Stagione venatoria 2026/2027. Divieto del prelievo venatorio della Lepre comune (Lepus europaeus) a decorrere dal 31 ottobre 2026 e fino al termine del periodo di prelievo previsto dal Calendario venatorio, nei territori ricadenti negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) RO01, RO02, RO03, PD04, VE02, VE03, VE04, VR05, VR06, TV03, TV05 e TV06 e nel Comprensorio Alpino (CA) TV14. Art. 17, comma 1, L.R. n. 50/1993.
| Note per la trasparenza |
Si stabilisce il divieto del prelievo venatorio della Lepre comune nei territori ricadenti negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) RO01, RO02, RO03, PD04, VE02, VE03, VE04, VR05, VR06, TV03, TV05 e TV06 e nel Comprensorio Alpino (CA) TV14, a decorrere dal 31 ottobre 2026 e fino al 30 novembre 2026, in considerazione della diffusione sul territorio regionale della Mixomatosi associata alla variante virale Toledo-MYXV. |
Il Presidente
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
VISTO, in particolare, l’art. 19, comma 1 della L. n. 157/1992 ai sensi del quale “Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità”;
VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” di recepimento della L. n. 157/1992;
VISTO, in particolare, l’art. 17, comma 1 della L.R. n. 50/1993, ai sensi del quale il Presidente della Giunta regionale può limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia, sia in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all’art. 18 della L. n. 157/1992 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per malattie o altre calamità e per altre finalità;
VISTA la DGR n. 346 del 13 maggio 2026 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Calendario per l’esercizio venatorio nella Regione del Veneto per la stagione 2026/2027;
DATO ATTO che, con riferimento alla specie Lepre comune (Lepus europaeus), la DGR n. 346/2026 ha stabilito che per la stagione venatoria 2026/2027 la specie è cacciabile dal 20 settembre 2026 al 30 novembre 2026;
VISTA la nota del Ministero della Salute - Direzione Generale della Salute Animale del 2 ottobre 2026, prot. n. 0028159/2026-DGSA-MDS-P recante “Mixomatosi nei lagomorfi – Variante virale adattata alla lepre Toledo-MYXV”, con la quale il Ministero ha informato le Regioni e le Province autonome che a partire dal mese di agosto 2026 sono stati riscontrati alcuni casi di mixomatosi - malattia infettiva animale che interessa i lagomorfi e che non ha carattere zoonosico (non colpisce l’uomo) - con particolare riferimento alla variante virale adattata alla lepre Toledo-MYXV (ha-Myxovirus9);
DATO ATTO che nella medesima nota prot. n. 0028159/2026-DGSA-MDS-P il Ministero della Salute ha evidenziato che il CRN per le Malattie virali dei Lagomorfi (CreMaViLa), istituito presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (IZSLER), ha rilevato per la prima volta la presenza in Italia di ha-Myxovirus/ceppo Toledo a metà agosto in un allevamento di lepri della provincia di Padova e successivamente, nella prima quindicina di settembre, è stata diagnosticata la presenza del medesimo virus in lepri selvatiche in altre province della Regione del Veneto nonché segnalazioni in alcuni allevamenti principalmente a carattere rurale sia del Veneto che della Lombardia e dell’Emilia Romagna;
PRESO ATTO che il Ministero della Salute, sentito il CRN dell’IZSLER, nella medesima nota prot. n. 0028159/2026-DGSA-MDS-P, ha ritenuto di attuare un sistema di sorveglianza passiva sull'intero territorio nazionale, finalizzato alla tempestiva individuazione di eventuali nuovi casi e alla valutazione dell'estensione della circolazione virale;
VISTA la nota della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari prot. n. 0524121 del 22 settembre 2026 recante “Mixomatosi nelle lepri (Toledo-MYXV o ha-Myxovirus). Ulteriori informazioni ed indicazioni operative”, che, già in seguito alle prime rilevazioni, ha fornito a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione della lepre indicazioni operative per la gestione dei casi sospetti e per l’organizzazione della sorveglianza passiva, richiamando l’importanza della tempestiva segnalazione dei casi sospetti al Servizio veterinario dell’Azienda ULSS territorialmente competente;
VISTA altresì la successiva nota della medesima Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari prot. n. 548209 del 6 ottobre 2026 recante “Mixomatosi nei lagomorfi – variante virale adattata alla lepre Toledo-MYXV (ha-Myxovirus). Trasmissione nota ministeriale prot. n. 0028159 del 2/10/26 e aggiornamento delle indicazioni operative per il territorio regionale”, con la quale è stata trasmessa la citata nota ministeriale prot. n. 0028159-DGSA-MDS-P ai Servizi Veterinari di Sanità Animale delle Aziende ULSS del Veneto e contestualmente integrate le indicazioni operative ai medesimi, chiedendo la notifica della totalità dei casi di Mixomatosi confermati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) nel Sistema Informativo Malattie Animali;
PRESO ATTO altresì che in data 22 ottobre 2026 si è svolta una riunione tra la U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Regione del Veneto, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria (CREV) e il Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Virali dei Lagomorfi, nel corso della quale sono stati presentati i dati relativi alla diffusione della malattia sul territorio regionale dai quali emerge che la malattia è presente in tutte le province, ad eccezione della provincia di Belluno (in ogni caso da ritenersi altamente a rischio di introduzione del virus, per contiguità con le zone infette) e che, oltre alle positività nelle lepri selvatiche, sono stati rilevati focolai di ha-Myxovirus/ceppo Toledo anche in allevamenti di conigli e di lepri distribuiti su tutto il territorio regionale;
RICHIAMATA la DGR n. 1250 del 30 ottobre 2026 con cui, nel recepire le indicazioni di cui alla nota prot. n. 0028159/2026-DGSA-MDS-P, la Giunta regionale ha stabilito il divieto, in tutto il territorio regionale, di ogni operazione di:
- cattura di lepri finalizzata a ripopolamento;
- traslocazione di lepri provenienti da cattura o da allevamento;
- immissione di lepri provenienti da cattura o da allevamento a fini di ripopolamento;
- immissione di lepri provenienti dall'estero,
stabilendo che tale divieto permane sino a diversa disposizione regionale, sentito il parere dell’U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria, circa la presenza del virus nell’area interessata in esito alla sorveglianza passiva;
PRESO ATTO che, relativamente all’attività venatoria, il Ministero della Salute con la più volte citata nota prot. n. 0028159/2026-DGSA-MDS-P, pur non ritenendo necessario disporre una sospensione del prelievo venatorio della lepre, ha precisato che eventuali limitazioni possono essere valutate a livello locale, sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica e dello stato delle popolazioni di lepri, con particolare riferimento a situazioni in cui venga riscontrata un’elevata mortalità;
PRESO ATTO che gli Ambiti Territoriali di Caccia RO01, RO02, RO03, PD04, VE02, VE03, VE04, VR05, VR06, TV03, TV05 e TV06 e il Comprensorio Alpino TV14, con le note di seguito riportate, hanno segnalato criticità nei rispettivi territori connesse alla diffusione della malattia e/o alla contrazione della consistenza della specie, chiedendo di valutare la sospensione o la chiusura anticipata del prelievo venatorio della specie Lepre comune (Lepus europaeus) per la stagione venatoria 2026/2027:
- ATC RO01: nota acquisita ai protocolli regionali n. 547589 del 6 ottobre 2026, n. 547927 del 6 ottobre 2026, n. 553670 dell’8 ottobre 2026, n. 566765 del 16 ottobre 2026 e n. 567691 del 19 ottobre 2026;
- ATC RO02: nota acquisita al protocollo regionale n. 556532 del 12 ottobre 2026;
- ATC RO03: nota acquisita al protocollo regionale n. 558061 del 12 ottobre 2026;
- ATC PD04: nota acquisita al protocollo regionale n. 587721 del 29 ottobre 2026;
- ATC VE02: nota acquisita al protocollo regionale n. 561926 del 14 ottobre 2026;
- ATC VE03: nota acquisita al protocollo regionale n. 562462 del 14 ottobre 2026;
- ATC VE04: nota acquisita ai protocolli regionali n. 553440 dell’8 ottobre 2026 e n. 566366 del 16 ottobre 2026;
- ATC VR05: nota acquisita al protocollo regionale n. 574549 del 22 ottobre 2026;
- ATC VR06: nota acquisita al protocollo regionale n. 582597 del 27 ottobre 2026;
- ATC TV03: nota acquisita al protocollo regionale n. 588522 del 30 ottobre 2026;
- ATC TV05: nota acquisita al protocollo regionale n. 581356 del 27 ottobre 2026;
- ATC TV06: nota acquisita al protocollo regionale n. 581060 del 26 ottobre 2026;
- CA TV14: nota acquisita al protocollo regionale n. 582438 del 27 ottobre 2026;
CONSIDERATO altresì, che gli Ambiti Territoriali di Caccia e il Comprensorio Alpino interessati, nell'ambito delle funzioni loro attribuite in materia di programmazione dell'esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica del territorio, svolgono un ruolo attivo nella definizione degli indirizzi gestionali e nella valutazione della compatibilità dell'attività venatoria con le condizioni delle popolazioni selvatiche presenti nei rispettivi territori;
RITENUTO che le succitate richieste formulate dagli ATC e dal CA hanno rilevato criticità connesse alla popolazione della lepre tali da determinare, in virtù della funzione di presidio territoriale e di monitoraggio delle relative dinamiche faunistiche svolta dai medesimi ATC e CA, l’adozione tempestiva di misure di tutela attraverso la sospensione dell’esercizio dell'attività venatoria;
VALUTATO pertanto che le criticità segnalate dai predetti Ambiti Territoriali di Caccia e dal Comprensorio Alpino, unitamente al quadro gestionale e sanitario acquisito, rendono opportuna l’adozione di misure cautelative finalizzate alla tutela della specie e alla salvaguardia del patrimonio faunistico;
RITENUTO, sulla base del quadro epidemiologico relativo alla diffusione della Mixomatosi della Lepre comune associata alla variante virale Toledo-MYXV, come rappresentato nella nota prot. n. 0028159/2026-DGSA-MDS-P del 2 ottobre 2026 del Ministero della Salute e nelle note prot. n. 0524121 del 22 settembre 2026 e prot. n. 548209 del 6 ottobre 2026 della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria della Regione del Veneto, nonché negli ulteriori elementi tecnico-sanitari illustrati nel corso della riunione del 22 ottobre 2026, di disporre, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica e per le sopravvenute condizioni legate alla diffusione della Mixomatosi associata alla variante virale Toledo-MYXV, il divieto dell’esercizio venatorio della Lepre comune (Lepus europaeus) dal 31 ottobre 2026 al 30 novembre 2026 compreso, nei territori ricadenti negli ATC RO01, RO02, RO03, PD04, VE02, VE03, VE04, VR05, VR06, TV03, TV05 e TV06 e nel CA TV14, in applicazione dell’art. 17, comma 1 della L.R. n. 50/1993;
DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,
decreta
- di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto del quadro epidemiologico relativo alla diffusione della Mixomatosi della Lepre comune (Lepus europaeus) associata alla variante virale Toledo-MYXV, come rappresentato nella nota prot. n. 0028159/2026-DGSA-MDS-P del 2 ottobre 2026 del Ministero della Salute e nelle note prot. n. 0524121 del 22 settembre 2026 e prot. n. 548209 del 6 ottobre 2026 della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria della Regione del Veneto, nonché negli ulteriori elementi tecnico-sanitari illustrati nel corso della riunione del 22 ottobre 2026 tra la U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Regione del Veneto, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria (CREV) e il Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Virali dei Lagomorfi;
- di prendere atto delle segnalazioni trasmesse dagli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) RO01, RO02, RO03, PD04, VE02, VE03, VE04, VR05, VR06, TV03, TV05 e TV06 e dal Comprensorio Alpino (CA) TV14 in merito a criticità, riferite ai rispettivi territori, connesse alla diffusione della malattia e/o alla contrazione della consistenza della specie;
- di disporre, ai sensi dell’art. 17, comma 1 della L.R. n. 50/1993, sulla base delle segnalazioni e richieste di cui al punto 3, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica e per le sopravvenute condizioni legate alla diffusione della Mixomatosi associata alla variante virale Toledo-MYXV, il divieto dell’esercizio venatorio della Lepre comune (Lepus europaeus) dal 31 ottobre 2026 al 30 novembre 2026 compreso, nei territori ricadenti negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) RO01, RO02, RO03, PD04, VE02, VE03, VE04, VR05, VR06, TV03, TV05 e TV06 e nel Comprensorio Alpino (CA) TV14;
- di dare atto che è fatto salvo quanto previsto dal vigente Calendario venatorio di cui alla DGR n. 346 del 13 maggio 2026 non in contrasto con il presente decreto;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- di incaricare la Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
- di incaricare la Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria della trasmissione del presente atto agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), ai Comprensori Alpini di caccia (CA), ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS regionali, ai Corpi di Polizia provinciale, ai Carabinieri Forestali, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ed alle Associazioni venatorie;
- di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario di cui al capo III del D.P.R. n. 1199/1971 entro 120 giorni;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione.
Alberto Stefani