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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 5 del 13 gennaio 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 118 del 30 dicembre 2022

Costituzione del Comitato di Bacino regionale. Art. 2, comma 2, L.R. 31 dicembre 2012, n. 52.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si costituisce il Comitato di Bacino regionale, organismo previsto dalla Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, con compiti di ottimale organizzazione, coordinamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio regionale e le cui competenze sono individuate all'art. 2 della medesima L.R. 31 dicembre 2012, n. 52, così come integrate dall'art. 24 dell'Elaborato A dell'Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con DGR n. 988 del 9 agosto 2022.

Il Presidente

VISTA la normativa statale di cui al D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito in Legge 26 marzo 2010, n. 42 e al D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (“Milleproroghe 2012”) convertito con modificazioni in Legge 24 febbraio 2012, n. 14, che ha soppresso le Autorità d’Ambito di cui all’art. 201 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e ha affidato alle Regioni il compito di attribuire con legge le funzioni esercitate dalle soppresse Autorità d’Ambito, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

CONSIDERATO che le disposizioni statali di cui sopra attribuiscono a nuovi enti le funzioni proprie delle Autorità d’Ambito, istituite ai sensi della L.R. n. 3 del 21 gennaio 2000, le quali sono soppresse alla data del 31 dicembre 2012;

VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 52 che definisce la nuova disciplina per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, prevedendo in particolare:

  • l’affidamento delle funzioni a nuovi Enti, denominati Consigli di Bacino, sostitutivi delle precedenti Autorità d’Ambito,
  • la costituzione del Comitato di Bacino regionale, composto dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore all’ambiente delegato, con funzioni di presidente, e dai presidenti dei Consigli di Bacini o da componenti del Consiglio di Bacino da questi delegati;

VISTA la DGR n. 2985 del 28 dicembre 2012 con cui si è proceduto alla nomina dei Commissari liquidatori per gli Enti responsabili di Bacino e per le Autorità d’Ambito territoriale ottimale, al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all’erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO altresì della DGR n. 13 del 21 gennaio 2014 con cui è stata individuata, in conformità alle disposizioni della L.R. n. 52/2012, la nuova organizzazione del territorio regionale, suddiviso in Bacini di Gestione al fine di favorire l’unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

VISTA la DGR n. 1117 dell’1 luglio 2014 che approva lo schema di convenzione tipo tra gli Enti locali ricadenti in ciascun bacino territoriale per la costituzione e il funzionamento dei Consigli di Bacino afferenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale;

VISTA la DGR n. 288 del 10 marzo 2015 con cui è stata accolta la proposta avanzata da alcune Amministrazioni comunali di ridefinire la configurazione dei Bacini territoriali ricadenti nella Provincia di Verona;

VISTO il DPGR n. 15 del 16 febbraio 2018 con cui si nomina, in base a quanto stabilito al comma 6 dell’art. 4 della L.R. n. 52/2012, un Commissario ad acta per la costituzione del Consiglio di Bacino “Brenta” in ragione della mancata approvazione della convenzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte di alcuni Comuni rientranti nel succitato Bacino;

CONSIDERATO che tutti i Comuni hanno provveduto alla sottoscrizione, direttamente o mediante Commissario regionale sostitutivo nominato dal Presidente della Giunta regionale, delle rispettive convenzioni per la formazione del Consiglio di Bacino di appartenenza;

CONSIDERATO che alla sottoscrizione della convenzione di cui sopra da parte dei Comuni, l’Assemblea del Consiglio di Bacino è tenuta a provvedere all’elezione del Comitato di Bacino e alla nomina del Presidente, secondo le procedure indicate nella convenzione stessa;

CONSIDERATO che i Presidenti dei Consigli di Bacino, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. n. 52/2012, sono componenti del Comitato di Bacino regionale;

PRESO ATTO che le tempistiche con cui si sono costituiti i 12 Consigli di Bacino del Veneto non sono state le medesime e che le ultime nomine dei Presidenti ed elezione dei Comitati di Bacino sono avvenute alla fine di febbraio 2020;

CONSIDERATO che attualmente tutti i Consigli di Bacino del Veneto hanno individuato in via definitiva i rappresentanti legali e gli organi di governo dei medesimi, avviando il processo per l’operatività degli stessi;

RICHIAMATO che gli istituiti Consigli di Bacino devono approvare il conferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi come individuato nel piano di ricognizione e liquidazione elaborato dal Commissario Liquidatore nominato, ai sensi dell’art. 5, comma 5 della L.R. n. 52/2012;

DATO ATTO che in data 14 febbraio 2020 il Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha convocato una riunione tecnica con tutti i Consigli di Bacino del Veneto allo scopo di avviare le procedure per la costituzione del Comitato di Bacino regionale, alla luce di una valutazione sullo stato di avanzamento delle attività svolte da ciascun Consiglio di Bacino per l’operatività effettiva degli stessi;

PRESO ATTO, dalle rendicontazioni trasmesse a seguito della succitata riunione, che non tutti gli istituiti Consigli di Bacino erano subentrati nei rapporti giuridici attivi e passivi approvati ai sensi dell’art. 5, comma 5 della L.R. n. 52/2012 e che non erano ancora pienamente operativi;

RICHIAMATA la DGR n. 1853 del 29 dicembre 2021 con cui si è nominato il Commissario liquidatore del Consorzio obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani “Padova Tre” e del Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Bacino “Padova Quattro” fino al 31 dicembre 2022 per garantire la continuità delle funzioni amministrative fino all'effettivo trasferimento delle competenze in capo al Consigli di Bacino “Padova Sud”;

RICHIAMATA altresì la DGR n. 739 del 21 giugno 2022 con cui si è prorogato l’incarico fino al 31 dicembre 2022 al Commissario liquidatore del Bacino “Padova Due”, al fine di definire in accordo con i Comuni soci i rapporti giuridici non ancora trasferiti ai Consigli di Bacino “Brenta per i rifiuti” e “Padova Centro”, oltre che altre attività necessarie e obbligatorie alla definitiva liquidazione del Consorzio;

VISTA la DGR n. 988 del 9 agosto 2022 che ha approvato l’Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;

DATO ATTO che i Consigli di Bacino esercitano le attività di competenza come definite all’art. 3, comma 6 della L.R. n. 52/2012 e integrate dall’art. 24, comma 4 dell’Elaborato A dell’Aggiornamento del Piano regionale di cui alla DGR n. 988/2022;

PRESO ATTO che le funzioni del Comitato di Bacino regionale sono puntualmente descritte al comma 3, dell’art. 2, della L.R. n. 52/2022, così come integrate con quelle riportate al comma 3 dell’art. 24 dell’Elaborato A dell’Aggiornamento di piano di cui alla DGR n. 988/2022;

CONSIDERATO in particolare che nella DGR n. 988/2022 è prevista una regia regionale sui flussi dei rifiuti urbani, operativa dal 2023, da realizzarsi con il supporto del Comitato di Bacino regionale di cui alla L.R. n. 52/2012, che definirà la destinazione dei diversi flussi del Rifiuto Urbano Residuo e degli scarti dal trattamento dello stesso dei singoli bacini territoriali agli impianti di piano, nonché quantificherà il fabbisogno di collocamento degli scarti ottenuti dal trattamento/recupero delle raccolte differenziate;

RILEVATO che la costituzione del Comitato di Bacino regionale è prerequisito fondamentale per l’attuazione della governance regionale e di altri obbiettivi previsti dall’Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;

RITENUTO che l’operatività dei Consigli di Bacino sia fondamentale per l’esercizio delle competenze succitate e per una proficua attività di coordinamento del Comitato di Bacino regionale;

RILEVATO che, alla luce di quanto sopra esposto, la nomina dei Direttori dei Consigli di Bacino e l’effettiva operatività dei Consigli di Bacino risulta fondamentale per una efficace governance dei rifiuti urbani e per l’attuazione delle indicazioni impartite dal nuovo strumento di programmazione regionale in tema di rifiuti, approvato con DGR n. 988/2022;

CONSIDERATA la necessità che le attività del Comitato di Bacino regionale oltre che quelle dei Direttori dei Consigli di Bacino siano supportate nell’ottica di attuazione della governance regionale, dal punto di vista tecnico-scientifico sulle tematiche di gestione dei flussi delle diverse tipologie di rifiuto oltre che sugli aspetti tariffari e relative simulazioni;

PRESO ATTO che la DGR n. 1495 del 29 novembre 2022 prevede la costituzione di una Segreteria tecnica con il compito di attuare le attività derivanti dall’Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con DGR n. 988/2022, e di supportare il Comitato di Bacino regionale di cui alla L.R. n. 52/2012 per la governance dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO che il Comitato di Bacino regionale è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi del comma 2, dell’art. 2, della L.R. n. 52/2012;

RITENUTO che nulla osta alla costituzione del Comitato di Bacino regionale, stante la raggiunta individuazione degli organi di rappresentanza e di governo di tutti i Consigli di Bacino;

RITENUTO, pertanto, di procedere all’istituzione del Comitato di Bacino regionale;

VALUTATO di delegare le funzioni di presidente del Comitato di Bacino regionale all’Assessore regionale all'Ambiente, Clima, Protezione civile, Dissesto idrogeologico, competente per la materia;

Dato atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

decreta

  1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di costituire il Comitato di Bacino regionale ai sensi dell’art. 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, composto ai sensi del comma 2 del medesimo articolo dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore delegato, con funzioni di presidente, dai Presidenti dei Consigli di Bacino o da componenti del Consiglio di Bacino da questi delegati;
  3. di delegare le funzioni di Presidente del Comitato di Bacino regionale all’Assessore regionale all'Ambiente, Clima, Protezione civile, Dissesto idrogeologico, competente per la materia;
  4. di stabilire che il Comitato di Bacino regionale si potrà avvalere del supporto della Segreteria tecnica di cui alla DGR n. 1495 del 29 novembre 2022 per l’attuazione della governance regionale sui flussi dei rifiuti urbani;
  5. di dare atto che il Presidente del Comitato di Bacino regionale provvederà a convocare la prima riunione e ad adottare un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al fine di svolgere le funzioni stabilite dall’art. 2, comma 3 della L.R. n. 52/2012, così come integrate dall’art. 24, comma 3 dell’Elaborato A dell’Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, di cui alla DGR n. 988 del 9 agosto 2022;
  6. di incaricare la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica dell’esecuzione del presente atto;
  7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  8. di incaricare la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della trasmissione del presente atto ai Consigli di Bacino del Veneto, alle Province e Città metropolitana di Venezia e ad ARPAV;
  9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  10. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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