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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 123 del 19 settembre 2025


Materia: Caccia e pesca

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 54 del 17 settembre 2025

Stagione venatoria 2025/2026. Divieto dell'esercizio venatorio in una porzione del sedime dell'ex Azienda Faunistico-Venatoria denominata "AFV Palù", nei territori comunali di Cordignano e Orsago, in provincia di Treviso, per ragioni connesse alla consistenza faunistica. Art. 17, L.R. n. 50/1993.

Note per la trasparenza

Si stabilisce il divieto dell’esercizio venatorio in una porzione del sedime dell’ex Azienda Faunistico-Venatoria denominata “AFV Palù”, nei territori comunali di Cordignano e Orsago, in provincia di Treviso, per ragioni connesse alla consistenza faunistica.

Il Presidente

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

VISTO, in particolare, l’art. 19, comma 1 della L. n. 157/1992 ai sensi del quale “Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica”;

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” di recepimento della L. n. 157/1992;

VISTO, in particolare, l’art. 17, comma 1 della L.R. n. 50/1993, ai sensi del quale il Presidente della Giunta regionale può limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia, sia in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all’art. 18 della L. n. 157/1992 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica e per altre finalità;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023 recante “Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 18.07.2023. Art. 8, comma 2, L.R. n. 50/1993”;

VISTA la DGR n. 401 del 9 aprile 2024 con la quale la Giunta regionale ha adottato l’aggiornamento del Piano Faunistico Venatorio 2022-2027;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 880 del 5 dicembre 2024 che ha revocato la concessione dell’Azienda Faunistico-Venatoria denominata “AFV Palù” con decorrenza dal 31 dicembre 2024;

PRESO ATTO che, conseguentemente al Decreto n. 880/2024, nel territorio della ex Azienda Faunistico-Venatoria denominata “AFV Palù” è consenta l’attività venatoria a favore della caccia programmata a partire dalla stagione venatoria 2025/2026;

VISTO il DPGR n. 52 del 4 settembre 2025 avente ad oggetto “Stagione venatoria 2025/2026. Divieto dell’esercizio venatorio nelle aree denominate “Fossa Biuba” e “Aralt” ricadenti nel territorio dell’ex Azienda Faunistico-Venatoria denominata “AFV Palù” all’interno dell’Ambito Territoriale di Caccia TV 08, nei territori comunali di Cordignano, Gaiarine e Orsago, in provincia di Treviso, per ragioni connesse alla consistenza faunistica. Art. 17, L.R. n. 50/1993.” che ha disposto il divieto temporaneo dell’esercizio venatorio nelle aree ivi indicate fino al 31 gennaio 2026;

VISTO il verbale istruttorio prot. n. 465172 del 17/09/2025 a firma del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria che attesta che sulla porzione di territorio in parola, così come riportato nella cartografia di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente Decreto, debba disporsi il divieto dell’esercizio venatorio per la stagione venatoria 2025/2026, per la tutela della consistenza faunistica e in considerazione dell’importanza di preservare e mantenere adeguati livelli di popolazioni faunistiche, anche per favorire l’incremento e quindi la migliore conservazione delle specie presenti;

CONSIDERATO che, nell’area in parola, a seguito della gestione attuata nel corso del tempo, si è costituita una significativa popolazione di fauna selvatica stanziale da preservare, con particolare riferimento alla specie Lepre e Fagiano;

CONSIDERATO altresì che, con l’apertura all’esercizio venatorio su tali terreni, il richiamato patrimonio faunistico costituitosi in anni di oculata gestione verrebbe compromesso da un eccessivo prelievo reso possibile dalle elevate densità animali presenti;

RITENUTO pertanto di disporre per l’intera durata della stagione venatoria 2025/2026, come definita dalla DGR n. 649 dell’11 giugno 2025 e dalla DGR n. 684 del 17 giugno 2025, ossia fino al 31 gennaio 2026, il divieto dell’esercizio venatorio di cui all’art. 17, comma 1 della L.R. n. 50/1993 in una porzione di sedime dell’ex “AFV Palù” nei Comuni di Cordignano e Orsago in provincia di Treviso, come indicato nella cartografia allegata al presente atto;

DATO ATTO che la perimetrazione individuata per l’applicazione del divieto di caccia ai sensi dell’art. 17 comma 1 della L.R. n. 50/1993 nell’area denominata “Palù” ha validità solo ed esclusivamente ai fini del presente provvedimento;

DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del verbale istruttorio n. 465172 del 17/09/2025 a firma del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
  3. di disporre, per le motivazioni esposte in premessa e per l’intera durata della stagione venatoria 2025/2026 come definita dalla DGR n. 649 dell’11 giugno 2025 e dalla DGR n. 684 del 17 giugno 2025, ossia fino al 31 gennaio 2026, il divieto dell’esercizio venatorio di cui all’art. 17, comma 1 della L.R. n. 50/1993 in una porzione di sedime dell’ex AFV Palù nei Comuni di Cordignano e Orsago in provincia di Treviso, le cui superfici sono riportate nella cartografia di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
  4. di disporre che la perimetrazione individuata per l’applicazione del divieto di caccia ai sensi dell’art. 17 comma 1 della L.R. n. 50/1993 nell’area denominata “Palù” ha validità solo ed esclusivamente ai fini del presente provvedimento;
  5. di dare atto che è fatto salvo quanto previsto dal vigente calendario venatorio non in contrasto con il presente Decreto;
  6. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
  7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  9. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(seguono allegati)

54_DPGR_2025_09_17_N054_All_A_565079.pdf

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