Aggiornamento della composizione del Comitato tecnico regionale VIA. L.R. n. 12/2024, art. 10. DPGR n. 12/2025.
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento si provvede all’aggiornamento della composizione del Comitato tecnico regionale VIA istituito con DPGR n. 12 del 1° aprile 2025 in seguito alla nuova articolazione delle strutture della Giunta regionale di cui alla DGR n. 312 del 30 aprile 2026 e alla DGR n. 562 del 16 giugno 2026. |
Il Presidente
VISTA la Legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 recante “Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA) e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)”, che al Capo III disciplina le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) secondo quanto stabilito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni (Testo Unico Ambiente), di seguito “TUA”;
VISTO il Regolamento regionale 9 gennaio 2025, n. 2 recante “Regolamento attuativo in materia di VIA (articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12).”;
VISTO l’art. 10, comma 1 della L.R. n. 12/2024 che prevede l’istituzione del Comitato tecnico regionale VIA quale organo tecnico-istruttorio che formula il parere in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti alla sua valutazione, composto da professionalità competenti nelle seguenti materie:
- ambiente (aria, acqua, clima);
- pianificazione territoriale e urbanistica;
- tutela dei beni culturali e del paesaggio;
- infrastrutture e mobilità;
- tutela delle specie biologiche e della biodiversità;
- tutela dell’assetto agronomico e forestale;
- difesa del suolo, geologia e idrogeologia;
- salute ed igiene pubblica;
- inquinamento acustico e agenti fisici;
- impianti industriali e analisi dei rischi di incidenti industriali;
- interventi idraulici e modellistica idraulica;
VISTO l’art. 10, comma 3 della L.R. n. 12/2024 che stabilisce che il Presidente della Giunta regionale istituisce con proprio decreto il Comitato tecnico regionale VIA, individuando quali componenti:
- il Direttore di Area di cui alla Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””, competente in materia di tutela dell’ambiente, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- il Direttore della Direzione di cui alla Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, competente in materia di VIA, o suo delegato, con funzioni di Vicepresidente;
- i Direttori delle strutture regionali, o loro delegati, competenti nelle materie di cui all’art. 10, comma 1 della L.R. n. 12/2024;
- il Direttore dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (di seguito ARPAV), di cui alla Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”, o suo delegato;
- i Legali rappresentanti degli enti strumentali regionali, delle agenzie e società partecipate o controllate dalla Regione, o loro sostituti in forza di delega espressa, competenti nelle materie di cui all’art. 10, comma 1 della L.R. n. 12/2024;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 12 del 1° aprile 2025 con cui è stato istituito il Comitato tecnico regionale VIA, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. n. 12/2024, sulla base dell’assetto organizzativo regionale allora vigente;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 28 del 12 giugno 2025 con cui è stato stabilito che il componente del Comitato tecnico regionale VIA competente in materia di salute ed igiene pubblica, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. c) della L.R. n. 12/2024, ai fini dell’analisi e del parere relativo agliaspetti igienico sanitari dei progetti proposti, per definire la propria posizione in seno al Comitato medesimo, può avvalersi dei Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS competenti per territorio, nonché del supporto del Servizio Epidemiologico Regionale e della UOC Screening di Azienda Zero per gli aspetti di competenza e del supporto metodologico e valutativo degli organismi centrali preposti a valutazioni nell'ambito di interesse;
VISTA la DGR n. 312 del 30 aprile 2026 che ha provveduto ad approvare la denominazione, la macro-articolazione interna e la declaratoria delle competenze delle nuove Aree e delle nuove Direzioni regionali di cui agli artt. 11 e 12 della L.R. n. 54/2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 562 del 16 giugno 2026 che ha provveduto a completare l’articolazione organizzativa delle strutture regionali, con l’istituzione delle Unità Organizzative e di alcune Strutture temporanee all’interno del quadro organizzativo già precedentemente delineato con la DGR n. 312 del 30 aprile 2026, ai sensi degli artt. 17 e 19 della L.R. n. 54/2012 e ss.mm.ii.;
RITENUTO pertanto necessario aggiornare la composizione del Comitato tecnico regionale VIA in ragione della nuova articolazione e delle competenze delle Aree e delle Direzioni regionali di cui alle DGR n. 312/2026 e n. 562/2026;
DATO ATTO che, in base al rinnovato assetto organizzativo regionale, le competenze richieste in capo ai componenti del Comitato tecnico regionale VIA di cui all’art. 10, comma 3 sono quelle attribuite alle seguenti strutture regionali:
-
- Area Ambiente e Tutela del Territorio;
- Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso;
- Direzione Acque, rifiuti e bonifiche;
- Direzione Aria, clima, biodiversità e Parchi;
- Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi tecnici;
- Direzione Pianificazione territoriale;
- Direzione Infrastrutture e trasporti;
- Direzione Sviluppo rurale e agroambiente;
- Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione;
- Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria;
- Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare e veterinaria;
DATO ATTO che, in base all’attuale ordinamento regionale, le competenze richieste in capo ai componenti del Comitato di cui all’art. 10, comma 3, lettera e) sono rinvenibili nei seguenti Enti strumentali, Agenzie e Società controllate dalla Regione:
- Veneto Sviluppo S.p.A.;
- Veneto Acque S.b.p.a.;
- Veneto Strade S.p.a.;
- Agenzia veneta per l’Innovazione nel settore primario;
- Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero;
RICHIAMATE le Leggi regionali che assegnano le competenze agli Enti strumentali, Agenzie e Società controllate dalla Regione partecipanti al Comitato tecnico regionale VIA:
- L.R. n. 47/1975 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”;
- L.R. n. 14/2023 “Riordino di partecipazioni societarie regionali in un unico gruppo. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.” e alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale” ed ulteriori disposizioni.”;
- L.R. n. 12/1998 “Acquisizione della Delta Po Spa” (ora Veneto Acque S.b.p.a);
- L.R. n. 18/2025 “Indirizzi per l'adeguamento dello statuto della Società Veneto Acque S.p.A. alle disposizioni relative alle società benefit e per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge regionale 16 aprile 2024, n. 10 "Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune".”;
- L.R. n. 35/1997 “Istituzione dell’azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare «Veneto Agricoltura»”
- L.R. n. 1/2009 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009.”;
- L.R. n. 11/2010 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010.”;
- L.R. n. 17/2012 “Disposizioni in materia di risorse idriche”;
- L.R. n. 29/2001 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali”;
- L.R. n. 19/2016 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.”;
DATO ATTO che il Comitato tecnico regionale VIA, nella composizione aggiornata in seguito alla nuova articolazione delle strutture della Giunta regionale di cui alle DGR n. 312 del 30 aprile 2026 e n. 562 del 16 giugno 2026, assorbe le funzioni per tutti i procedimenti già in capo al Comitato tecnico regionale VIA istituito con DPGR n. 12 del 1° aprile 2025;
PRESO ATTO che l’art. 10 della L.R. n. 12/2024 dispone che, ai fini dell’esame delle singole istanze, il Presidente del Comitato tecnico regionale VIA provvede alla nomina del gruppo istruttorio, individuando, in relazione alla natura e alla tipologia dell’intervento sottoposto a valutazione, le strutture regionali il cui contributo è ritenuto necessario per una compiuta valutazione degli impatti ambientali;
VISTA la DGR n. 680 del 18 giugno 2024 che disciplina il funzionamento del Comitato tecnico regionale VIA e, in particolare, l’art. 10 dell’Allegato A il quale prevede che il Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio, denominata ora Area Ambiente e Tutela del Territorio, provvede al riconoscimento del compenso annuo dovuto agli Enti strumentali, Agenzie e Società partecipate o controllate dalla Regione nonché alla stipula di apposita convenzione con ARPAV, per la partecipazione dei rispettivi rappresentanti alle sedute del Comitato;
RILEVATO che in data 30 giugno 2025 il Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ha provveduto alla sottoscrizione della Convenzione tra Regione del Veneto e ARPAV per le attività di supporto tecnico-scientifico nel Comitato tecnico regionale VIA;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
- di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di aggiornare la composizione del Comitato tecnico regionale VIA di cui all’art. 10 della L.R. n. 12/2024, istituito con DPGR n. 12 del 1° aprile 2025, in seguito alla nuova articolazione delle strutture della Giunta regionale di cui alle DGR n. 312 del 30 aprile 2026 e n. 562 del 16 giugno 2026, individuando i seguenti componenti:
- il Direttore dell’Area Ambiente e Tutela del Territorio, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso, o suo delegato, con funzioni di Vicepresidente;
- i Direttori delle strutture regionali, o loro delegati, competenti nelle materie di cui all’art.10, comma 1 della L.R. n. 12/2024, di seguito individuati:
- Direttore della Direzione Acque, rifiuti e bonifiche;
- Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e Parchi;
- Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi tecnici;
- Direttore della Direzione Pianificazione territoriale;
- Direttore della Direzione Infrastrutture e trasporti;
- Direttore della Direzione Sviluppo rurale e agroambiente;
- Direttore della Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione;
- Direttore della Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria;
- Direttore della Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare e veterinaria;
- il Direttore dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) di cui alla Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, o suo delegato;
- i Legali rappresentanti degli enti strumentali regionali, delle agenzie e società partecipate o controllate dalla Regione, o loro sostituti in forza di delega espressa, competenti nelle materie di cui all’art. 10, comma 1 della L.R. n. 12/2024, di seguito individuati:
- Veneto Sviluppo S.p.A.;
- Veneto Acque S.b.p.a.;
- Veneto Strade S.p.a.;
- Agenzia veneta per l’Innovazione nel settore primario;
- Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero;
- di prevedere che il Direttore della Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare e veterinaria, quale componente del Comitato tecnico regionale VIA competente in materia di salute ed igiene pubblica, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. c) della L.R. n. 12/2024, ai fini dell’analisi e del parere relativo agli aspetti igienico sanitari dei progetti proposti, potrà avvalersi dei Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, competenti per territorio, per definire la propria posizione in seno al Comitato medesimo;
- di prevedere che il Direttore della Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare e veterinaria può inoltre avvalersi del supporto del Servizio Epidemiologico Regionale e della UOC Screening di Azienda Zero per gli aspetti di competenza nonché del supporto metodologico e valutativo degli organismi centrali preposti a valutazioni nell'ambito di interesse, sempre al fine di definire la propria posizione in seno al Comitato tecnico regionale VIA;
- di dare atto che il Comitato tecnico regionale VIA, nella composizione aggiornata in seguito alla nuova articolazione delle strutture della Giunta regionale di cui alle DGR n. 312 del 30 aprile 2026 e n. 562 del 16 giugno 2026, assorbe le funzioni per tutti i procedimenti già in capo al Comitato tecnico regionale VIA istituito con DPGR n. 12 del 1° aprile 2025;
- di dare atto che l’art. 10 della L.R. n. 12/2024 dispone che, ai fini dell’esame delle singole istanze, il Presidente del Comitato tecnico regionale VIA provvede alla nomina del gruppo istruttorio, individuando, in relazione alla natura e alla tipologia dell’intervento sottoposto a valutazione, le strutture regionali il cui contributo è ritenuto necessario per una compiuta valutazione degli impatti ambientali;
- di dare atto che, ai sensi dell’art. 10, comma 6 della L.R. n. 12/2024, e nel rispetto dell’art. 10 dell’Allegato A della DGR n. 680 del 18 giugno 2024, il Direttore dell’Area Ambiente e Tutela del Territorio provvederà a riconoscere il compenso annuo dovuto ai componenti del Comitato individuati al punto 2, lettera e) del presente Decreto;
- di incaricare la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso dell’esecuzione del presente atto, ivi compresa la sua comunicazione ai componenti individuati al punto 2;
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Alberto Stefani