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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 37 del 20 marzo 2020


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 31 del 19 marzo 2020

Disposizioni temporanee urgenti inerenti le procedure amministrative di conferimento dei sottoprodotti di origine animale (siero e altri sottoprodotti a base di latte ordinariamente destinati al consumo umano) presso gli stabilimenti termoelettrici alimentati a biogas con nesso agricolo. D. Lgs. n. 387/2003 art. 12 - DGR n. 2204/2008, n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014). Reg. (CE) 1069/2009; Reg (UE) 142/2011; DM 25.02.2016, n. 5046; DGR n. 1835/2016.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si dispongono le procedure temporanee urgenti per il conferimento di taluni sottoprodotti di origine animale (SOA) presso gli impianti di produzione di energia alimentati da biogas. Considerata la parziale interruzione delle ordinarie attività dell'industria agro-alimentare casearia, nonché le ridotte capacità di mobilità dei prodotti e sottoprodotti della lavorazione del latte, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, si ritiene opportuno fornire agli operatori economici, in via temporanea e sino al ristabilirsi dell’ordinaria attività produttiva, le modalità per favorire il conferimento, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e di protezione dell'ambiente, di taluni sottoprodotti di origine animale presso gli stabilimenti termoelettrici alimentati da biogas proveniente dalla fermentazione o cofermentazione anaerobica aventi nesso agricolo, già autorizzati sul territorio regionale.

Il Presidente

VISTO l’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, che prevede la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il Decreto legge 21 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO, altresì, il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTO, inoltre, il regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale (SOA) e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), nonché il regolamento (UE) n. 142/2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 1069/09;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 28 agosto 2013, n. 1530, che ha recepito l’Accordo Stato Regioni del 7/02/2013, relativo a linee guida per l’applicazione del citato regolamento (CE) n. 1069/2009, fornendo indicazioni ai fini del riconoscimento degli operatori e stabilimenti che trattano SOA;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale dell’8 agosto 2008, n. 2204, che ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTI i successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) con i quali sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico);

VISTA la DGR n. 1391/2009 con la quale è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistica-venatoria);

VISTA, in particolare, la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, con la quale alla Direzione regionale Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’articolo 44 della LR n. 11/2004;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, con il quale sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

VISTO il D.Lgs. n. 28/2011 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

VISTO Decreto legge del 23/02/2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 – Disposizioni attuative del decreto-legge 22 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020 – Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge, 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute rispettivamente del 2/01/2020, 30/01/2020, 21/02/2020; il Decreto del Capo di Dipartimento della Protezione Civile in data 3/02/2020, n. 630 “primi interventi urgenti in protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020, Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/02/2020, Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11/03/2020, Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all’assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.”;

CONSIDERATO che l’emergenza del Covid-19 ha portato il settore lattiero caseario ad una situazione di oggettiva difficoltà, tenuto conto che il latte è un alimento altamente deperibile, che viene prodotto quotidianamente dalle stalle e che non è possibile limitarne la produzione, se non con interventi graduali;

PRESO ATTO che a causa dell’emergenza del virus Covid-19 i caseifici sono forzatamente sotto organico a causa dell’assenza dal posto di lavoro dei dipendenti interessati dalle misure di emergenza, ciò comportando una riduzione della capacità lavorativa degli impianti e quindi un incremento del latte che non può essere lavorato;

VISTA la nota di Coldiretti Veneto prot. 124352 del 17/03/2020 che segnala come la priorità oggi sia il collocamento delle quantità di latte che effettivamente non trovano la possibilità di essere trasformate per la chiusura del canale Ho.re.ca (sistema della ristorazione) soprattutto per i prodotti freschi e freschissimi, e al contempo sollecita iniziative per trasformare e ricollocare il latte prodotto nel territorio;

PRESO ATTO, altresì, che i caseifici a causa della riduzione del ritiro del siero da parte delle imprese che lo trasformano, si trovano a dover gestire un sottoprodotto finora organizzato con ritiri sistematici da parte delle industrie di trasformazione e di concentrazione che operano per la maggior parte fuori dal territorio della regione;

TENUTO CONTO che il settore lattiero - caseario veneto necessita di una finestra temporale adeguata per gestire le produzioni in surplus presso gli allevamenti in attesa dell’efficacia delle azioni messe in atto per adeguare le produzioni alla ridotta domanda del mercato;

CONSIDERATO che le autorizzazioni uniche alla produzione energetica di biomassa per gli impianti di digestione anaerobica con nesso agricolo, rilasciate ai sensi D.Lgs. n.387/2003, dispongono in merito alla potenzialità dell’impianto e ricomprendono le autorizzazioni ambientali necessarie per l’esercizio dell’attività;

RITENUTO che rispetto agli impianti di digestione anaerobica finalizzata alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili autorizzati, l’introduzione della matrice siero e sottoprodotti a base di latte, possa costituire una forma di gestione sostenibile ed utile a garantire la corretta destinazione delle eccedenze di questo sottoprodotto, derivante dalla produzione di alimenti idonei al consumo umano;

RITENUTO di dover limitare con tempestività gli impatti economici, sociali ed ambientali che l’emergenza del Covid-19 ha arrecato e continua ad arrecare al settore lattiero caseario;

CONSIDERATO inoltre che tale tempestività non consente di seguire puntualmente le procedure delineate dalle normative nazionali e regionali in materia di produzione di energie rinnovabili, inerenti la gestione delle modifiche in quanto gli adempimenti ivi previsti sarebbero incompatibili con l’urgenza che caratterizza tale intervento, con conseguente grave pregiudizio costituito dal deperimento del materiale organico da conferire agli impianti;

SENTITA la Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria, U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare, in ordine alla modalità da attivare per la procedura straordinaria di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 degli impianti di biogas con nesso agricolo per poter immettere quale matrice in ingresso alla digestione anaerobica anche il siero e gli altri SOA a base di latte derivanti dalle lavorazioni lattiero-casearie;

CONSIDERATO che, trattandosi di impianti già operativi e per i quali non è obbligatoria, visto il materiale da trattare, la presenza del pastorizzatore, (Reg. UE 142/2011 - Allegato V - Capo I - Sez. 1 - par. 2 lettera f) ), la medesima richiesta di riconoscimento può permettere il riconoscimento dell’impianto mediante il sistema “Sintesi Stabilimenti” gestito dal Ministero della Salute;

ATTESO che la UO Veterinaria e Sicurezza Alimentare diramerà una apposita nota circolare agli Enti di competenza dove individuerà con urgenza l’iter amministrativo semplificato cui gli operatori dovranno attenersi per richiedere il riconoscimento condizionato degli impianti di digestione anaerobica in oggetto, in modo che le operazioni prescritte per i succitati SOA siano rispondenti a quanto previsto dall'art. 14, lettera f) del Reg. (CE) 1069/2009;

VISTO l’articolo 6 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, come modificato dall’articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27;

CONSIDERATO, pertanto, che ricorrono i presupposti di cui al primo comma, lettera D) del citato articolo 6 della legge regionale n. 27/1973;

DATO ATTO CHE la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

decreta

  1. di approvare le premesse e gli Allegati A e B, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

  2. di consentire il conferimento di siero e dei sottoprodotti a base di latte derivanti dalle lavorazioni lattiero - casearie, quali sottoprodotti di origine alimentare (SOA) presso gli impianti termoelettrici alimentati a biogas di cui all'Allegato A al presente provvedimento, a condizione che questi abbiano ricevuto dall’autorità sanitaria competente il riconoscimento condizionato ai sensi del Reg (CE) 1069/09, ai fini dello smaltimento di cui all’art. 14, lettera f), del medesimo regolamento; gli impianti di cui all’Allegato A sono gli impianti con nesso agricolo già autorizzati in Veneto alla fermentazione o cofermentazione anaerobica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”, in deroga alla composizione delle matrici in ingresso ai medesimi impianti contenuta nelle singole autorizzazioni rilasciate ai sensi del citato decreto legislativo;

  3. di stabilire che per il conferimento del siero e dei sottoprodotti della lavorazione del latte di cui al precedente punto il Gestore dell'impianto termoelettrico è tenuto a formulare preventiva richiesta straordinaria di riconoscimento condizionato ai sensi del Reg.(CE) 1069/2009, secondo le modalità che verranno definite con apposita nota della UO Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria;

  4. di stabilire altresì che per il conferimento del siero e dei sottoprodotti della lavorazione del latte di cui al punto 2. il Gestore dell'impianto termoelettrico è tenuto a darne preventiva comunicazione, che avrà effetto immediato, alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, secondo il fac-simile di cui all'Allegato B al presente provvedimento;

  5. di fare salve la potenzialità energetica e le prescrizioni già contenute nelle singole autorizzazioni uniche con nesso agricolo rilasciate dalla Giunta Regionale ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;

  6. di precisare che per le modalità operative indicate nel presente provvedimento, il digestato prodotto dagli impianti autorizzati elencati nell’allegato A rientra nella classificazione di “digestato agroindustriale” prevista dall’art. 22, comma 3. del DM 25.02.2016, n.5046, recepita in Veneto con DGR n. 1835/2016. Per lo spandimento agronomico devono pertanto essere rispettate tutte le condizioni prescritte dalla norma di settore qui richiamata e attualmente in vigore;

  7. di stabilire che le presenti disposizioni abbiano validità immediata ed efficacia sino al 30.09.2020;

  8. di comunicare il presente provvedimento alla UO Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria, alle Province, ad ARPAV, ad AVEPA, alle Organizzazioni Professionali Agricole e agli operatori della filiera lattiero-casearia, nonché agli impianti ricompresi nell’allegato A al presente provvedimento;

  9. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

  10. di dare atto che il presente decreto sarà sottoposto alla Giunta Regionale, per la ratifica, nella prima seduta utile;

  11. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;

  12. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(seguono allegati)

31_AllegatoA_DDR_31_19-03-2020_417267.pdf
31_AllegatoB_DDR_31_19-03-2020_417267.pdf

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