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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 6 del 15 gennaio 2021


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 174 del 29 dicembre 2020

Scioglimento della Comunità montana della Lessinia (L.R. 40/2012 art. 6 quinquies comma 4, L.R. 2/2020 art. 20, comma 2).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto dalla LR 40/2012 si dispone lo scioglimento della Comunità montana della Lessinia.

Il Presidente

PREMESSO CHE:

Con legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane", e successive modificazioni, la Regione ha disciplinato lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani, e ciò al fine di realizzare la trasformazione delle Comunità montane in Unioni di comuni, individuando l'attuale delimitazione territoriale delle Comunità montane quale ambito territoriale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali ai sensi delle normative statali.

Con riferimento all'ambito territoriale della Comunità montana della Lessinia, la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 2006 del 28 ottobre 2014, ha provveduto a prendere atto, in relazione alla situazione di criticità registratasi nell'ambito territoriale sopra indicato, della necessità di provvedere alla nomina di un Commissario straordinario, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 6 della legge regionale n. 40/2012, per la definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari della Comunità montana con gli enti interessati alla successione dei relativi rapporti, nonché per garantire il contestuale funzionamento ordinario della Comunità montana stessa e del Parco Naturale Regionale della Lessinia, istituito ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1990 n. 12 "Norme per l'istituzione del Parco Naturale Regionale della Lessinia".

Con successivi provvedimenti la Giunta regionale ha ritenuto opportuno prorogare l’incarico di commissariamento straordinario a partire dalla prima delibera (DGR 2006/2014) fino all’attuale incarico di Commissario straordinario assegnato al dott. Simone Bertin, funzionario regionale, con scadenza al 31/12/2020 (DGR 747/2020).

All’attuale commissario straordinario competono esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione dell'ente Comunità montana, nonché gli atti indifferibili ed urgenti necessari a garantire il funzionamento, senza interruzioni, della Comunità montana, in attesa del completamento delle procedure previste dalla legge regionale n. 40/2012.

L’incarico dell’attuale Commissario straordinario non coinvolge la gestione del Parco Naturale Regionale della Lessinia in quanto, per effetto della L.R. 23/2018 “Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali” la gestione dei parchi regionali è stata affidata ad un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica, con sede legale e amministrativa nel rispettivo territorio, denominato Ente parco e sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale. L’insediamento degli organi del Parco della Lessinia è avvenuta nell’ottobre 2019.

Con l’approvazione della L.R. 24 gennaio 2020, n. 2 “Disposizioni in materia di enti locali”, sono state apportate sostanziali modifiche alla L.R. 40/2012 “Norme in materia di unioni montane” ed alla L.R. 18/2012 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.

In particolare, le principali novità introdotte nella LR 40/2012 hanno riguardato:

  • la ridefinizione degli ambiti ai fini di una migliore omogeneità o aggregazione delle unioni montane stesse,
  • la riformulazione della composizione degli organi adeguandola all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”,
  • la modifica delle funzioni e della programmazione delle Unioni montane,
  • l’inserimento della possibilità di procedere allo scioglimento dell’ente Unione montana (o Comunità montana).

La L.R. 2/2020 ha inoltre previsto all’art. 20 comma 2 per le Comunità montane Agno-Chiampo e della Lessinia un termine di tre mesi, dalla data dell’entrata in vigore della medesima legge, per la loro costituzione in unioni montane, secondo le direttive specifiche adottate dalla Giunta regionale, decorso inutilmente il quale, sono dichiarate sciolte con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il Commissario straordinario nel corso dell’anno 2020 ha svolto, su richiesta della Direzione Enti locali e servizi elettorali, struttura competente per materia, una serie di incontri e avviato molteplici contatti con i rappresentanti istituzionali dei Comuni facenti parte della Comunità Montana, dalle quale è emerso un condiviso interesse allo scioglimento della stessa, pur in presenza di indirizzi non univoci circa la costituzione o meno da parte dei Comuni c.d. obbligati di una nuova Unione Montana, ovvero l’adesione a Unioni Montante contermini esistenti.

Ciò pur in considerazione delle difficoltà operative emerse nel corrente anno legate allo stato sanitario emergenziale e alla scadenza elettorale di settembre che hanno determinato un rallentamento dei processi decisionali da parte dei comuni della Comunità montana.

Di tutto ciò il Commissario straordinario dà atto nella relazione sulla gestione inviata in data 9 Dicembre 2020 e conservata agli atti della succitata Direzione Enti Locali e Servizi elettorali.

Con nota del 19 Dicembre 2020, agli atti della succitata Direzione Enti Locali e Servizi elettorali, tutti i Sindaci dei Comuni facenti parte della Comunità Montana della Lessinia hanno formalmente manifestato l’intenzione di dare vita, all’esito dello scioglimento della Comunità Montana e della nomina di un Commissario, a n.2 Unioni Montane.

Si rende quindi necessario dare attuazione a quanto previsto dal succitato art. 20 comma 2 della LR 2/2020, in considerazione della mancata trasformazione della Comunità Montana in Unione Montana, e procedere, quindi, con decreto presidenziale allo scioglimento della Comunità montana della Lessinia, rinviando a successivo provvedimento della Giunta regionale la nomina del Commissario liquidatore della Comunità Montana medesima e la definizione dei compiti e funzioni relativi all’incarico conferito allo stesso.

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO l'art.5 comma 9 del D.L. 06 luglio 2012 n. 95;

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 "Disposizioni in materia di enti locali";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 376 del 31 Marzo 2020;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 747 del 16 Giugno 2020;

VISTA la nota del Commissario Straordinario della Comunità Montana della Lessinia in data 9 Dicembre 2020;

VISTA la nota a firma dei Sindaci dei Comuni facenti parte della Comunità Montana della Lessinia in data 19 Dicembre 2020;

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

decreta

  1. considerare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;
  2. di procedere allo scioglimento, a far data dal 01.01.2021, della Comunità montana della Lessinia, ai sensi dell’art. 20, comma 2 della L.R. 2/2020;
  3. di rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale la nomina del Commissario liquidatore della Comunità Montana e la definizione dei compiti e funzioni relativi all’incarico conferito allo stesso;
  4. di incaricare la Direzione Enti locali e Servizi Elettorali dell’esecuzione del presente atto, comprensiva della notifica del presente decreto ai Comuni facenti parte della Comunità Montana della Lessinia;
  5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
  6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luca Zaia

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