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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 82 del 22 agosto 2017


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 146 del 16 agosto 2017

Stagione venatoria 2017/2018. Azienda Faunistico - Venatoria "Foramelle" (VR). Applicazione art. 17, c.1 della L.R. 50/93, in superfici parzialmente intercluse.

Note per la trasparenza

Viene decretato il divieto venatorio nei terreni siti nel Comune di Ronco all’Adige (VR), parzialmente interclusi nell’AFV “Foramelle” non facenti parte dell’Azienda medesima.

Il Presidente

VISTA la deliberazione n. 865 del 13.06.2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il calendario per l’esercizio venatorio nella Regione Veneto per la stagione 2017/2018;

VISTO il primo comma dell’art. 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, che affida al Presidente della Giunta regionale il compito di limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all’art. 18 della legge 157/92, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie e calamità;

VISTA l’istanza dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Foramelle”, acquisita al protocollo n. 282545 in data 10 luglio 2017, volta a conseguire per la stagione venatoria 2017/2018 l’imposizione del divieto venatorio (art. 17, c.1 L.R. 50/93) sui terreni siti nel Comune di Ronco all’Adige (VR) e individuati dai seguenti riferimenti catastali: Comune di Ronco all’Adige, Foglio 26, mappali 3, 36, 44, 46 e 47, mappali parzialmente interclusi nell’AFV “Foramelle” non facenti parte dell’Azienda medesima;

VISTO il parere espresso dalla Provincia di Verona prot. n. 0068050 dell’8.08.2017 con il quale si chiede di confermare quanto disposto dal proprio Decreto presidenziale n. 90 del 26 luglio 2016, che ha vietato l’esercizio venatorio per la stagione 2016/2017 nei medesimi terreni sopra richiamati;

RITENUTO di accogliere l’istanza avanzata dal Concessionario dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Foramelle” per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica;

DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. Di disporre per le motivazioni esposte in premessa, per l’intera durata della stagione venatoria 2017/2018 il divieto venatorio di cui all’art. 17, c. 1 della L.R. 50/93, nei terreni siti nel Comune di Ronco all’Adige (VR) individuati dai seguenti riferimenti catastali: Comune di Ronco all’Adige, Foglio 26, mappali 3, 36, 44, 46 e 47, mappali parzialmente interclusi nell’AFV “Foramelle” non facenti parte dell’Azienda medesima;
  2. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
  3. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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