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Materia: Elezioni amministrative
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 56 del 19 settembre 2025
Indizione delle elezioni 2025 del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto ed attribuzione dei seggi alle circoscrizioni elettorali. Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale", art. 11.
Ai sensi dell’articolo 11 della Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 recante “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”, il presente Decreto stabilisce la data per lo svolgimento delle elezioni regionali 2025 e provvede altresì alla indicazione del numero di seggi consiliari spettanti a ciascuna circoscrizione elettorale provinciale.
Il Presidente
PREMESSO che l’articolo 122 della Costituzione attribuisce alle Regioni la competenza a disciplinare con legge il sistema elettorale regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato e che la Legge 2 luglio 2004, n. 165 recante “Disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo comma, della Costituzione” stabilisce, tra gli altri, i principi fondamentali in materia di sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nonché la durata degli organi elettivi regionali;
VISTO, in particolare, l’articolo 5, comma 1 della Legge n. 165/2004 che così testualmente dispone: “Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori”;
VISTO lo Statuto regionale approvato con Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, successivamente modificata con Legge regionale statutaria 12 maggio 2020, n. 1, in particolare gli articoli 34 e 51 che dispongono, rispettivamente, sull’elezione e composizione del Consiglio regionale e sull’elezione del Presidente della Giunta regionale;
VISTA la Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”, come in ultimo modificata dalla Legge regionale 29 maggio 2020, n. 22, ed in particolare i seguenti articoli:
RICORDATO che le elezioni regionali dell’anno 2020, in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza per COVID-19 di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (in G.U. 01/02/2020, n. 26), si sono tenute nel mese di settembre dello stesso anno, come disposto dall’articolo 1, comma 1, lett. d) del Decreto-Legge del 20 aprile 2020, n. 26 “Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.”, convertito con modificazioni dalla Legge 19 giugno 2020, n. 59 (in G.U. 19/06/2020, n. 154);
PRESO ATTO che il termine previsto dal citato articolo 5 della Legge n. 165/2004 è prossimo a scadere in quanto, come affermato anche nel parere n. 456 del 16 aprile 2025 reso dal Consiglio di Stato su richiesta della Regione, “il quinquennio di carica terminerà nei corrispondenti giorni di settembre 2025 e le elezioni dovranno quindi avere luogo entro i sessanta giorni successivi (ossia entro il 20 novembre 2025) o, al più tardi, nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori, ossia domenica 23 novembre 2025”;
VISTO il Decreto-Legge 19 marzo 2025, n. 27 “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025.” convertito con modificazioni dalla Legge 15 maggio 2025, n. 72 (in G.U. 17/05/2025, n. 113), che all’articolo 1, comma 1 dispone che “Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2025, ad esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.”;
RITENUTO pertanto, in considerazione di quanto rappresentato, di dover provvedere in ossequio alle disposizioni di cui alla Legge n. 165/2004 ed alla Legge elettorale regionale n. 5/2012, che fa comunque salve, ai sensi del citato articolo 11, comma 1, le ulteriori disposizioni statali che dispongono in materia elettorale;
VISTA la Legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale” e s.m.i.;
VISTA la Legge 23 febbraio 1995, n. 43 “Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario” e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023 recante “Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.” (in G.U. 03/03/2023, n. 53 - Suppl. Ordinario n. 10), ai sensi dell’articolo 1, commi 236-bis e 236-ter della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 come modificato dall’articolo 2, comma 1 del Decreto-Legge 29 gennaio 2024, n. 7 “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.”, convertito con modificazioni dalla Legge 25 marzo 2024, n. 38 (in G.U. 28/03/2024, n. 74);
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
Circoscrizione elettorale di Belluno
2 seggi
Circoscrizione elettorale di Padova
9 seggi
Circoscrizione elettorale di Rovigo
Circoscrizione elettorale di Treviso
Circoscrizione elettorale di Venezia
Circoscrizione elettorale di Verona
Circoscrizione elettorale di Vicenza
Luca Zaia
(seguono allegati)
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