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Materia: Caccia e pesca
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 111 del 19 agosto 2013
Stagione venatoria 2013/2014. Limitazione dell'esercizio venatorio lungo le canalette di Lugo, Lova, Cornio e Cavaizza (zona lagunare, province di Venezia e Padova). Art.17 L.R. n. 50/93.
Note per la trasparenza:
Vengono decretate limitazioni inderogabili all’esercizio venatorio lungo le canalette di Lugo, Lova, Cornio e Cavaizza (ricadenti nel territorio lagunare delle province di Venezia e di Padova).
Il Presidente
VISTA la legge n.157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
VISTA la L.R. n. 50/93 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” di recepimento della Legge 157/92 ed in modo particolare l’art.17 comma 1;
VISTA la deliberazione n. 614 del 3.05.2013 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale la Giunta Regionale ha definito il calendario per l’esercizio venatorio nel Veneto per la stagione 2013-2014;
RICHIAMATI i Decreti presidenziali assunti negli ultimi anni al fine di introdurre, ai sensi dell’art. 17 comma 1 della L.R. 50/1993, particolari limitazioni all’esercizio venatorio lungo talune canalette lagunari ricadenti in provincia di Venezia e di Padova, in accordo con il Magistrato alle Acque e sentite le Amministrazioni provinciali interessate, al fine di contenere la pressione venatoria ivi segnalata;
RICHIAMATO in particolare il Decreto presidenziale n. 160 dell’11.09.2012, con il quale sono state disposte le suddette limitazioni per la stagione venatoria 2012/2013;
ACQUISITO il positivo riscontro da parte della Provincia di Padova e della Provincia di Venezia a supporto della riproposizione per la stagione 2013/2014 della specifica regolamentazione, rispettivamente con prot. n. 341379 del 09.08.2013 e prot. n. 324451 del 31.07.2013;
ACQUISITO altresì il positivo riscontro da parte del Magistrato alle Acque di Venezia prot. n. 6498 del 5.08.2013, sempre a supporto della riproposizione per la stagione 2013/2014 della specifica regolamentazione;
RITENUTO sussistano le condizioni per riproporre anche per la stagione venatoria 2013/2014 la regolamentazione già adottata per le ultime due stagioni venatorie con il citato DPGR 160 dell’11.09.2012 avuto riguardo alle canalette lagunari di Lugo, Lova, Cornio e Cavaizza;
su conforme proposta della Unità di Progetto Caccia e Pesca, che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. Di stabilire che nel corso della stagione venatoria 2013/2014 l’esercizio venatorio lungo le canalette di Lugo, Lova, Cornio e Cavaizza (ricadenti nel territorio lagunare delle province di Venezia e di Padova) è consentito nel rispetto delle seguenti limitazioni inderogabili:
2. di stabilire che l’attività venatoria esercitata nei luoghi e con le modalità di cui al punto 1, termina alle ore 12,00;
3. di fare salve le Ordinanze emanate dal Magistrato alle Acque ai fini della sicurezza della navigazione;
4. di fare salvo, altresì, quanto previsto dal vigente calendario venatorio non in contrasto con il presente decreto;
5. di trasmettere il presente Decreto al Presidente del Magistrato alle Acque, alle Amministrazioni provinciali di Venezia e Padova nonché agli Ambiti Territoriali di Caccia interessati;
6. di incaricare l’U.P. Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
7. di dare atto dell’immediata eseguibilità del presente atto;
8. di dare atto che avverso i vizi del presente decreto è ammesso il ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
9. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luca Zaia
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