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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 82 del 22 agosto 2017


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 145 del 16 agosto 2017

Stagione venatoria 2017/2018. Divieto di caccia ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della L. R. n. 50/1993. AFV "Valle Serraglia".

Note per la trasparenza

Viene decretato il divieto venatorio nei terreni già compresi nell’AFV “Valle Serraglia”, siti nel Comune di Mira (VE) individuati dai seguenti riferimenti catastali: Comune di Mira (Località Giare di Mira), Foglio 49, particelle numero 125, 172, 226, 34, 187, 235 (parte), 109, 105, 40, 31 e 32.

Il Presidente

VISTA la deliberazione n. 865 del 13.6.2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il calendario per l’esercizio venatorio nella Regione Veneto per la stagione 2017/2018;

VISTO il primo comma dell’articolo 17 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, che affida al Presidente della Giunta regionale il compito di limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia che in determinate località, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie e calamità;

VISTA l’istanza formulata dal Concessionario dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Valle Serraglia” acquisita al protocollo n. 311767 in data 31 luglio 2017 volta a conseguire l’imposizione del divieto venatorio (articolo 17, comma 1 della L. R. n. 50/1993) nei terreni siti nel Comune di Mira (VE) individuati dai seguenti riferimenti catastali: Comune di Mira (Località Giare di Mira), Foglio 49, particelle numero 125, 172, 226, 34, 187, 235 (parte), 109, 105, 40, 31 e 32;

VISTA la nota della Città Metropolitana di Venezia, acquisita agli atti della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, con prot. n. 339297 del 7 agosto 2017, con la quale si evidenzia il permanere delle condizioni già segnalate negli anni precedenti, ritenendo opportuna l’adozione, anche per la stagione venatoria 2017/2018, di un decreto di divieto di caccia ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della L. R. n. 50/1993, avente contenuto analogo ai decreti emanati nelle precedenti annate venatorie;

RITENUTO pertanto che, nulla essendo cambiato, permangono anche per la stagione venatoria 2017/2018 le condizioni conseguenti al nuovo assetto territoriale dell’AFV “Valle Serraglia” e che risulta conseguentemente opportuno, così come sottolineato dalla Città Metropolitana di Venezia, confermare, nei mappali non più facenti parte dell’AFV medesima, il divieto di esercizio venatorio anche per la stagione 2017/2018 al fine di scongiurare possibili danni alla gestione faunistica – venatoria dell’AFV “Valle Serraglia”, nonché possibili situazioni di eccessiva concentrazione di cacciatori all’interno delle superfici oggetto della succitata disdetta;

DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. Di disporre, per l’intera durata della stagione venatoria 2017/2018, il divieto di caccia di cui all’articolo 17, comma 1 della L. R. n. 50/1993 nei terreni, già compresi nell’AFV “Valle Serraglia”, siti nel Comune di Mira (VE) individuati dai seguenti riferimenti catastali: Comune di Mira (Località Giare di Mira), Foglio 49, particelle numero 125, 172, 226, 34, 187, 235 (parte), 109, 105, 40, 31 e 32;
  2. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
  3. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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