in carica ( e ciò per non corretta attribuzione, computo o trascrizione dei voti di preferenza assegnati) ovvero di correzione del risultato elettorale nel senso della esclusione di coalizione regionale dalla assegnazione dei seggi per mancato raggiungimento delle soglie previste dalla clausola di sbarramento per l’assegnazione di seggi e conseguente riassegnazione di seggio in quanto erroneamente attribuito;

b) ricorso avanti agli organi di giurisdizione ordinaria (Tribunale di Venezia, in questa fase di primo grado di giudizio) per eccepire la illegittima ammissione di liste elettorali alla consultazione elettorale e la parimenti illegittima esclusione di altre, nonché la pretesa sussistenza del ricorrere di cause di ineleggibilità in capo a organi regionali eletti; quanto sopra peraltro, riproponendo temi già oggetto di reiterate pronunce da parte del giudice ammnistrativo in ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 129 del codice del processo amministrativo in sede di contenzioso sugli atti preparatori del procedimento elettorale. 

In esito alla notifica di detti ricorsi, taluni dei quali già corredati dal decreto del Presidente della Sezione del TAR di fissazione della udienza, ed a fronte della richiesta pervenuta dalla Avvocatura regionale di notiziare, e con particolare sollecitudine stanti i ristretti termini previsti per la costituzione in giudizio, in ordine alla sussistenza di interesse alla costituzione in giudizio, i relativi ricorsi sono stati presi in carico dalle strutture già individuate con precedente provvedimento dell’Ufficio di presidenza, come strutture competenti a seguire, per conto del Consiglio regionale, il procedimento elettorale relativo alle elezioni 2020.

In ordine alle tipologie di ricorsi di cui alla lettera a) deve osservarsi come non sussistano profili di interesse dell’ente della cui elezione si tratta, e quindi, per quanto in questa sede rileva, dello stesso Consiglio regionale, alla costituzione in giudizio ogni qualvolta la controversia si sostanzi ed abbia come oggetto della relativa richiesta, la definizione delle relative posizioni giuridiche soggettive di candidati, eletti e non eletti, rispetto alle quali la posizione della regione è terza, e semprechè dal tenore del ricorso e dalle richieste rivolte alla autorità giudiziaria non ne possano discendere conseguenze che incidono sulla permanenza in essere e quindi sulla stessa continuità dell’attività istituzionale della regione e dei suoi organi. 

Altre e diverse valutazioni, peraltro da sottoporre preventivamente alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza per la eventuale richiesta ed autorizzazione alla costituzione in giudizio, ricorreranno a fronte di altra e diversa tipologia di ricorsi, ove strutturati in termini tali da risultare potenzialmente pregiudizievoli dell’intero procedimento elettorale e dei suoi esiti, e quindi potenzialmente atti a ridondare sulla permanenza in essere e quindi sulla stessa continuità dell’attività istituzionale della regione e dei suoi organi; analogamente qualora in sede di ricorso vengano proposte questioni che afferiscono alla legittimità costituzionale della disciplina regionale e nel caso di specie, della legislazione regionale elettorale.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che i Servizi competenti hanno dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- visto l’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale”;

- visto il Protocollo d’intesa per l’esercizio della rappresentanza in giudizio del Consiglio regionale del Veneto approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 44 del 16 maggio 2013;

- vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 "Istituzione dell'Avvocatura regionale del Veneto";

- visto il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

- visto lo Statuto della Regione Veneto;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

  1. di assumere i criteri definiti in premessa nel presente provvedimento quali criteri generali e relative procedure per le richieste ed autorizzazioni di costituzione in giudizio nei ricorsi elettorali proposti ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
  2. di dare atto che a tali procedure e criteri sono tenuti ad attenersi i competenti uffici del Consiglio regionale in sede di riscontro alle richieste della Avvocatura regionale in ordine alle determinazioni di richiesta ed autorizzazione alla costituzione in giudizio, ovvero di non costituzione in giudizio nei ricorsi di cui al punto 1;
  3. di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale

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