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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 105 del 07 novembre 2017


Materia: Agricoltura

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 182 del 03 novembre 2017

Rettifica delle modalità per l'adeguamento del limite di iscrizione dei vigneti ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOC "Prosecco" per il triennio 2017/2018-2019/2020 e proroga termini di presentazione delle domande di partecipazione al bando. DGR 3 ottobre 2017 n. 1560.

Note per la trasparenza

In relazione a precisazioni da parte del Consorzio di tutela della DOC “Prosecco”, si rettificano le disposizioni per l’incremento  del potenziale viticolo della denominazione definite con DGR 1560/2017 prorogando il termine per la presentazione delle domande di adesione da parte dei produttori agricoli.

Il Presidente

VISTA la DGR 1560 del 3 ottobre 2017 che ha accolto le richieste del Consorzio di tutela del DOC “Prosecco”, di adottare le misure di adeguamento del limite all’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della DOC “Prosecco”, definendo nell’allegato tecnico, tra l’altro,  i requisiti di ammissibilità, interventi ammessi e condizioni di ammissibilità degli stessi, i criteri di assegnazione, ed aprendo i termini per la presentazione delle domande di adesione da parte degli imprenditori agricoli;

VISTA la deliberazione n. 1864 del 29 settembre 2017 con cui la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha adottato analogo provvedimento;

VISTA la nota del 25 ottobre 2017 inviata dal Consorzio di tutela della DOC “Prosecco” con la quale il Consorzio chiarisce  alcuni aspetti sorti nel corso della apertura del bando di partecipazione,  correlati alla definizione più puntuale dei criteri di assegnazione A (aziende sottoposte a regime biologico) e B (rapporto aziendale tra superficie a Glera idonea alle produzioni di “Asolo – Prosecco” DOCG, “Carso” DOC, “Conegliano Valdobbiadene – Prosecco” DOCG, “Colli Euganei” Serprino DOC e “Prosecco” DOC e Glera totale aziendale);

RITENUTO OPPORTUNO chiarire in maniera puntuale le conseguenze del mancato rispetto degli obblighi previsti nella precedente assegnazione di cui alla DGR 990/2016, specificando che ne consegue non solo la non ammissibilità della domanda, ma anche la decadenza dell’eventuale assegnazione ottenuta con il bando aperto con DGR n. 1560/2017 e  precisare che la locuzione “età  non superiore ai 40 anni” nei criteri E e G significa aver compiuto i 41 anni.

VISTA la lettera prot. n. 444951 del 25 ottobre 2017  inviata dalle Organizzazioni Professionali degli agricoltori del Veneto di richiesta di proroga dei termini per la presentazione delle manifestazioni, in scadenza al 6 novembre 2017, di almeno 30 giorni;

CONSIDERATO che secondo quanto verificato dalla struttura competente, quanto richiesto non risulta lesivo di diritti di terzi, consentendo  di venire incontro alle necessità degli imprenditori agricoli;

VISTO l’art. 6 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, come modificato dall’art. 6 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27;

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti di necessità e di urgenza di cui all’art. 6, co. 1, lett. d) della legge regionale n. 27/1973;

TENUTO CONTO che il presente atto sarà sottoposto alla ratifica della Giunta Regionale nella prima seduta utile;

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

decreta

  1. di rettificare, per le motivazioni esposte in premessa, l’allegato A alla DGR 1560/2017 come di seguito indicato:

Capitolo 6  “Criteri di assegnazione”

  • Sostituire integralmente la lettera A come di seguito riportato:
    “Impresa inserita alla data di presentazione della domanda nell’Elenco nazionale delle aziende biologiche, anche in regime di conversione, che applica sull’intera superficie aziendale tecniche di produzione biologiche riconosciute ai sensi delle normative comunitarie. La superficie interessata dall’incremento, inoltre, alla data di realizzazione degli interventi dovrà essere in conduzione biologica e dovrà essere mantenuta tale ovvero, se ancora in conversione, al termine del periodo di conversione, dovrà essere mantenuta in conduzione biologica. ( Non cumulabile con criterio C)”
  • Sostituire integralmente la lettera B come di seguito riportato:“Impresa iscritta al sistema di controllo certificato della DO “Prosecco” con un rapporto tra le superfici a Glera idonee alle produzioni di “Asolo – Prosecco” DOCG, “Carso” DOC, “Conegliano Valdobbiadene – Prosecco” DOCG, “Colli Euganei” Serprino DOC e “Prosecco” DOC / Superficie totale aziendale a Glera > 0,9”
  • Sostituire integralmente la lettera E come di seguito riportato:
    “Impresa condotta da giovane (età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti) iscritto nella gestione previdenziale come IAP o CD (Non cumulabile con criterio F e G)”
  • Sostituire integralmente la lettera G come di seguito riportato:
    “Presenza di giovani coadiuvanti (età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti)  iscritti all’INPS (Non cumulabile con criterio E e F)”
  1. di prevedere che qualora si accertino i presupposti dell’inadempienza individuata al paragrafo 8 dell’allegato A alla DGR 990/2016 e s.m.i., i soggetti responsabili della stessa sono esclusi dall’assegnazione degli incrementi del potenziale viticolo della DOC “Prosecco” previsti con DGR n. 1560/2017;
  2. di prorogare di 30  giorni i termini previsti dalla citata DGR n. 1560/2017 per la presentazione della manifestazione di interesse all’assegnazione degli incrementi del potenziale viticolo della DOC “Prosecco”;
  3. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
  4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriore spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di sottoporre il presente decreto a successiva ratifica con deliberazione di Giunta Regionale nella prima seduta utile, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 1 settembre 1972 n. 12, come modificato dall’art. 6 della L.R. 10 dicembre 1973, n. 27;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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