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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 140 del 23 novembre 2022


Materia: Acque

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 98 del 18 novembre 2022

Rilascio del permesso di ricerca di risorsa geotermica denominato "BUSSOLENGO" nel territorio dei Comuni di Bussolengo (VR), Pescantina (VR), Verona (VR) e Sona (VR) ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010. Ditta Geotermia Futura S.B. a R.L.

Note per la trasparenza

Si rilascia alla Ditta Geotermia Futura S.B. a R.L. il permesso di ricerca di risorsa geotermica, denominato “BUSSOLENGO” nel territorio dei Comuni di Bussolengo (VR), Pescantina (VR), Verona (VR) e Sona (VR) per quanto concerne l’esecuzione delle fasi di ricerca preliminare, costituite da studi di carattere bibliografico e da eventuali prospezioni indirette.

Il Presidente

PREMESSO che la Ditta Geotermia Futura - Società Benefit a Responsabilità Limitata (C.F. 02650920222), con sede a Trento in via Adriano Olivetti n. 36, ha presentato istanza in data 3 febbraio 2022, acquisita al protocollo regionale n. 50510, per ottenere un permesso di ricerca di risorse geotermiche da denominare “BUSSOLENGO” nel territorio dei Comuni di Bussolengo (VR), Pescantina (VR), Verona (VR) e Sona (VR) su una superficie di circa 17,6 Km2;

PRESO ATTO dai risultati dell’istruttoria effettuata dalla Direzione Difesa del Suolo e della Costa e dalla documentazione agli atti che:

  • lo scopo della ricerca è il rinvenimento di una risorsa geotermica a bassa entalpia, con temperatura di prelievo inferiore a 90°C, da impiegare, nel caso di ottenimento della concessione, per il riscaldamento diretto di nuovi edifici o urbanizzazioni oppure mediante pompe di calore, con estrazione e successiva reimmissione del fluido nel sottosuolo;
  • l’area oggetto del permesso di ricerca richiesto è individuata nello stralcio cartografico allegato al presente decreto (Allegato A);
  • ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 è stato pubblicato l’avviso dell’avvenuto deposito dell’istanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 28 del 4 marzo 2022 e nell’albo pretorio dei Comuni interessati per raccogliere eventuali domande concorrenti;
  • con nota n. 204548 del 5 maggio 2022 la Direzione Difesa del Suolo e della Costa ha comunicato alla Ditta l’assenza di domande in concorrenza chiedendo la presentazione del progetto di ricerca ed evidenziando che detto progetto, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è oggetto di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
  • la Ditta ha formalizzato la domanda del permesso di ricerca presentando alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa la documentazione tecnica del progetto di ricerca oggetto del permesso richiesto, che è stata acquisita a protocollo regionale n. 302547 in data 7 luglio 2022;
  • dall’esame della citata documentazione è emerso che il programma di ricerca è composto da quattro fasi, delle quali solo le prime tre costituiscono l’attività del permesso in oggetto e sono riferite rispettivamente (I) alla consultazione bibliografica con acquisizione dei dati geologici non pubblici, (II) all’eventuale esecuzione di sondaggi elettrici verticali e tomografia elettrica, (III) alla progettazione definitiva che verrà sviluppata in funzione dell’esito delle precedenti fasi e sarà funzionale all’attivazione della quarta fase (IV), costituita dalla perforazione di pozzi esplorativi;
  • la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso, con note n. 501942 e n. 502008 del 2 novembre 2021, nell’esprimersi su due richieste analoghe, ha considerato che le fasi I e II dell’attività di ricerca preliminare non possono in alcun modo determinare impatti sull’ambiente e non comportano interferenze con le matrici ambientali, ritenendo pertanto non sussistere, per dette fasi della ricerca, i presupposti per l’attivazione di una procedura di VIA. Anche la fase III, costituita da mera attività di elaborazione dati e di progettazione, per sua natura risulta esclusa dalla procedura di VIA;
  • il programma lavori prevede una durata di circa un anno delle fasi preliminari I, II e III, funzionali all’attivazione della successiva fase di ricerca;
  • la Ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, come risultante da visura effettuata presso la Camera di Commercio di Trento e, in rapporto al programma lavori in progetto, ha presentato idonea documentazioni sulla capacità tecnica necessaria al rilascio del permesso di ricerca mentre per la capacità economica, trattandosi di società di recente costituzione, ha allegato i bilanci degli ultimi tre anni dei soci di maggioranza;
  • è stata acquisita in data 13 ottobre 2022, per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, la comunicazione 101644, ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, di non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011, per la Ditta Geotermia Futura S.B. a R.L.;
  • che la Ditta ha presentato l’attestazione del versamento di € 154,94 per le spese istruttorie;

RILEVATO CHE:

  • non sono pervenute domande in concorrenti per l’acquisizione del permesso di ricerca di risorse geotermiche in aree coincidenti in tutto o in parte con quella oggetto dell’istanza presentata dalla Ditta Geotermia Futura S.B. a R.L.;
  • l’attività di ricerca è relativa all’acquisizione di dati non pubblici ed eventuali rilievi elettrici che non determinano impatti sulle matrici ambientali e che sono corrispondenti alle fasi I e II del progetto di ricerca;
  • l’oggetto di ricerca, costituito da risorsa geotermica a bassa entalpia, rientra per le proprie caratteristiche nella categoria delle risorse geotermiche di interesse locale per le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010, le funzioni amministrative sono esercitate dalle Regioni territorialmente competenti;
  • la D.G.R. n. 985 del 18 giugno 2013 stabilisce che i permessi di ricerca di risorse geotermiche di interesse locale siano rilasciati dal Presidente della Giunta regionale;
  • la natura delle attività delle fasi I, II e III oggetto del permesso, non comporta la necessità di prevedere un deposito cauzionale a garanzia del ripristino di siti, né la predisposizione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione e nemmeno la nomina del Direttore responsabile previsto dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;
  • con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 70 del 3 marzo 2022, ai sensi dell’art. 16, comma 7 del D.Lgs. n. 22/2010 e della D.G.R. n. 862 del 4 giugno 2013, è stato aggiornato per l’anno 2022 il canone per i permessi di ricerca all’importo pari a € 363,78 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell’area del permesso e che detto importo sarà oggetto di aggiornamento, sempre ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010;

CONSIDERATO necessario, sulla base dell’istruttoria svolta dalla competente struttura regionale, stabilire le seguenti prescrizioni:

  • la Ditta permissionaria dovrà versare, a norma del D.Lgs. n. 22/2010, il canone annuo anticipato relativo ai permessi di ricerca di risorse geotermiche;
  • concludere le fasi preliminari I, II e III entro un anno dal rilascio del permesso di ricerca:
  • qualora la Ditta intendesse completare il programma lavori con interventi successivi alle prime tre fasi dovrà presentare formale istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero domanda di provvedimento unico regionale (PAUR), ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, integrata con le risultanze delle precedenti fasi, per l’approvazione delle ulteriori attività ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010;
  • lo svolgimento della IV fase è inoltre subordinata agli adempimenti previsti dall’art. 60 del D.P.R. n. 128/1959 e del D.Lgs. n. 117/2008 nonché dalla presentazione della documentazione sulla capacità economica della Ditta rapportata al costo stimato per la realizzazione degli interventi;
  • le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza del permesso di ricerca;

VISTI

  • il Regio Decreto del 29 luglio 1927, n. 1443 – Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno;
  • il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 – Norme di polizia delle miniere delle cave e il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 – Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nell’industria estrattiva cielo aperto o sotterranee;
  • il D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395 – Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca della coltivazione delle risorse geotermiche;
  • il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale;
  • il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
  • il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 – Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n.99;
  • la L.R. 10 ottobre 1989, n. 40 - Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;
  • la L.R. 18 febbraio 2016, n. 4 – Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale;
  • la D.G.R n. 985 del 18 giugno 2013 – Presa d’atto dello studio per la razionalizzazione degli utilizzi delle risorse geotermiche nella Regione Veneto mediante prelievi d’acqua (STRIGE) affidato ad ARPAV e adozione di prime indicazioni operative per l’applicazione della normativa vigente;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. di stabilire che le premesse costituisco parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di rilasciare alla Ditta Geotermia Futura - Società Benefit a Responsabilità Limitata (C.F. 02650920222), con sede a Trento in via Adriano Olivetti n. 36, il permesso di ricerca di risorsa geotermica, denominato “BUSSOLENGO” nel territorio dei Comuni di Bussolengo (VR), Pescantina (VR), Verona (VR) e Sona (VR), che interessa una superficie di 17,6 Km2 come individuata con linea rossa nella delimitazione riportata nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto, per la durata di quattro anni a decorrere dalla data del presente provvedimento, prorogabile per non oltre un biennio, come previsto all’art. 4 del D.Lgs. 22/2010, fatto salvo quanto stabilito al punto 4. del presente Decreto;
  3. di stabilire a carico della Ditta l’osservanza delle seguenti prescrizioni, emerse dalle valutazioni istruttorie svolte dalla struttura regionale competente in materia di geotermia:
    1. versare, a norma del D.Lgs. n. 22/2010, il canone annuo anticipato relativo ai permessi di ricerca di risorse geotermiche stabilito dall’art. 16 del D.Lgs. n. 22/2010, come adeguato ai sensi del medesimo articolo e della D.G.R. n. 862 del 4 giugno 2013;
    2. eseguire esclusivamente le prime tre fasi del progetto di ricerca oggetto del presente permesso;
    3. concludere entro un anno dalla data del presente provvedimento le fasi I, II e III della ricerca e trasmettere alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, entro lo stesso termine, la documentazione finale anche in caso di esito negativo;
  4. di stabilire che la Ditta, qualora intendesse proseguire il programma lavori con la IV fase, secondo le valutazioni istruttorie della struttura regionale competente e in applicazione del D.Lgs. n. 152/2006 è tenuta a:
    1.  presentare, entro il termine di cui al punto 3. lettera c., formale istanza di approvazione del progetto definitivo della IV fase corredato dai risultati ottenuti e dalla documentazione che evidenzi la capacità economica della Ditta rapportata agli interventi da eseguire;
    2. acquisire l’esito di esclusione dalla procedura di VIA, a seguito di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, e l’approvazione del completamento del programma lavori da parte della struttura regionale competente, ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010, dell’art. 60 del D.P.R. n. 128/1959 nonché l’approvazione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.Lgs. n. 117/2008;
    3. acquisire, in alternativa a quanto indicato al punto 4., lettera b., il provvedimento unico regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 comprensivo della compatibilità ambientale e delle necessarie approvazioni per il completamento del programma lavori del permesso di ricerca;
  5. di stabilire che, in caso di mancata presentazione dell’istanza di cui al precedente punto 4., il permesso di ricerca ha la durata di un anno dalla data del presente provvedimento, ovvero, in caso di approvazione della fase di completamento del programma lavori, la durata stabilita al punto 2.;
  6. di stabilire inoltre che le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza del permesso di ricerca;
  7. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ogni altro atto, nulla osta od autorizzazione di competenza della Regione, attinenti esclusivamente agli aspetti connessi con l’attività mineraria e previsti da specifiche normative fatto salvo quanto previsto, relativamente alla IV fase, come riportato al punto 4.;
  8. di stabilire che il rilascio del permesso di ricerca è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi;
  9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  10. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo e della Costa all’esecuzione del presente atto ivi compresa la trasmissione del presente decreto agli Enti pubblici territoriali interessati;
  11. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione;
  12. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(seguono allegati)

98_DPGR_2022_11_18_N098_All_A_489776.pdf

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