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Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 173 del 29 dicembre 2020
Scioglimento della Comunità montana Agno Chiampo (L.R. 40/2012 art. 6 quinquies comma 4, L.R. 2/2020 art. 20, comma 2).
Con il presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto dalla LR 40/2012 si dispone lo scioglimento della Comunità montana Agno Chiampo.
Il Presidente
PREMESSO CHE:
Con legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane", e successive modificazioni, la Regione ha disciplinato lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani, e ciò al fine di realizzare la trasformazione delle Comunità montane in Unioni di comuni, individuando l'attuale delimitazione territoriale delle Comunità montane quale ambito territoriale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali ai sensi delle normative statali.
Con riferimento all'ambito territoriale della Comunità montana Agno-Chiampo, la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 2381 del 16 dicembre 2013, ha provveduto a prendere atto, in relazione alla situazione di criticità registratasi nell'ambito territoriale sopra indicato, della necessità di provvedere alla nomina di un Commissario straordinario, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 6 della legge regionale n. 40/2012, per la definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari della Comunità montana con gli enti interessati alla successione dei relativi rapporti, nonché per garantire il contestuale funzionamento ordinario della Comunità montana stessa.
Con successivi provvedimenti la Giunta regionale ha preso atto della necessità di proseguire il commissariamento prorogando, da ultimo fino al 31 dicembre 2020 (DGR 748/2020), l’incarico di Commissario straordinario attualmente rivestito dal dott. Fabio Zuliani, già dirigente regionale.
All’attuale commissario straordinario competono esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione dell'ente, nonché gli atti indifferibili ed urgenti necessari a garantire il funzionamento, senza interruzioni, della Comunità montana, in attesa del completamento delle procedure previste dalla legge regionale n. 40/2012.
Con l’approvazione della L.R. 24 gennaio 2020, n. 2 “Disposizioni in materia di enti locali”, sono state apportate sostanziali modifiche alla L.R. 40/2012 “Norme in materia di unioni montane” ed alla L.R. 18/2012 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.
In particolare, le principali novità introdotte nella LR 40/2012 hanno riguardato:
La L.R. 2/2020 ha inoltre previsto all’art. 20 comma 2 per le Comunità montane Agno-Chiampo e della Lessinia un termine di tre mesi, dalla data dell’entrata in vigore della medesima legge, per la loro costituzione in unioni montane, secondo le direttive specifiche adottate dalla Giunta regionale, decorso inutilmente il quale, sono dichiarate sciolte con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Il Commissario straordinario nel corso dell’anno 2020 ha svolto, su richiesta della Direzione Enti locali e servizi elettorali, struttura competente per materia, una serie di incontri e avviato molteplici contatti con i rappresentanti istituzionali dei Comuni facenti parte della Comunità Montana, dalle quale è emerso un condiviso interesse allo scioglimento della stessa, pur in presenza di indirizzi non univoci circa la costituzione o meno da parte dei Comuni c.d. obbligati di una nuova Unione Montana, ovvero l’adesione a Unioni Montante contermini esistenti.
Ciò pur in considerazione delle difficoltà operative emerse nel corrente anno legate allo stato sanitario emergenziale e alla scadenza elettorale di settembre che hanno determinato un rallentamento dei processi decisionali da parte dei comuni della Comunità montana.
Di tutto ciò il Commissario straordinario dà atto nella relazione sulla gestione inviata in data 26 Novembre 2020 e conservata agli atti della succitata Direzione Enti Locali e Servizi elettorali.
Si rende quindi necessario dare attuazione a quanto previsto dal succitato art. 20 comma 2 della LR 2/2020, in considerazione della mancata trasformazione della Comunità Montana in Unione Montana, e procedere, quindi, con decreto presidenziale allo scioglimento della Comunità montana dell’Agno Chiampo, rinviando a successivo provvedimento della Giunta regionale la nomina del Commissario liquidatore della Comunità Montana medesima e la definizione dei compiti e funzioni relativi all’incarico conferito allo stesso.
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO l'art.5 comma 9 del D.L. 06 luglio 2012 n. 95;
VISTO il decreto legislativo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTA legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 "Disposizioni in materia di enti locali";
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 376 del 31 Marzo 2020;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 748 del 16 Giugno 2020;
VISTA la relazione del Commissario Straordinario Comunità Montana Agno Chiampo in data 26.10.2020;
DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,
decreta
Luca Zaia
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