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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 58 del 09 giugno 2015


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 62 del 06 maggio 2015

Rendiconti dei gruppi consiliari per l'esercizio 2014: costituzione fondo di accantonamento nelle more della definizione degli eventuali ricorsi avverso la deliberazione n. 227 del 22 aprile 2015 della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto.

A. La normativa statale e regionale vigente in Veneto in materia di controlli sui rendiconti dei gruppi consiliari

Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nell’ordinamento un rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni come degli enti locali e ha previsto altresì, all’articolo 1, commi 1 e da 9 a 12, il riscontro delle sezioni regionali di controllo sui rendiconti di esercizio dei gruppi consiliari e sulla relativa documentazione a corredo dei rendiconti stessi. Tali norme sono state in parte censurate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 39 del 26 febbraio 2014 e, per effetto di tale sentenza, vigono nel testo di seguito riportato:

1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all’articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all’articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.

[…]

9. Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

10. Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione.

11. Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente del consiglio regionale una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. L’omessa regolarizzazione di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate.

12. L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

A tali norme è stata data attuazione nella Regione del Veneto con le leggi regionali 21 dicembre 2012, n. 47 (articoli da 12 a 16), 7 novembre 2013, n. 28 e 8 agosto 2014, n. 22.

Ai fini del presente provvedimento rileva in particolare l’articolo 4 della lr 28/2013, come modificato dall’articolo 2 della lr 22/2014:

Art. 4 - Adempimenti conseguenti alla deliberazione di non regolarità del rendiconto.

1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale trasmette la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 1, commi 11 e 12, del decreto legge n. 174 del 2012 convertito, con modificazioni, con legge n. 213 del 2012, ai Presidenti dei gruppi consiliari interessati e procede agli adempimenti ivi previsti nei confronti dei rispettivi gruppi.

2. In caso di dichiarazione di non regolarità dei rendiconti o di parte di essi da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, l’Ufficio di presidenza dispone l’obbligo di restituzione delle somme ricevute ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 , come sostituito dall’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 , nonché delle somme ricevute per le spese di personale e non regolarmente rendicontate, anche mediante la predisposizione e approvazione di un apposito piano di rientro che contempli progressive decurtazioni dei rispettivi contributi annuali spettanti al gruppo fino ad un massimo dell’ottanta per cento, nonché mediante la restituzione al Consiglio regionale dei contributi già riscossi dal Gruppo e non ancora utilizzati a prescindere dalla loro originaria destinazione a spese di funzionamento o di personale. La comunicazione è inviata al Presidente del gruppo consiliare che ha sottoscritto e presentato il rendiconto contenente le spese dichiarate irregolari. Nel caso in cui il gruppo abbia cambiato il Presidente, la comunicazione è inviata anche al Presidente che ha autorizzato la spesa dichiarata irregolare. Le somme già riscosse ed eventualmente così restituite sono indicate nelle uscite del rendiconto del Gruppo alla voce “altre spese”.

2 bis. La restituzione secondo le modalità di cui al comma 2 non trova applicazione nel caso di somme dovute in forza di sentenza esecutiva di condanna ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti” e successiva modifiche.

 

B. La deliberazione n. 227/2015 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, con deliberazione n. 227/2015/FRG del 22 aprile 2015, in relazione ai rendiconti dei gruppi consiliari per l’esercizio 2014 ha dichiarato l’irregolare rendicontazione degli importi complessivi riportati nella tabella A che di seguito si riporta:

Gruppo consiliare

Ammontare spese
ritenute irregolarmente rendicontate

Popolo della Libertà – Forza Italia per il Veneto

€ 41.049,46

Partito Democratico Veneto

€ 30.826,33

Liga Veneta – Lega Nord – Padania

€ 27.825,12

Unione Nord Est

€ 3.617,12

Misto

€ 39.158,72

Italia dei Valori

€ 6.358,56

Unione di Centro

€ 9.152,86

Futuro Popolare

€ 64.321,76

Bortolussi Presidente

€ 6.358,56

Forza Italia

€ 6.100,00

Tabella A

La citata deliberazione della Corte dei conti è stata trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i conseguenti adempimenti di competenza ai sensi dell’articolo 1, comma 11, del d.l. 174/2012, nonché dei commi 2 e 3 dell’articolo 4 della lr 28/2013.

 

C. I ricorsi alle Sezioni unite della Corte dei conti contro la deliberazione n. 227/2015 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto

In merito alla dichiarazione di irregolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari, l'art. 33, comma 2, lett. a), n. 3), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 ha modificato il comma 12 dell’articolo 1 del d.l. 174/2012 prevedendo quanto segue:

Avverso le delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma, è ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I gruppi consiliari hanno manifestato l’intenzione di proporre ricorso avverso la deliberazione in oggetto.

 

D. La fase di transizione dalla nona alla decima legislatura regionale con i conseguenti scioglimento e ricostituzione degli organi consiliari

Il 31 maggio 2015 si svolgeranno le elezioni regionali con i conseguenti scioglimento e ricostituzione degli organi consiliari, gruppi consiliari compresi.

Poiché non è prevedibile l’esito dei suindicati ricorsi entro la data di cessazione dei gruppi consiliari e quindi nell’impossibilità pratica di dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 4 della lr 28/2013, nell’ipotesi della confermata dichiarazione di non regolarità della rendicontazione per l’esercizio 2013, i Presidenti dei gruppi consiliari chiedono all’Ufficio di presidenza di darne attuazione preventiva.

Nell’appena descritta situazione di impossibilità pratica di dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 4 della lr 28/2013, nell’ipotesi della confermata dichiarazione di non regolarità della rendicontazione per l’esercizio 2014, l’Ufficio di presidenza dovrebbe procedere alla richiesta al presidente del gruppo consiliare sottoscrivente la predetta rendicontazione di restituzione delle spese dichiarate irregolari.

 

E. Il fondo di accantonamento per l’eventuale restituzione di somme che fossero definitivamente dichiarate non regolari alla conclusione dei ricorsi sui rendiconti dei gruppi consiliari per l’esercizio 2014

Pertanto, si propone di applicare il principio della prudenza costituendo un fondo di accantonamento per l’eventuale restituzione di somme che fossero definitivamente dichiarate non regolari alla conclusione dei ricorsi in essere relativamente ai rendiconti dei gruppi consiliari per l’esercizio 2014.

Detto fondo dovrebbe essere costituito mutuando gli stessi criteri previsti per il piano di rientro dal citato articolo 4 della lr 28/2013:

-   in primis, riducendo fino all’ottanta per cento – in relazione proporzionale agli importi di cui alla tabella A della spesa suscettibile di essere affetta da dichiarazione definitiva di non regolarità – i contributi spettanti e non ancora erogati ai gruppi;

-   in secundis, qualora la suddetta misura di riduzione non risultasse sufficiente alla costituzione del fondo di accantonamento, consentendo la restituzione entro il 31 maggio 2015, secondo le modalità autonomamente stabilite da ciascun gruppo consiliare, dei contributi già riscossi dal gruppo alla data di approvazione del presente provvedimento e non ancora utilizzati a prescindere dalla loro originaria destinazione a spese di funzionamento o di personale.

In assenza sostanziale di contributi spettanti e non ancora erogati, atteso l’approssimarsi della cessazione dei gruppi consiliari, è necessario costituire il fondo in oggetto mediante l’applicazione del secondo criterio, come previsto per il piano di rientro dall’articolo 4 della lr 28/2013; in tal caso, le somme già riscosse ed eventualmente così restituite saranno indicate nelle uscite del rendiconto del gruppo per l’esercizio 2015, limitatamente al periodo conclusivo della nona legislatura alla voce “altre spese”, con la precisazione “costituzione fondo di accantonamento per l’eventuale restituzione di somme che fossero definitivamente dichiarate non regolari alla conclusione dei ricorsi sui rendiconti dei gruppi consiliari per l’esercizio 2014”.

In caso di esito positivo per i gruppi consiliari dei ricorsi in parola e di conseguente annullamento definitivo della deliberazione n. 227/2015 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto, prima della cessazione dei gruppi consiliari, il fondo di accantonamento sarà interamente devoluto agli stessi.

In caso di esito positivo per i gruppi consiliari dei ricorsi in parola e di conseguente annullamento definitivo della deliberazione n. 227/2015 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto, dopo il termine della nona legislatura, il fondo di accantonamento potrà essere utilizzato, in conformità e nei limiti della normativa vigente, per i contributi di primo insediamento dei gruppi consiliari costituiti nella decima legislatura regionale, nonché per rimborsare eventuali saldi debitori verso il Consiglio regionale del corrispondente gruppo operante nella cessata legislatura, per spese riferite all’ultimo anno della legislatura, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 44.

 

F. La natura volontaria dell’adesione al fondo e le conseguenti misure in caso di mancata adesione

E’ di per sé evidente che, nelle more della definizione dei ricorsi di cui trattasi e della conseguente sospensione dell’esecutività della deliberazione n. 227/2015 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto, ai sensi di quanto previsto di quanto previsto dalle disposizioni dell'articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, richiamate dal comma 12 del dl 174/2012, ma anche dei provvedimenti a essa conseguenti, l’Ufficio di presidenza non può non solo – come è ovvio – provvedere al piano di rientro, ma neppure imporre ai gruppi l’obbligatoria adesione al fondo di accantonamento oggetto del presente provvedimento.

Di qui la natura volontaria dell’adesione al fondo da parte dei singoli gruppi consiliari interessati. Adesione che, peraltro, deve essere necessariamente prevista in tempi stretti al fine di non pregiudicare gli scopi del fondo stesso.

In caso di mancata adesione nei termini previsti dal presente provvedimento, nell’ipotesi di confermata dichiarazione di non regolarità della rendicontazione del gruppo per l’esercizio 2014, l’Ufficio di presidenza procederà alla richiesta al presidente del gruppo consiliare sottoscrivente la predetta rendicontazione di restituzione delle spese dichiarate irregolari.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

-      udito il Relatore, il quale dà atto che le strutture consiliari competenti hanno dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l’osservanza delle norme regionali e statali in materia;

-      visto il d.l. 174/2012, convertito in l. 213/2012;

-      viste le leggi regionali n. 56/1984, 47/2012, 28/2013 e 22/2014;

-      a voti unanimi e palesi;

delibera

1)    di dare atto che, ai sensi del combinato disposto del comma 12 del dl 174/2012 e del comma 5 dell’articolo 243-quater del dlgs 267/2000, le procedure esecutive conseguenti alla deliberazione n. 227/2015/FRG del 22 aprile 2015 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto sono sospese fino alla scadenza del termine per impugnarla e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione;

2)    di costituire, per le motivazioni e con le modalità precisate in premessa, il fondo di accantonamento per l’eventuale restituzione di somme che fossero definitivamente dichiarate non regolari alla conclusione dei ricorsi sui rendiconti dei gruppi consiliari per l’esercizio 2014;

3)    di fissare il 18 maggio 2015 quale termine ultimo per l’adesione volontaria dei singoli gruppi consiliari al fondo di accantonamento di cui a punto 2), mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale del modello di adesione di cui all’allegato A);

4)    di stabilire che, nel caso di mancata adesione al fondo di accantonamento di cui al punto 2) nel termine di cui al punto 3), nell’ipotesi di confermata dichiarazione di non regolarità della rendicontazione del gruppo per l’esercizio 2014, l’Ufficio di presidenza procederà alla richiesta al presidente del gruppo consiliare sottoscrivente la predetta rendicontazione di restituzione delle spese dichiarate irregolari.

5)    di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(seguono allegati)

DUPCR_2015_062_Allegato_A_299256.pdf

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