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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 75 del 30 agosto 2013


Materia: Caccia e pesca

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 109 del 19 agosto 2013

Stagione venatoria 2013-2014. Divieto di caccia nella fascia compresa nel raggio di 250 metri dal sedime aeroportuale dell'aeroporto Marco Polo verso la laguna nel settore bonificato della gronda (art. 17, comma 1, L.R. 50/93).

Note per la trasparenza:      

Viene decretato il divieto di caccia, per l’intera stagione venatoria 2013/2014, nella fascia compresa nel raggio di 250 metri dal limite del sedime aeroportuale dell’aeroporto Marco Polo verso la laguna nel settore bonificato della gronda.

 

Il Presidente  

VISTA la deliberazione n. 614 del 3.05.2013 e successive modifiche e integrazioni con la quale la Giunta Regionale ha definito il calendario per l’esercizio venatorio nella Regione Veneto per la stagione 2013-2014;

VISTO  il primo comma dell’art. 17 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n.50, il quale prevede che il Presidente della Giunta regionale può limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio sia per talune forme di caccia, sia in determinate località, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica e per altre finalità;

DATO ATTO che l’area facente parte del sedime aeroportuale dell’aeroporto Marco Polo estesa per 250 metri verso la laguna nel settore bonificato della gronda lagunare può essere frequentata da fauna migratoria/stanziale stante i ridotti livelli di disturbo ed i processi di assuefazione ai rumori del traffico aereo;

RITENUTO che su detta porzione di territorio lagunare debba quindi disporsi il divieto assoluto di esercizio venatorio, tenuto altresì conto che al disturbo nei confronti della fauna gravitante in detta porzione di sedime possono accompagnarsi, in caso di esercizio venatorio autorizzato e conseguente involo di avifauna verso le vicine piste dell’aeroporto, profili di grave pericolo per la sicurezza dei decolli e degli atterraggi oltreché a carico della stessa fauna;

VISTA l’Ordinanza dell’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile (ENAC) n. 8/2012 con la quale si dà conto degli esiti di una specifica riunione tecnica tenutasi il giorno 3 febbraio 2012 nell’ambito della quale si è condivisa, tra gli Enti presenti, una valutazione di opportunità in ordine all’imposizione del divieto venatorio lungo una fascia di almeno 250 metri verso la laguna nel settore bonificato della gronda, così come riportato nella planimetria facente parte integrante del presente Decreto quale all’Allegato A;

VISTA la nota, acquisita agli atti di questa Struttura con prot. n. 324951 del 31.07.2013, con la quale la Provincia di Venezia condivide la proposta di adozione di un decreto che preveda esplicitamente l’applicazione di un divieto di esercizio venatorio nella fascia compresa nel raggio di 250 dal limite del sedime aeroportuale;

Su conforme proposta della Unità di Progetto Caccia e Pesca, che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1.   di disporre per l’intera durata della stagione venatoria 2013/2013 il divieto assoluto di caccia di cui all’art. 17, comma 1 della L.R. 50/93 nella fascia compresa nel raggio di 250 metri dal limite del sedime aeroportuale dell’aeroporto Marco Polo verso la laguna nel settore bonificato della gronda, così come riportato nella planimetria facente parte integrante del presente Decreto quale all’Allegato A;

2.    di dare atto che è fatto salvo quanto previsto dal vigente calendario venatorio non in contrasto con il presente  decreto;
 

3.   di trasmettere il presente Decreto all’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile (ENAC), all’Amministrazione provinciale di Venezia e alle Associazioni venatorie riconosciute per quanto di competenza;
 

4.   di dare atto dell’immediata eseguibilità del presente atto;
 

5.   di incaricare l’U.P. Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;

6.   di dare atto che avverso i vizi del presente decreto è ammesso il ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;

7.   di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(seguono allegati)

DPRG_2013_08_19_N0109_All. A_255912.pdf

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