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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 75 del 30 agosto 2013


Materia: Caccia e pesca

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 112 del 19 agosto 2013

Stagione venatoria 2013/2014. Azienda Faunistico - Venatoria "Foramelle" (VR). Applicazione art. 17, c.1 della L.R. 50/93 in superfici intercluse.

Note per la trasparenza:      

Viene decretato il divieto venatorio nei terreni siti nel Comune di Ronco all’Adige (VR) totalmente o parzialmente interclusi nell’AFV “Foramelle” ma non facenti parte dell’Azienda medesima. 

 

Il Presidente 

VISTA la deliberazione n. 614 del 3.05.2013 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale la Giunta Regionale  ha definito  il  calendario per l’esercizio venatorio nel Veneto per la stagione 2013/2014;

VISTO  il primo comma  dell’art. 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, che affida al Presidente della Giunta regionale il compito di limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all’art. 18 della legge 157/92, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie e calamità;

VISTA l’istanza dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Foramelle” acquisita al protocollo n. 318038 in data 25 luglio 2013  volta a conseguire anche per la stagione venatoria 2013/2014 l’imposizione del divieto venatorio (art. 17, c.1 L.R. 50/93) sui terreni siti nel Comune di Ronco all’Adige (VR) e individuati dai seguenti riferimenti catastali: Comune di Ronco all’Adige, Foglio 26, mappali 3, 36, 44, 46 e 47, mappali totalmente o parzialmente interclusi nell’AFV “Foramelle” ma non facenti parte dell’Azienda medesima;

VISTO il parere espresso dalla Provincia di Verona acquisito con prot. n. 339269 dell’08/08/2013 con la quale si chiede di confermare quanto disposto dal Decreto presidenziale n. 164 del 14 settembre 2012;

RITENUTO di accogliere l’istanza dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Foramelle” al fine di salvaguardarne la gestione faunistica – venatoria, anche tenuto conto che per la provincia di Verona il calendario venatorio approvato con DGR n. 614 del 3.05.2013 non dispone al punto 3. limitazioni di giornate per la caccia alla selvaggina stanziale nella zona interessata al divieto, con conseguente potenziale disturbo alla gestione faunistico-venatoria dell’Azienda nel corso di tutte e cinque le giornate settimanali ammesse a prelievo;

SU CONFORME PROPOSTA del Dirigente dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca, che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. Di disporre per l’intera durata della stagione venatoria 2013/2014 il divieto venatorio di cui all’art. 17, c. 1 della L.R. 50/93 nei terreni siti nel Comune di Ronco all’Adige (VR) individuati dai seguenti riferimenti catastali: Comune di Ronco all’Adige, Foglio 26, mappali 3, 36, 44, 46 e 47, mappali totalmente o parzialmente interclusi nell’AFV “Foramelle” ma non facenti parte dell’Azienda medesima;

  2. di trasmettere il presente decreto all’Amministrazione provinciale di Verona e alle Associazioni venatorie riconosciute per quanto di competenza;

  3. di incaricare l’U.P. Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;

  4. di dare atto dell’immediata eseguibilità del presente atto;

  5. di dare atto che avverso i vizi del presente decreto è ammesso il ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;

  6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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