Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica la versione stampabile del BUR n. 125 del 18/09/2026
Scarica la versione firmata del BUR n. 125 del 18/09/2026
Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 125 del 18 settembre 2026


Materia: Caccia e pesca

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 114 del 18 settembre 2026

Stagione venatoria 2026/2027. Divieto dell'esercizio venatorio sui terreni ricadenti all'interno del sedime dell'ex AATV "Clem" e dell'area demaniale posta a ovest dell'attuale sedime dell'AFV "Il Corridoio" per un totale di ettari 201, nei Comuni di Cimadolmo e Maserada sul Piave in Provincia di Treviso. Art. 17, L.R. n. 50/1993.

Note per la trasparenza

Si stabilisce il divieto dell’esercizio venatorio sui terreni ricadenti all’interno del sedime dell’ex AATV “Clem” e dell’area demaniale posta a ovest dell’attuale sedime dell’AFV “Il Corridoio” per un totale di ettari 201, nei Comuni di Cimadolmo e Maserada sul Piave in Provincia di Treviso per ragioni connesse alla tutela e all’incremento della consistenza faunistica, nonché per un maggior rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e per le Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Il Presidente

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

VISTO, in particolare, l’art. 19, comma 1 della L. n. 157/1992 ai sensi del quale “Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica”;

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” di recepimento della L. n. 157/1992;

VISTO, in particolare, l’art. 17, comma 1 della L.R. n. 50/1993, ai sensi del quale il Presidente della Giunta regionale può limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all’art. 18 della L. n. 157/1992 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica e per altre finalità;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023 recante “Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 18.07.2023. Art. 8, comma 2, L.R. n. 50/1993”;

VISTA la DGR n. 401 del 9 aprile 2024 con la quale la Giunta regionale ha adottato l’aggiornamento del Piano Faunistico Venatorio 2022-2027 ed in particolare l’Allegato C1 che ha apportato alcune modifiche alle zone di ripopolamento e cattura;

CONSIDERATO che nell’ambito del PFVR 2022-2027, con Decreto n. 628 del 12 agosto 2024 del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria è stata rinnovata la concessione per l’Azienda Faunistico-Venatoria denominata AFV “Il Corridoio”, ricadente nei Comuni di Cimadolmo e Maserada sul Piave, in Provincia di Treviso;

DATO ATTO altresì che è in corso, da parte dell’Unità Organizzativa Coordinamento e Gestione ittica e faunistico-venatoria, un procedimento istruttorio relativo alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) sui terreni corrispondenti al sedime dell’ex AATV “Clem” oltre che dell’area demaniale posta a ovest dell’attuale sedime dell’AFV “Il Corridoio” per un totale di ettari 201, nei Comuni di Cimadolmo e Maserada sul Piave in Provincia di Treviso in relazione al fatto che la suddetta area insiste su un sito della rete Natura 2000;

PRESO ATTO che con verbale istruttorio tecnico prot. n. 519694 del 18 settembre 2026 a firma del Direttore dell’Unità Organizzativa Coordinamento e Gestione ittica e faunistico-venatoria, facente parte della Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria, con riferimento alla porzione di territorio in parola, si rileva che:

  • l’area presenta una significativa caratterizzazione agricola, con la presenza di vigneti specializzati, anche dotati di tubazioni irrigue esterne, nonché di colture orticole di pregio, elementi che rendono particolarmente opportuna una specifica disciplina dell’esercizio venatorio;
  • la medesima area ricade all’interno di siti della rete Natura 2000 e, precisamente, nella ZPS IT3240023 “Grave del Piave” e nella ZSC IT3240030 “Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrisia”, e che, in relazione alle caratteristiche dell’area e alla presenza della componente faunistica, sia cacciabile sia protetta, risulta opportuno disporre il divieto dell’esercizio venatorio, anche al fine di assicurare un maggiore rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e per le Zone di Protezione Speciale (ZPS);

RILEVATO pertanto che il citato verbale istruttorio tecnico prot. n. 519694 del 18 settembre 2026 attesta che sulla porzione di territorio in parola, così come riportato nella cartografia di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto, debba disporsi il divieto dell’esercizio venatorio per la stagione venatoria 2026-2027, per la tutela della consistenza faunistica;

VALUTATO altresì che, con l’apertura all’esercizio venatorio su tali terreni, il patrimonio faunistico verrebbe compromesso da un eccessivo prelievo reso possibile dalle elevate densità animali presenti;

CONSIDERATO quindi che le limitazioni previste dal presente atto potranno consentire un’ottimale gestione del patrimonio faunistico presente, con possibilità dello stesso di potersi irradiare nei territori limitrofi o di poter essere sottoposto ad altre forme di valorizzazione, nonché per un maggior rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e per le Zone di Protezione Speciale (ZPS);

RITENUTO pertanto di disporre per l’intera durata della stagione venatoria 2026/2027 come definita dalla DGR n. 346 del 13 maggio 2026, ossia fino al 31 gennaio 2027, il divieto di esercizio venatorio di cui all’art. 17, comma 1 della L.R. n. 50/1993 sui terreni ricadenti all’interno del sedime dell’ex AATV “Clem” e dell’area demaniale posta a ovest dell’attuale sedime dell’AFV “Il Corridoio” nei Comuni di Cimadolmo e Maserada sul Piave in Provincia di Treviso;

DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del verbale istruttorio tecnico prot. n. 519694 del 18 settembre 2026 a firma del Direttore dell’Unità Organizzativa Coordinamento e Gestione ittica e faunistico-venatoria, relativo alla proposta di istituzione del divieto temporaneo dell’esercizio venatorio sui terreni ricadenti all’interno del sedime dell’ex AATV “Clem” e dell’area demaniale posta a ovest dell’attuale sedime dell’AFV “Il Corridoio” per un totale di ettari 201 nei Comuni di Cimadolmo e Maserada sul Piave in Provincia di Treviso per la stagione venatoria 2026/2027;
  3. di disporre, per le motivazioni esposte in premessa e per l’intera durata della stagione venatoria 2026/2027 come definita dalla DGR n. 346 del 13 maggio 2026, ossia fino al 31 gennaio 2027, il divieto di esercizio venatorio di cui all’art. 17, comma 1 della L.R. n. 50/1993 sui terreni ricadenti all’interno del sedime dell’ex AATV “Clem” e dell’area demaniale posta a ovest dell’attuale sedime dell’AFV “Il Corridoio” per un totale di ettari 201 nei Comuni di Cimadolmo e Maserada sul Piave in Provincia di Treviso, la cui superficie è riportata nella cartografia di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
  4. di dare atto che è fatto salvo quanto previsto dal vigente calendario venatorio non in contrasto con il presente decreto;
  5. di incaricare la Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
  6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa ricorso straordinario di cui al capo III del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alberto Stefani

(seguono allegati)

114_DPGR_2026_09_18_N114_All_A.pdf


Torna indietro