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Materia: Elezioni amministrative
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 76 del 30 luglio 2020
Indizione delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto ed attribuzione dei seggi alle circoscrizioni elettorali. Articolo 11 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".
Ai sensi dell’articolo 11 della L.R. n. 5/2012, in combinato disposto con l’articolo 1, comma 1, lett. d) del D.L. 20 aprile 2020, n. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020”, come convertito dalla legge 19 giugno 2020 n. 59, con il presente Decreto sono convocati i comizi elettorali per le elezioni regionali 2020, che si terranno nella data all’uopo indicata, ed è altresì stabilito il numero di seggi consiliari spettanti a ciascuna circoscrizione elettorale provinciale.
Il Presidente
Premesso che l’articolo 122 della Costituzione attribuisce alle Regioni la competenza a disciplinare con legge il sistema elettorale regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato e che la legge 2 luglio 2004, n. 165 recante “Disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo comma, della Costituzione” stabilisce, tra gli altri, i principi fondamentali in materia di sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei consiglieri regionali nonché la durata degli organi elettivi regionali;
Visto, in particolare, l’articolo 5, comma 1, della legge 165/2004 che – a seguito delle modifiche introdotte, in ultimo, dall’art. 1, comma 1, D.L. 17 marzo 2015, n. 27, convertito dalla L. 8 maggio 2015, n. 59 – così testualmente dispone: “Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l’eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori”;
Visto lo Statuto regionale approvato con la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, in particolare gli articoli 34 e 51 che dispongono, rispettivamente, sull’elezione e la composizione del Consiglio regionale e sull’elezione del Presidente della Giunta;
Vista la legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”, come in ultimo modificata dalla legge regionale 29 maggio 2020, n. 22, ed in particolare i seguenti articoli:
Preso atto che, per far fronte alla gravissima situazione di emergenza sanitaria che il nostro Paese ha attraversato e non ancora superato, il Governo, con particolare riferimento alle consultazioni elettorali previste per l’anno 2020 – tra le quali il rinnovo degli organi elettivi di alcune Regioni a Statuto ordinario per compimento della scadenza naturale – è intervenuto con il decreto legge n. 26 del 20 aprile 2020 recante “Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020”, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59;
Visto l’articolo 1, comma 1, lett. d) del decreto sopra citato, nel testo coordinato con la legge di conversione n. 59/2020, che testualmente dispone: “in deroga a quanto previsto all’art. 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono esclusivamente tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica e nel lunedì successivo compresi nei sei giorni ulteriori”;
Visto l’articolo 1-bis, comma 1, di detto decreto che prevede che “Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.”;
Preso altresì atto che l’articolo 1-bis, comma 3, del medesimo statuisce che “Per le consultazioni elettorali di cui all’art. 1 del presente decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all’art. 7 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che si applica, altresì, al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.”;
Considerata la deliberazione del Consiglio dei Ministri n. 56 del 14 luglio 2020, con la quale il Consiglio dei Ministri ha convenuto sulle date del 20 e 21 settembre 2020 per l’indizione, su proposta del Presidente del Consiglio pro tempore, del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” nonché, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’Interno pro tempore, per lo svolgimento delle elezioni suppletive nei collegi uninominali 03 della Regione Sardegna e 09 della Regione Veneto del Senato della Repubblica;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 15 luglio 2020, con il quale sono state fissate le date di domenica 20 settembre e di lunedì 21 settembre 2020 per lo svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. b) e dell’articolo 1-bis, comma 1, del citato decreto legge n. 26/2020;
Visti, inoltre, il Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, recante “Indizione dei comizi per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica nei collegi uninominali 03 della regione Sardegna e 09 della regione Veneto.” e il Decreto del Presidente della Repubblica, datato sempre 17 luglio 2020, recante “Indizione del referendum popolare confermativo relativo all'approvazione del testo della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019.”, pubblicati entrambi nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 180 del 18 luglio 2020;
Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale” e s.m.i.;
Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43 “Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario” e s.m.i.;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012 recante “Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011, ai sensi dell’articolo 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di indire le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto e di convocare i comizi elettorali per domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020;
3. di indicare, per ciascuna circoscrizione elettorale provinciale, il seguente numero di seggi, attribuito a seguito del riparto risultante dalla tabella allegata (Allegato A) al presente Decreto:
Circoscrizione elettorale di Belluno 2 seggi
Circoscrizione elettorale di Padova 9 seggi
Circoscrizione elettorale di Rovigo 2 seggi
Circoscrizione elettorale di Treviso 9 seggi
Circoscrizione elettorale di Venezia 9 seggi
Circoscrizione elettorale di Verona 9 seggi
Circoscrizione elettorale di Vicenza 9 seggi
4. di comunicare immediatamente il presente Decreto, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 5/2012, ai Sindaci dei Comuni della Regione che ne danno notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;
5. di comunicare immediatamente il presente Decreto, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettere b) e c) della legge regionale n. 5/2012, ai Presidenti dei Tribunali nella cui giurisdizione sono i Comuni capoluogo di Provincia della Regione e al Presidente della Corte d’Appello di Venezia;
6. di incaricare l’Area Programmazione e Sviluppo Strategico dell’esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
(seguono allegati)
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