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Materia: Agricoltura
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 182 del 03 novembre 2017
Rettifica delle modalità per l'adeguamento del limite di iscrizione dei vigneti ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOC "Prosecco" per il triennio 2017/2018-2019/2020 e proroga termini di presentazione delle domande di partecipazione al bando. DGR 3 ottobre 2017 n. 1560.
In relazione a precisazioni da parte del Consorzio di tutela della DOC “Prosecco”, si rettificano le disposizioni per l’incremento del potenziale viticolo della denominazione definite con DGR 1560/2017 prorogando il termine per la presentazione delle domande di adesione da parte dei produttori agricoli.
Il Presidente
VISTA la DGR 1560 del 3 ottobre 2017 che ha accolto le richieste del Consorzio di tutela del DOC “Prosecco”, di adottare le misure di adeguamento del limite all’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della DOC “Prosecco”, definendo nell’allegato tecnico, tra l’altro, i requisiti di ammissibilità, interventi ammessi e condizioni di ammissibilità degli stessi, i criteri di assegnazione, ed aprendo i termini per la presentazione delle domande di adesione da parte degli imprenditori agricoli;
VISTA la deliberazione n. 1864 del 29 settembre 2017 con cui la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha adottato analogo provvedimento;
VISTA la nota del 25 ottobre 2017 inviata dal Consorzio di tutela della DOC “Prosecco” con la quale il Consorzio chiarisce alcuni aspetti sorti nel corso della apertura del bando di partecipazione, correlati alla definizione più puntuale dei criteri di assegnazione A (aziende sottoposte a regime biologico) e B (rapporto aziendale tra superficie a Glera idonea alle produzioni di “Asolo – Prosecco” DOCG, “Carso” DOC, “Conegliano Valdobbiadene – Prosecco” DOCG, “Colli Euganei” Serprino DOC e “Prosecco” DOC e Glera totale aziendale);
RITENUTO OPPORTUNO chiarire in maniera puntuale le conseguenze del mancato rispetto degli obblighi previsti nella precedente assegnazione di cui alla DGR 990/2016, specificando che ne consegue non solo la non ammissibilità della domanda, ma anche la decadenza dell’eventuale assegnazione ottenuta con il bando aperto con DGR n. 1560/2017 e precisare che la locuzione “età non superiore ai 40 anni” nei criteri E e G significa aver compiuto i 41 anni.
VISTA la lettera prot. n. 444951 del 25 ottobre 2017 inviata dalle Organizzazioni Professionali degli agricoltori del Veneto di richiesta di proroga dei termini per la presentazione delle manifestazioni, in scadenza al 6 novembre 2017, di almeno 30 giorni;
CONSIDERATO che secondo quanto verificato dalla struttura competente, quanto richiesto non risulta lesivo di diritti di terzi, consentendo di venire incontro alle necessità degli imprenditori agricoli;
VISTO l’art. 6 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, come modificato dall’art. 6 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27;
CONSIDERATO che ricorrono i presupposti di necessità e di urgenza di cui all’art. 6, co. 1, lett. d) della legge regionale n. 27/1973;
TENUTO CONTO che il presente atto sarà sottoposto alla ratifica della Giunta Regionale nella prima seduta utile;
DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;
decreta
Capitolo 6 “Criteri di assegnazione”
Luca Zaia
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