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Bur n. 125 del 18 settembre 2026


Materia: Caccia e pesca

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 115 del 18 settembre 2026

Stagione venatoria 2026/2027. Divieto dell'esercizio venatorio nell'area denominata "Aralt" e nella porzione di territorio delimitata da via Filippo Corridoni e da via del Palù, a sud dell'autostrada A28, nei Comuni di Cordignano, Gaiarine e Orsago in Provincia di Treviso. Art. 17, L.R. n. 50/1993.

Note per la trasparenza

Si stabilisce il divieto dell’esercizio venatorio nell’area denominata “Aralt” e nella porzione di territorio delimitata da via Filippo Corridoni e da via del Palù, a sud dell’autostrada A28, nei Comuni di Cordignano, Gaiarine e Orsago in Provincia di Treviso, per una superficie totale di 267 ettari, per ragioni connesse alla consistenza faunistica.

Il Presidente

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

VISTO, in particolare, l’art. 19, comma 1 della L. n. 157/1992 ai sensi del quale “Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica”;

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” di recepimento della L. n. 157/1992;

VISTO, in particolare, l’art. 17, comma 1 della L.R. n. 50/1993, ai sensi del quale il Presidente della Giunta regionale può limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all’art. 18 della L. n. 157/1992 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica e per altre finalità;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023 recante “Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 18.07.2023. Art. 8, comma 2, L.R. n. 50/1993”;

VISTA la DGR n. 401 del 9 aprile 2024 con la quale la Giunta regionale ha adottato l’aggiornamento del Piano Faunistico Venatorio 2022-2027 ed in particolare l’Allegato C1 che ha apportato alcune modifiche alle zone di ripopolamento e cattura;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 880 del 5 dicembre 2024 che ha revocato la concessione dell’Azienda Faunistico-Venatoria denominata “AFV Palù” con decorrenza dal 31 dicembre 2024;

CONSIDERATO che, conseguentemente al Decreto n. 880/2024, il territorio dell’ex Azienda Faunistico-Venatoria Palù veniva destinato alla gestione programmata della caccia a partire dalla stagione venatoria 2025/2026;

VISTO il DPGR n. 52 del 4 settembre 2025 avente ad oggetto “Stagione venatoria 2025/2026. Divieto dell’esercizio venatorio nelle aree denominate “Fossa Biuba” e “Aralt” ricadenti nel territorio dell’ex Azienda Faunistico-Venatoria denominata “AFV Palù” all’interno dell’Ambito Territoriale di Caccia TV 08, nei territori comunali di Cordignano, Gaiarine e Orsago, in Provincia di Treviso, per ragioni connesse alla consistenza faunistica. Art. 17, L.R. n. 50/1993.” che ha disposto il divieto temporaneo dell’esercizio venatorio nelle aree ivi indicate fino al 31 gennaio 2026;

VISTO altresì il DPGR n. 54 del 17 settembre 2025 avente ad oggetto “Stagione venatoria 2025/2026. Divieto dell’esercizio venatorio in una porzione del sedime dell’ex Azienda Faunistico-Venatoria denominata “AFV Palù”, nei territori comunali di Cordignano e Orsago, in Provincia di Treviso, per ragioni connesse alla consistenza faunistica. Art. 17, L.R. n. 50/1993.” che ha disposto il divieto temporaneo dell’esercizio venatorio nelle aree ivi indicate fino al 31 gennaio 2026;

VISTO il Decreto n. 10015 del 07 gennaio 2026 del Direttore della Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria con il quale è stata rilasciata la concessione per la nuova “AFV Palù” ricadente in una porzione di territorio a nord del sedime autostradale dell’A28, nei Comuni di Cordignano, Gaiarine e Orsago in Provincia di Treviso;

VISTE

  • la nota del concessionario dell’“AFV Palù”, acquisita a protocollo regionale n. 444200 del 30 luglio 2026, con la quale si richiede il divieto temporaneo dell’esercizio venatorio sui terreni posti a sud dell’autostrada A28, nei Comuni di Cordignano, Gaiarine e Orsago in Provincia di Treviso per la stagione venatoria 2026/2027, ossia fino al 31 gennaio 2027;
  • la richiesta formulata dall’ATC TV08, per la stagione venatoria 2026/2027, relativa all’istituzione di un’Area di rispetto per la zona denominata “Aralt”, ai sensi del comma 13 dell’art 21 della L.R. n. 50/1993 e dell’art. 7 del Regolamento di Attuazione al PFVR 2022-2027;

e considerato che le richieste sopra richiamate insistono, in parte, sul medesimo ambito territoriale;

PRESO ATTO che con verbale istruttorio tecnico prot. n. 519703 del 18 settembre 2026 a firma del Direttore dell’Unità Organizzativa Coordinamento e Gestione ittica e faunistico-venatoria, facente parte della Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria, con riferimento alla porzione di territorio in parola, si rileva che:

  • è opportuno estendere la tutela faunistica sui terreni posti a sud dell’autostrada A28, nell’area denominata “Aralt” e nella porzione di territorio delimitata da via Filippo Corridoni e da via del Palù, nei Comuni di Cordignano, Gaiarine e Orsago in Provincia di Treviso, per una superficie totale di 267 ettari, al fine di garantire una più ampia salvaguardia del territorio;
  • l’istituzione di un divieto temporaneo di prelievo è funzionale a garantire la tutela della consistenza faunistica dell’area, a consolidare gli effetti degli interventi di ripopolamento già effettuati e a mantenere condizioni ambientali favorevoli alla permanenza e all’irradiamento della fauna, in attesa della definizione degli strumenti di pianificazione e gestione faunistico-venatoria riferiti alla medesima porzione di territorio;

RITENUTO pertanto che il citato verbale istruttorio tecnico prot. n. 519703 del 18 settembre 2026 attesta che il territorio su cui istituire il divieto di caccia, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 50/1993, comprende l’area denominata “Aralt” e la porzione di territorio delimitata da via Filippo Corridoni e da via del Palù, a sud dell’autostrada A28, nei Comuni di Cordignano, Gaiarine e Orsago in Provincia di Treviso, per una superficie totale di 267 ettari, per ragioni connesse alla consistenza faunistica, così come riportato nella cartografia di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

VALUTATO che, nell’area in parola, si è costituita una significativa popolazione di fauna selvatica stanziale con particolare riferimento alla specie lepre che, grazie alle densità raggiunte, ha avuto modo di irradiarsi nei territori circostanti sottoposti a gestione programmata della caccia;

CONSIDERATO, infine, che le limitazioni previste dal presente atto potranno consentire un’ottimale gestione del patrimonio faunistico presente, con possibilità quindi dello stesso di potersi irradiare nei territori limitrofi o di poter essere sottoposto ad altre forme di valorizzazione, anche tenuto conto che in una porzione del territorio di cui alla nota del concessionario dell’“AFV Palù” sono presenti prevalentemente seminativi, utili alla gestione del patrimonio faunistico medesimo;

DATO ATTO che l’istituzione del divieto di caccia ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 50/1993 disposta con il presente provvedimento ha carattere temporaneo e non costituisce in alcun modo presupposto, elemento di valutazione o determinazione negli eventuali procedimenti finalizzati al rilascio o modifica di concessioni insistenti sulla medesima area;

RITENUTO pertanto di disporre, per l’intera durata della stagione venatoria 2026/2027, così come definita dalla DGR n. 346 del 13 maggio 2026, ossia fino al 31 gennaio 2027, il divieto di esercizio venatorio di cui all’art. 17, comma 1 della L.R. n. 50/1993 nell’area denominata “Aralt” e nella porzione di territorio delimitata da via Filippo Corridoni e da via del Palù, a sud dell’autostrada A28, nei Comuni di Cordignano, Gaiarine e Orsago in Provincia di Treviso, per una superficie totale di 267 ettari;

DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del verbale istruttorio tecnico prot. n. 519703 del 18 settembre 2026 a firma del Direttore dell’Unità Organizzativa Coordinamento e Gestione ittica e faunistico-venatoria, relativo alla proposta di istituzione del divieto temporaneo dell’esercizio venatorio sui terreni ricadenti nell’area denominata “Aralt” e nella porzione di territorio delimitata da via Filippo Corridoni e da via del Palù, a sud dell’autostrada A28, nei Comuni di Cordignano, Gaiarine e Orsago in Provincia di Treviso, per una superficie totale di 267 ettari, per la stagione venatoria 2026/2027;
  3. di disporre, per le motivazioni esposte in premessa e per l’intera durata della stagione venatoria 2026/2027 come definita dalla DGR n. 346 del 13 maggio 2026, ossia fino al 31 gennaio 2027, il divieto di esercizio venatorio di cui all’art. 17, comma 1 della L.R. n. 50/1993 nell’area denominata “Aralt” e nella porzione di territorio delimitata da via Filippo Corridoni e da via del Palù, a sud dell’autostrada A28, nei Comuni di Cordignano, Gaiarine e Orsago in Provincia di Treviso, per una superficie totale di 267 ettari, per ragioni connesse alla consistenza faunistica, così come riportate nella cartografia di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
  4. di dare atto che l’istituzione del divieto di caccia ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 50/1993 disposta con il presente provvedimento ha carattere temporaneo e non costituisce in alcun modo presupposto, elemento di valutazione o determinazione negli eventuali procedimenti finalizzati al rilascio o modifica di concessioni insistenti sulla medesima area;
  5. di dare atto che è fatto salvo quanto previsto dal vigente calendario venatorio non in contrasto con il presente decreto;
  6. di incaricare la Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
  7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa ricorso straordinario di cui al capo III del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alberto Stefani

(seguono allegati)

115_DPGR_2026_09_18_N115_All_A.pdf


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