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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 65 del 18 giugno 2019


Materia: Acque

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 70 del 04 giugno 2019

Rilascio della concessione geotermica denominata "Vicenza" sita in Comune di Vicenza (VI).

Note per la trasparenza

Si assegna, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza, ad Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.A., la concessione geotermica “Vicenza” sita in Comune di Vicenza (VI) per un utilizzo a scopo di teleriscaldamento.

Il Presidente

PREMESSO CHE:

  • con DGR n. 1683/1985 è stata rilasciata alla Società Aziende Industriali Municipalizzate (AIM) (in seguito AIM Vicenza S.p.A., AIM Vicenza Energia S.p.A., AIM Servizi a Rete S.r.l. e Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.A.) la concessione di acqua termale per uso industriale denominata “Vicenza 1” in Comune di Vicenza, per la durata di venti anni e con scadenza in data 26/3/2005;
  • con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 22/7/1985, è stata rilasciata sulla stessa opera di attingimento (pozzo), alle Società AGIP S.p.A. (incorporata in seguito nella Società ENI S.p.A.) ed ENEL S.p.A. (quest’ultima divenuta in seguito ERGA – Energie Rinnovabili Geotermiche ed Alternative S.p.A., poi ENEL Green Power S.p.A., poi ENEL Produzione S.p.A.), la concessione di coltivazione di fluidi geotermici denominata “Vicenza” sita in Comune di Vicenza per la durata di trenta anni ed avente una estensione molto più ampia della sopra citata concessione “Vicenza 1”;
  • con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 16/3/1999, la risorsa geotermica della concessione “Vicenza” è stata classificata “locale”, ai sensi della Legge 896/1986, e pertanto le funzioni amministrative sono state delegate alla Regione Veneto;
  • con nota n. 377997/07 del 23/8/2007, la Società AIM Vicenza Energia S.p.A. ha comunicato l’atto di cessione della titolarità della concessione geotermica “Vicenza” da parte delle Società ENI S.p.A. e ENEL Produzione S.p.A. a favore della Società medesima, stabilendo, con lo stesso atto di cessione, che la titolarità della concessione è efficace dalla data di registrazione e pertanto dal 13/7/2007;
  • l’art. 55 bis della L.R. 40/1989 stabilisce che le concessioni per le derivazioni di interesse locale siano rilasciate dal Presidente della Giunta Regionale;
  • con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 18 del 29/1/2008 la concessione “Vicenza 1” è stata dichiarata decaduta per decorrenza del termine di durata senza che sia stata presentata domanda di rinnovo secondo le modalità della L.R. 40/1989;
  • con il medesimo Decreto il Presidente della Giunta Regionale ha preso atto che la titolarità della concessione geotermica “Vicenza”, a seguito di atto di cessione tra aziende, è stata ceduta alla Società AIM Vicenza Energia S.p.A.;
  • con lo stesso Decreto, considerato che le concessioni “Vicenza” e “Vicenza 1” utilizzano la stessa opera di attingimento, il Presidente della Giunta Regionale ha stabilito che la concessione “Vicenza” è modificata in modo da ricomprendere per intero anche la superficie della concessione “Vicenza 1”;
  • sempre con lo stesso Decreto n. 18 del 29/1/2008 il Presidente della Giunta Regionale ha stabilito che la titolarità della concessione “Vicenza” è rilasciata alla Società AIM Vicenza Energia S.p.A.;
  • il decreto di cui sopra stabilisce, inoltre, di incaricare la Direzione Geologia e Attività Estrattive (ora Direzione Difesa del Suolo) dell’adozione di tutti i necessari provvedimenti.
  • con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 15 del 22/1/2010 è stato preso atto della trasformazione della Società AIM Vicenza Energia S.p.A. in AIM Servizi a Rete S.r.l.;
  • con il medesimo Decreto la Concessione “Vicenza” è stata intestata alla società AIM Servizi a Rete S.r.l.;
  • ai sensi del D.lgs. 22/2010 “Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche” la Concessione va riassegnata attraverso l’indizione di una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione;
  • con Deliberazione della Giunta Regionale n. 985 del 18/6/2013 sono stati dettati, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 22/2010, i criteri e le modalità in base ai quali condurre le procedure di evidenza pubblica per la assegnazione delle concessioni regionali di risorse geotermiche nonché i criteri con i quali valutare le offerte presentate in sede di gara;
  • la Società AIM Servizi a Rete S.r.l., in vista della scadenza in data 22/7/2015 della concessione geotermica “Vicenza”, con nota n. 1442/15 in data 12/1/2015, ha presentato istanza di riassegnazione della concessione medesima, allegando alla stessa la documentazione sul progetto geotermico;
  • con nota n. 94317 del 4/3/2015, la Sezione Geologia e Georisorse ha comunicato che l’istanza di cui sopra non poteva essere accolta in quanto non si riteneva possibile prescindere dall’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai fini della individuazione del concessionario, anche in relazione ai dettami previsti dalla legge di riferimento (D.lgs. 22/2010);
  • con Decreto del Direttore della Sezione Geologia e Georisorse n. 132 del 20/7/2015, sono stati differiti i termini di scadenza della concessione al 22/7/2017, nelle more della predisposizione degli atti prodromici della procedura ad evidenza pubblica;
  • con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 150 del 13/4/2017, pubblicato sul BUR n. 39 del 21/4/2017, è stata indetta la gara ad evidenza pubblica per la riassegnazione della concessione denominata “Vicenza”, indicando come termine per la presentazione delle domande il giorno 28/6/2017;
  • in data 6/7/2017 si è svolta la prima seduta pubblica della gara di riassegnazione (verbale Rep. n. 7547 – Racc. n. 6821 registrato a Venezia il 13/7/2017 al n. 955 serie Atti Pubblici) nella quale la Commissione giudicatrice, ha verificato che si era costituita, come unico concorrente, la ditta SAR – Servizi A Rete S.r.l. con sede in Vicenza;
  • con nota n. 39103/17 del 16/6/2017 protocollata al 253306 del 27/06/2017, la Società Servizi a Rete S.r.l. ha comunicato di essere subentrata alla Società AIM Servizi a Rete S.r.l a seguito di variazione di denominazione sociale e ha contestualmente richiesto il differimento della data di scadenza della concessione ai fini del completamento della procedura di riassegnazione della stessa;
  • con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 265 del 3/8/2017, è stato differito al 22/7/2019 il termine di scadenza della concessione medesima che, contestualmente, è stata intestata alla ditta “Società Servizi a Rete S.r.l.” con sede legale in Vicenza, Contrà Pedemuro San Biagio 72, C.F. 03196810240;
  • in base alle procedure di gara la società Servizi a Rete S.r.l., ha presentato domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. 4/2016, acquisita con prot. n. 349801 del 16/8/2017;
  • con nota n. 3731/18 del 24/1/2018, la società AIM Vicenza S.p.A. ha comunicato che la Società Servizi a Rete S.r.l. ha formalizzato la propria scissione parziale proporzionale del ramo aziendale inerente la produzione di energia elettrica e teleriscaldamento, in favore della stessa società AIM Vicenza S.p.A., con decorrenza degli effetti giuridici a partire dall’1/1/2018;
  • con decreto n. 230 del 6/7/2018 il Direttore della Direzione Difesa del Suolo ha preso atto della scissione parziale proporzionale del ramo aziendale in favore della società AIM Vicenza S.p.A., e ha trasferito alla società Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.A., con sede a Vicenza, Contrà Pedemuro San Biagio, 72 – C.F. 95007660244, P.IVA 00927840249, la titolarità della concessione geotermica denominata “Vicenza”;
  • il Comitato Tecnico Regionale VIA ha espresso il proprio parere favorevole di compatibilità ambientale n. 36 del 1/8/2018 con prescrizioni, trasmesso con nota n. 409056 del 9/10/2018;
  • in data 7/11/2018 si è svolta la seconda seduta pubblica della gara di riassegnazione, in esito alla quale con apposito verbale (Rep. n. 7647 – Racc. n. 6921 registrato a Venezia il 14/11/2018 al n. 1728 serie Atti Pubblici) è stata affidata provvisoriamente la concessione “Vicenza” alla ditta Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.A., con sede a Vicenza;
  • il Direttore della Direzione Difesa del Suolo, al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel rilascio della concessione e di conseguire gli atti autorizzativi e di assenso comunque denominati non già espressi in sede di VIA, ha indetto, ai sensi della L. 241/1990 e della D.G.R.  985/2013, una Conferenza di Servizi, in forma semplificata con modalità asincrona, invitando a parteciparvi il Comune di Vicenza, la Provincia di Vicenza, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, e l’ARPAV;
  • tale Conferenza di Servizi è stata convocata con nota n. 477558 del 23/11/2018;
  • con Decreto n. 53 del 26/2/2019 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo è stata dichiarata positivamente conclusa la Conferenza di Servizi, sulla base dei pareri espressi dalla Soprintendenza e dalla Provincia di Vicenza. ARPAV e Comune di Vicenza non si sono espressi nell’ambito della suddetta Conferenza di Servizi;
  • per quanto riguarda la capacità tecnica ed economica della ditta, a cui è stata affidata provvisoriamente la concessione, in sede di gara è stata valutata positivamente la documentazione già presentata nell’ambito della procedura di VIA;
  • è stata richiesta in data 23/3/2019, per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, l’informazione, ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 159/2011, di non sussistenza di cause di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la società Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.A. e per i maggiorenni conviventi di ciascuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs 159/2011 e ss.mm.ii.
  • ai sensi di quanto previsto dall’ art. 92 comma tre del D.Lgs.159/ 2011, essendo decorsi i termini di legge dalla richiesta di informativa antimafia senza che sia intervenuta risposta, si può procedere al rilascio della concessione sotto riserva di revoca nel caso dovesse intervenire successivamente informativa interdittiva dal parte del Prefetto.
  • da una visura effettuata presso la competente Camera di Commercio la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo;

CONSIDERATO CHE

  • i lavori di coltivazione consistono nel prelievo, tramite il pozzo esistente, della risorsa geotermica per un suo primo utilizzo mediante scambiatore diretto già in esercizio all’interno della centrale di teleriscaldamento e nel successivo passaggio ad un sistema a pompe di calore. Il calore prodotto verrà utilizzato per il riscaldamento di utenze finali mediante l’impiego di un’apposita rete di distribuzione della lunghezza di circa 22 chilometri;
  • la risorsa geotermica, relativa alla concessione in oggetto, rientra tra quelle di interesse locale sulle quali, ai sensi del D.Lgs. 22/2010, le funzioni amministrative sono esercitate dalle regioni territorialmente competenti;
  • la D.G.R. n. 985/2013 stabilisce che la concessione mineraria per lo sfruttamento delle risorse geotermiche di interesse locale, secondo quanto previsto dal combinato disposto D.lgs. 22/2010 e dalla L.R. 40/89, sia rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale;

VISTI

  • il R.D. n. 1443/1927;
  • i DD.P.R. n. 128/1959 e n. 395/1991;
  • le LL.R. n. 40/1989 e n. 11/2001;
  • la L. n. 9/1991;
  • i DD.lgs. n. 624/1996, n. 42/2004, n. 152/2006, n. 117/2008, n. 22/2010 e n. 159/2011;
  • la L.R. n. 4/2016
  • le DD.G.R. n. 862/2013 e n. 985/2013;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. di assegnare, in esito alla procedura ad evidenza pubblica avviata con il Decreto n. 150 del 13/4/2017 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, la Concessione geotermica denominata “Vicenza” situata in Comune di Vicenza (VI), come delimitata con linea rossa, incluse le relative pertinenze, nell’Allegato A al presente atto, alla società Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.A., con sede a Vicenza, Contrà Pedemuro San Biagio, 72 – C.F. 95007660244, P.IVA 00927840249, per la durata di anni 30 (trenta), con decorrenza dalla data del presente decreto;
  3. di approvare il programma dei lavori come definito dal “Progetto definitivo delle attività di coltivazione della risorsa geotermica” sul quale il Comitato Tecnico Regionale VIA ha espresso il proprio parere favorevole n. 36 del 1/8/2018, con le prescrizioni di seguito riportate:
  • in riferimento al Parere Vinca n. 74783 del 26/02/2018:
    • è ammessa l’attuazione degli interventi qualora ai sensi dell’art 12, c3 del DPR 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.
  • in riferimento al parere della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza n. 478687 del 15/11/2017:
    • è necessario che, preliminarmente a qualunque opera di scavo in progetto, vengano effettuati saggi preventivi, con oneri non a carico della Soprintendenza Archeologica competente;
    • i saggi preventivi dovranno essere eseguiti da una ditta archeologica di comprovata esperienza e qualificata nel settore in base alla vigente normativa;
    • le modalità e le tempistiche di esecuzione dei saggi dovranno essere concordate con la Soprintendenza Archeologica competente, cui spetta la direzione scientifica dell’intervento prescritto.
  • in seguito alle modifiche progettuali indicate, si effettui un monitoraggio della temperatura a bocca pozzo, sul collettore di scarico e sul corpo idrico superficiale recettore (un punto a monte e uno a valle rappresentativo) con cadenza mensile nel periodo di esercizio dell’impianto. I risultati vengano inviati alla Regione, Provincia e ARPAV.
  • venga predisposto un sistema di sicurezza a bocca pozzo per gestire eventuali fuoriuscite di fluidi geotermici.
  • gli interventi di manutenzione e la rimozione idromeccanica di eventuali incrostazioni o depositi nel pozzo geotermico e del sistema di adduzione devono essere attuati senza dispersioni di additivi e acidi, qualora utilizzati, e condotti nel rispetto complessivo delle norme ambientali vigenti.
  • entro sei mesi dall’avvio dell’impianto con il nuovo assetto impiantistico, sia effettuato e trasmesso a Comune, Provincia e ARPAV un monitoraggio acustico sui due ricettori sensibili individuati, al fine di verificare le valutazioni contenute nella relazione acustica previsionale;
  • al fine di monitorare eventuali fenomeni di subsidenza, come indicato in progetto, si suggerisce lo sviluppo di una rete di monitoraggio di capisaldi sia in prossimità del pozzo (entro 20 m), sia a distanze comprese tra 100 e 500 m, in modo da poter disporre di serie storiche relative agli spostamenti verticali del terreno.
  1. di fare obbligo alla ditta concessionaria di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare dalle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 22/2010, al D.P.R. 395/1991, al D.Lgs. 624/1996 e al D.Lgs. 117/2008, nonché le seguenti ulteriori prescrizioni:
  • l’emungimento dalle opere di adduzione della concessione non dovrà superare il quantitativo di 150 mc/h (1.314.000 mc/annui). Tale portata tuttavia potrà essere rideterminata con Decreto del Direttore della Direzione regionale competente in materia di risorse geotermiche, sulla base di una motivata richiesta;
  • le variazioni del programma dei lavori minerari, ivi compresa la perforazione di nuovi pozzi e l’esecuzione di indagini geofisiche nell’ambito della concessione e all’interno dei pozzi esistenti, sono soggette ad approvazione da parte del Direttore della Direzione regionale competente in materia di risorse geotermiche, previa valutazione della necessità di espletamento, ai sensi della vigente normativa, della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Il programma esecutivo di perforazione di eventuali nuovi pozzi dovrà inoltre essere approvato dalla competente Autorità di Polizia Mineraria;
  • le operazioni conseguenti alla manutenzione straordinaria nonché alle nuove eventuali perforazioni sono subordinate alla predisposizione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2008. Tale piano è soggetto all’approvazione con decreto del Direttore della Direzione regionale competente in materia di risorse geotermiche.
  • per qualunque fattispecie di trasferimento della concessione, dal soggetto intestatario ad altro soggetto, è necessario richiedere all'amministrazione regionale il rilascio del nulla osta preventivo alla cessione;
  • al fine di monitorare eventuali rischi sismici connessi all’attività di sfruttamento della risorsa geotermica, è opportuno lo sviluppo di una rete di misura attraverso l’installazione, concordata con la Regione, di stazioni sismiche poste in prossimità del pozzo ed a distanza significativa, con rilevamenti estesi all’intera durata della concessione;
  1. di stabilire che eventuali modifiche dell’assetto societario che non comportino trasferimento della concessione, dal soggetto intestatario ad altro soggetto, dovranno essere comunicate dai legali rappresentanti della ditta alla Prefettura competente per la necessaria verifica antimafia e, negli stessi termini, alla Regione per gli atti conseguenti;
  2. di stabilire che, ogni qual volta si verifichino delle modificazioni alle pertinenze della miniera, il concessionario dovrà trasmettere, alla Direzione regionale competente in materia di risorse geotermiche, l’aggiornamento dell’elenco delle pertinenze stesse, nonché una perizia sul loro valore, firmata da un tecnico abilitato;
  3. di stabilire che la ditta concessionaria dovrà versare, a norma del D.Lgs. 22/2010, il canone annuo anticipato relativo alla concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche;
  4. di stabilire che la ditta concessionaria dovrà costituire cauzione a favore della Regione Veneto pari a € 200.000,00 (duecentomila/00) a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione;
  5. di disporre che la cauzione dovrà essere prestata, salvo proroga, non oltre sei mesi dalla data del provvedimento concessorio, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, utilizzando lo schema di contratto che sarà trasmesso dalla Regione o rinvenibile sul sito Internet regionale (http://www.regione.veneto.it), ovvero attraverso un deposito in numerario presso la tesoreria regionale. L’importo della cauzione dovrà essere rivalutato sulla base del tasso d’inflazione programmata ogni 5 anni;
  6. di stabilire che alla costituzione della cauzione seguirà la consegna ufficiale dell’atto di concessione, copia del quale dovrà essere controfirmata dal concessionario o da un suo delegato munito di procura speciale per accettazione incondizionata degli obblighi previsti e verrà trattenuta agli atti della Direzione competente;
  7. di disporre che sino alla consegna ufficiale dell’atto di concessione potrà essere prelevato solo il quantitativo di acqua geotermica in precedenza autorizzato;
  8.  di prescrivere alla ditta concessionaria, ai sensi dell’art. 18 del R.D. 1443/1927, l'obbligo di corrispondere al competente ufficio della Regione del Veneto l’importo dell’Imposta relativa alla registrazione del presente atto nonché i relativi contrassegni telematici per il pagamento dell’imposta di bollo (ex marca da bollo) e di trascrivere il medesimo alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione;
  9. di stabilire che ai fini della determinazione dell’Imposta di Registro, il valore della presente concessione è determinato in euro 64.134,00 (sessantaquattromilacentotrentaquattro/00) pari al valore del canone annuo anticipato dovuto alla data del presente provvedimento, assommante a euro 2.137,80, moltiplicato per i 30 anni di durata della concessione;
  10. di stabilire che la ditta dovrà provvedere, almeno 8 giorni prima dell’inizio dei lavori, alla denuncia di esercizio e alla nomina del Direttore Responsabile mediante PEC indirizzata all’Autorità di Polizia Mineraria e a difesasuolo@pec.regione.veneto.it;
  11. di stabilire, affinché la portata in concessione non venga superata, a carico del Concessionario, l’obbligo di installare (se non già presenti) a propria cura e spese ed a mantenere in regolare stato di esercizio, con operazioni di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, idonei strumenti di intercettazione e regolazione della portata e dispositivi per la misura e registrazione dei volumi prelevati e della temperatura dell’acqua emunta. Tale strumentazione, da installarsi prima dell’attivazione del prelievo, dovrà essere opportunamente sigillata e facilmente accessibile agli organi di controllo. I dati di misura di volume e della temperatura dell’acqua prelevata, su base mensile, dovranno essere inviati annualmente alla Struttura regionale competente in materia di risorse geotermiche e all’Autorità di Polizia Mineraria. L’Autorità concedente potrà in qualsiasi momento richiedere, pena decadenza della concessione, la costruzione di ulteriori opere o l’installazione di strumenti che si rendessero necessari ai fini del controllo della falda, delle portate e dei volumi prelevati;
  12. di stabilire che la ditta è tenuta, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 9 del 9/1/1991 e su ordine dell’Autorità mineraria o di Polizia Mineraria competente, alla rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi a seguito di abbandono dell’opera, di eventuale incidente o di sistemazione idrogeologica e al risanamento paesistico a seguito di lavori;
  13. di stabilire che le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi, per il concessionario, obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza della concessione;
  14. di individuare il Direttore della Struttura regionale competente in materia di risorse geotermiche per ogni atto concernente la concessione non di specifica competenza del Presidente della Giunta Regionale;
  15. di stabilire che il rilascio della concessione è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi;
  16. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  17. di disporre la trasmissione del presente decreto al Comune di Vicenza e alla Provincia di Vicenza;
  18. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione;
  19. di incaricare la Direzione regionale competente in materia di risorse geotermiche dell’esecuzione del presente atto;
  20. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luca Zaia

(seguono allegati)

70_DPGR_2019_06_04_N070_All_A_396030.pdf

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