Stagione venatoria 2026/2027. Divieto di caccia nella fascia compresa nel raggio di 250 metri dal sedime aeroportuale dell'aeroporto Marco Polo in Comune di Venezia verso la laguna nel settore bonificato della gronda. L.R. n. 50/1993, art. 17, comma 1.
| Note per la trasparenza |
Viene decretato il divieto di caccia, per l’intera stagione venatoria 2026/2027 nella fascia compresa nel raggio di 250 metri dal limite del sedime aeroportuale dell’aeroporto Marco Polo in Comune di Venezia verso la laguna nel settore bonificato della gronda. |
Il Presidente
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” di recepimento della L. n. 157/1992;
VISTA la DGR n. 346 del 13 maggio 2026 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Calendario per l’esercizio venatorio nella Regione del Veneto per la stagione 2026/2027;
VISTO il primo comma dell’art. 17 della L.R. n. 50/1993, che prevede che il Presidente della Giunta regionale può limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio sia per talune forme di caccia, sia in determinate località, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica e per altre finalità;
DATO ATTO che l’area facente parte del sedime aeroportuale dell’aeroporto Marco Polo, situato in Comune di Venezia, estesa per 250 metri verso la laguna nel settore bonificato della gronda lagunare può essere frequentata da fauna migratoria/stanziale stante i ridotti livelli di disturbo ed i processi di assuefazione ai rumori del traffico aereo;
RITENUTO che su detta porzione di territorio lagunare debba quindi disporsi il divieto assoluto di esercizio venatorio, tenuto altresì conto che al disturbo nei confronti della fauna gravitante in detta porzione di sedime possono accompagnarsi, in caso di esercizio venatorio autorizzato e conseguente involo di avifauna verso le vicine piste dell’aeroporto, profili di grave pericolo per la sicurezza dei decolli e degli atterraggi oltreché a carico della stessa fauna;
VISTA l’Ordinanza dell’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile (ENAC) n. 8/2012 con la quale si dà conto degli esiti di una specifica riunione tecnica tenutasi il giorno 3 febbraio 2012 nell’ambito della quale si è condivisa, tra gli Enti presenti, una valutazione di opportunità in ordine all’imposizione del divieto venatorio lungo una fascia di almeno 250 metri verso la laguna nel settore bonificato della gronda, così come riportato nella planimetria di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO che la Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria ha verificato la permanenza delle condizioni contenute nell’Ordinanza n. 8/2012 di ENAC di cui sopra, che hanno determinato l’opportunità in ordine all’imposizione del divieto venatorio lungo una fascia di almeno 250 metri verso la laguna nel settore bonificato della gronda, così come riportato nella planimetria di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
RICHIAMATI i precedenti DPGR n. 137 del 17 luglio 2012, n. 109 del 19 agosto 2013, n. 111 del 24 luglio 2014, n. 120 del 10 agosto 2015, n. 100 del 16 agosto 2016, n. 113 del 13 luglio 2017, n. 79 del 17 luglio 2018, n. 104 del 25 luglio 2019, n. 69 del 10 luglio 2020, n. 125 del 20 agosto 2021, n. 68 del 22 agosto 2022, n. 74 del 22 agosto 2023, n. 72 del 13 agosto 2024 e n. 42 del 29 luglio 2025 con i quali è stato disposto il divieto venatorio nella fascia compresa nel raggio di 250 metri dal limite del sedime aeroportuale dell’aeroporto Marco Polo verso la laguna nel settore bonificato della gronda;
RITENUTO di disporre anche per la durata della stagione venatoria 2026/2027 il divieto assoluto di caccia di cui all’art. 17, comma 1 della L.R. n. 50/1993 nella fascia compresa nel raggio di 250 metri dal limite del sedime aeroportuale dell’aeroporto Marco Polo verso la laguna nel settore bonificato della gronda, così come riportato nella planimetria di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
- di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di disporre, per le motivazioni esposte in premessa e per l’intera durata della stagione venatoria 2026/2027, il divieto assoluto di caccia di cui all’art. 17, comma 1 della L.R. n. 50/1993 nella fascia compresa nel raggio di 250 metri dal limite del sedime aeroportuale dell’aeroporto Marco Polo nel Comune di Venezia verso la laguna nel settore bonificato della gronda, così come riportato nella planimetria di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che è fatto salvo quanto previsto dal vigente Calendario venatorio non in contrasto con il presente decreto;
- di trasmettere il presente Decreto all’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile (ENAC), all’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria e alle Associazioni venatorie riconosciute per quanto di competenza;
- di incaricare la Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa ricorso straordinario di cui al capo III del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Alberto Stefani
(seguono allegati)
91_DPGR_2026_07_31_N091_All_A.pdf