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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 92 del 26 settembre 2017


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 51 del 08 giugno 2017

Rendiconti dei gruppi consiliari per l'esercizio 2016: costituzione fondo di accantonamento nelle more della definizione dei ricorsi avverso la deliberazione n. 224 del 12 aprile 2017 della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto.

A.   La normativa statale e regionale vigente in Veneto in materia di controlli sui rendiconti dei gruppi consiliari.

Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nell’ordinamento un rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni come degli enti locali e ha previsto altresì, all’articolo 1, commi 1 e da 9 a 12, il riscontro delle sezioni regionali di controllo sui rendiconti di esercizio dei gruppi consiliari e sulla relativa documentazione a corredo dei rendiconti stessi. Tali norme sono state in parte censurate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 39 del 26 febbraio 2014 e, per effetto di tale sentenza, vigono nel testo di seguito riportato:

1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all’articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e all’articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.

[…]

9. Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

10. Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale. Entro sessanta giorni della chiusura dell’esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perchè si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione.

11. Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte di conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente del consiglio regionale una comunicazione affinchè si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. L’omessa regolarizzazione di cui al presente comma comporta l’obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate.

12. L’obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

A tali norme è stata data attuazione nella regione del Veneto con le leggi regionali 21 dicembre 2012, n. 47 (articoli da 12 a 16), 7 novembre 2013, n. 28 e 8 agosto 2014, n. 22.

Ai fini del presente provvedimento rileva in particolare l’articolo 4 della lr 28/2013, come modificato dall’articolo 2 della lr 22/2014:

Art. 4 – Adempimenti conseguenti alla deliberazione di non regolarità del rendiconto.

1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale trasmette la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 1, commi 11 e 12, del decreto legge n. 174 del 2012 convertito, con modificazioni, con legge n. 213 del 2012, ai Presidenti dei gruppi consiliari interessati e procede agli adempimenti ivi previsti nei confronti dei rispettivi gruppi.

2. In caso di dichiarazione di non regolarità dei rendiconti o di parte di essi da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, l’Ufficio di presidenza dispone l’obbligo di restituzione delle somme ricevute ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, nonché delle somme ricevute per le spese di personale e non regolarmente rendicontate, anche mediante la predisposizione e approvazione di un apposito piano di rientro che contempli progressive decurtazioni dei rispettivi contributi annuali spettanti al gruppo fino ad un massimo dell’ottanta per cento, nonché mediante la restituzione al Consiglio regionale dei contributi già riscossi dal Gruppo e non ancora utilizzati a prescindere dalla loro originaria destinazione a spese di funzionamento o di personale. La comunicazione è inviata al Presidente del gruppo consiliare che ha sottoscritto e presentato il rendiconto contenente le spese dichiarate irregolari. Nel caso in cui il gruppo abbia cambiato il Presidente, la comunicazione è inviata anche al Presidente che ha autorizzato la spesa dichiarata irregolare. Le somme già riscosse ed eventualmente così restituite sono indicate nelle uscite del rendiconto del Gruppo alla voce “altre spese”.

2 bis. La restituzione secondo le modalità di cui al comma 2 non trova applicazione nel caso di somme dovute in forza di sentenza esecutiva di condanna ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti” e successive modifiche.

B.   La deliberazione n. 224/2017 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, con deliberazione n. 224/2017/FRG del 12 aprile 2017, in relazione ai rendiconti dei gruppi consiliari per l’anno 2016 ha dichiarato l’irregolare rendicontazione degli importi complessivi riportati nella tabella A che di seguito si riporta:

tabella A

Gruppo consiliare

Ammontare spese
ritenute irregolarmente rendicontate

Partito democratico

euro 244,00

Fratelli d’Italia – AN – Movimento per la cultura rurale

euro 1.323,70

 

La citata deliberazione della Corte dei conti è stata trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i conseguenti adempimenti di competenza ai sensi dell’articolo 1, comma 11, del d.l. 174/2012, nonché del comma 2 dell’articolo 4 della lr 28/2013.

C.   I ricorsi alle Sezioni unite della Corte dei conti contro la deliberazione n. 224/2017 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto.

In merito alla dichiarazione di irregolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari, l’art. 33, comma 2, lett. a), n. 3), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 ha modificato il comma 12 dell’articolo 1 del d.l. 174/2012 prevedendo quanto segue:

Avverso le delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma, è ammessa l’impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all’articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto, n. 267.

I gruppi consiliari Partito Democratico e Fratelli d’Italia – AN – Movimento per la cultura rurale hanno proposto ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti avverso la deliberazione in oggetto.

D.   Il fondo di accantonamento per l’eventuale restituzione di somme che fossero definitivamente dichiarate non regolari alla conclusione dei ricorsi sui rendiconti dei gruppi consiliari per l’anno 2016.

Pertanto, si propone di applicare il principio della prudenza costituendo un fondo di accantonamento per l’eventuale restituzione di somme che fossero definitivamente dichiarate non regolari alla conclusione dei ricorsi in essere relativamente ai rendiconti dei gruppi consiliari per l’esercizio 2016.

Detto fondo è costituito mediante la riduzione, pari all’intero importo contestato, del contributo per spese di funzionamento spettante ai gruppi consiliari Partito Democratico e Fratelli d’Italia – A.N. – Movimento per la cultura rurale relativo alle mensilità di maggio e giugno 2017.

In caso di esito positivo per i gruppi consiliari dei ricorsi in parola e di conseguente annullamento definitivo della deliberazione n. 224/2017 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto, il fondo di accantonamento sarà interamente restituito agli stessi.

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

-      udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l’osservanza delle norme regionali e statali in materia;

-      visto il decreto legge 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 213/2012;

-      viste le leggi regionali 56/1984 e 47/2012, 28/2013 e 22/2014;

-      ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

delibera

1)  di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;

2)  di dare atto che, ai sensi del combinato disposto del comma 12 del dl 174/2012 e del comma 5 dell’articolo 243-quater del d.lgs. 267/2000, le procedure esecutive conseguenti alla deliberazione n. 224/2017/FRG del 12 aprile 2017 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto sono sospese fino alla relativa decisione;

3)  di costituire, per le motivazioni e con le modalità precisate in premessa, il fondo di accantonamento per l’eventuale restituzione di somme che fossero definitivamente dichiarate non regolari alla conclusione dei ricorsi sui rendiconti dei gruppi consiliari per l’esercizio 2016;

4)  di stabilire che, in caso di esito positivo per i gruppi consiliari dei ricorsi in parola e di conseguente annullamento definitivo della deliberazione n. 224/2017 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto, il fondo di accantonamento sarà interamente restituito agli stessi;

5)  di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

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