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Bur n. 154 del 06 novembre 2026


Materia: Ambiente

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUE, RIFIUTI E BONIFICHE n. 20479 del 26 ottobre 2026

Haiki Electrics S.r.l. Installazione di gestione rifiuti ubicata in Comune di Fossò (VE), Z.I. Via IX Strada 152. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Decreto n. 125 del 02/05/2024 e ss.mm.ii. Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito dell'entrata in vigore della decisione delegata (UE) n. 2025/934 che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie. Contestuale aggiornamento delle prescrizioni inerenti al Camino C2, a seguito di modifica non sostanziale assentita con nota prot. reg. n. 0256746 del 23/05/2025.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si aggiorna l'AIA di cui al Decreto n. 125 del 02/05/2024 di titolarità della Haiki Electrics S.r.l. per l'installazione di gestione rifiuti ubicata in Comune Fossò (VE), Z.I. Via IX Strada 152, a seguito della decisione delegata (UE) n. 2025/934, che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie. Contestualmente si aggiornano le prescrizioni inerenti al Camino C2, a seguito di modifica non sostanziale assentita con nota prot. reg. n. 0256746 del 23/05/2025.

Il Direttore

RICHIAMATA l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Decreto n. 125 del 02/05/2024 di titolarità della TREEE S.r.l. per l'installazione di gestione rifiuti ubicata in Comune di Fossò;

RICHIAMATO il decreto n. 21 del 21/01/2025 di voltura dell'AIA a favore di Haiki Electrics S.r.l. a seguito di comunicazione di variazione di titolarità ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006;

VISTA la decisione delegata (UE) 2025/934 che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie, che entrerà in vigore a partire dal 9 dicembre 2026;

VISTA la nota prot. reg. n. 184939 del 24/03/2026 con la quale questa Amministrazione ha invitato i Gestori a valutare la necessità di presentare richiesta di adeguamento della propria autorizzazione, allegando uno schema che evidenzia la corrispondenza fra i rifiuti attualmente autorizzati e i codici EER introdotti o modificati dalla Decisione di cui sopra;

RICHIAMATA la nota prot. reg. n. 552132 del 07/10/2026 con la quale questa Amministrazione ha inviato ai Gestori il sollecito per la presentazione della richiesta di adeguamento dell'autorizzazione;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 556070 del 09/10/2026, con cui la ditta Haiki Electrics S.r.l. ha trasmesso l'aggiornamento dei codici EER riferiti ai rifiuti di batterie;

VERIFICATO che la ditta non ha richiesto modifiche strutturali o operative per la gestione di tali rifiuti;

VISTA la nota prot. reg. n. 557855 del 12/10/2026 di avvio del procedimento di modifica dell'AIA e contestualmente richiesta di osservazioni agli Enti (ARPAV, Città Metropolitana di Venezia, Comune di Fossò);

DATO ATTO che, nei termini definiti dalla sopracitata nota prot. reg. n. 557855 del 12/10/2026, non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti coinvolti nel procedimento;

VERIFICATO che la ditta non è tenuta al pagamento degli oneri istruttori relativamente al procedimento avviato con nota prot. reg. n. 557855 del 12/10/2026, in quanto trattasi di procedimento d'ufficio finalizzato all'aggiornamento dell'AIA per adeguamento normativo alla Decisione Delegata (UE) 2025/934, ad invarianza di ogni altra condizione dell'autorizzazione;

CONSIDERATO che la prescrizione n. 20.2 dell'AIA di cui al decreto n. 125/2024 ha previsto la presentazione di un progetto di adeguamento del sistema di abbattimento afferente al camino C2 per il rispetto dei BAT-AEL relativi al parametro CFC di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147; nelle more della realizzazione del progetto si applicano, ai sensi della prescrizione n. 20.3 dell'AIA di cui al decreto n. 125/2024, i limiti dell'AIA previgente di cui al decreto n. 40/2009;

DATO ATTO che, con riferimento alle prescrizioni n. 20.2 e 20.3 dell'AIA di cui al decreto n. 125/2024:

  • con nota acquisita al prot. reg. n. 440719 del 30/08/2024 l'allora titolare Treee S.r.l. ha trasmesso il progetto per l'introduzione di un impianto di ossidazione termica rigenerativa;

  • con nota prot. reg. n. 527363 del 14/10/2024 è stato avviato il procedimento di approvazione del progetto;

  • con nota acquisita al prot. reg. n. 186378 del 11/04/2025 il nuovo titolare Haiki Electrics S.r.l. ha comunicato, ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, la proposta di mantenimento dell'attuale sistema di abbattimento criogenico, sottoponendolo ad interventi di manutenzione, in sostituzione del progetto presentato dal precedente titolare;

  • con nota prot. reg. prot. reg. n. 0256746 del 23/05/2025, è stata assentita la richiesta della Haiki Elecrtrics S.r.l., archiviando il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 527363 del 14/10/2024, imponendo l'entrata in vigore dei VLE di cui al punto 20.1 dell'AIA, conformi ai BAT-AEL, entro il 01/09/2025 e prescrivendo specifiche campagne di monitoraggio, atte ad accertare il rispetto di tali VLE;

  • con nota prot. reg. prot. reg. n. 0393189 del 29/06/2026, all'esito delle attività di monitoraggio, preso atto del riscontro finale di ARPAV n. 53822/2026 (prot. reg. n. 367119 del 23/06/2026), è stata confermata l'operatività della ditta nel rispetto integrale dei VLE stabiliti al punto 20.1 dell'AIA, dando atto che "alla prima occasione utile, si procederà all'eliminazione dei punti 20.2 e 20.3 dell'AIA n. 125/2024, in quanto superati, e all'introduzione al punto 20.1 della Portata di riferimento del Camino C2 pari a 210 Nmc/h secondo indicazioni ARPAV";

DATO ATTO che per la modifica non sostanziale assentita con nota prot. reg. prot. reg. n. 0256746 del 23/05/2025, la ditta ha trasmesso la ricevuta telematica di pagamento degli oneri istruttori, acquisita al prot. reg. n. 274517 del 04/06/2025;

VERIFICATO che, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la ditta ha trasmesso la dichiarazione relativa all'emissione della marca da bollo con identificativo n. 01250643685578 per il rilascio del presente provvedimento;

VISTA la l. n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il d.lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale;

VISTA la l.r. n. 3/2000 Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti;

VISTA la DGR n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;

PRESO ATTO della riorganizzazione delle strutture regionali in conseguenza dell'avvio della XII^ Legislatura, secondo quanto previsto dalle seguenti deliberazioni della Giunta regionale: DGR n. 312/2026 relativa all'articolazione di Aree e Direzioni, DGR n. 562/2026 relativa all'articolazione delle Unità organizzative, nonché DGR n. 419/2026, DGR. n 531/2026 e DGR n. 627/2026 di nomina dei direttori;

decreta

  1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

  2. di stabilire che, a far data dall'entrata in vigore della decisione delegata (UE) n. 934/2025, che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie, l'Allegato A1 del Decreto n. 125/2024 è integralmente sostituito dall'Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

  3. di stabilire che, per i rifiuti di batterie che, alla data di entrata in vigore della decisione delegata (UE) 2025/934, risultino già conferiti in installazione, è ammessa la riclassificazione/ricodifica in conformità alla decisione delegata (UE) n. 2025/934; la riclassificazione/ricodifica deve essere adeguatamente tracciata nel sistema RENTRI;

  4. di stabilire che, a seguito della modifica non sostanziale assentita con nota prot. reg. n. 0256746 del 23/05/2025:

    1. 4.1.al punto n. 20.1 dell'Allegato A al decreto n. 125/2024, la Portata di riferimento del Camino C2 è stabilita in 210 Nm3/h;

    2. 4.2.sono eliminati i punti n. 20.2 e n. 20.3 dell'Allegato A al decreto n. 125/2024;

  1. di fare salvo quanto stabilito dal decreto AIA n. 125/2024 e ss.mm.ii. per le parti non modificate dal presente provvedimento;

  2. di dare atto che il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 557855 del 12/10/2026;

  3. di prevedere che il presente provvedimento sia notificato alla Haiki Electrics S.r.l. e trasmesso a Comune di Fossò, Città metropolitana di Venezia, ARPAV;

  4. di prescrivere che, entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la ditta adegui le garanzie finanziarie prestate per l'attività autorizzata, con l'estensione delle medesime al presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2721/2014;

  5. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell'ULSS in materia di prevenzione incendi e prevenzione, igiene e sicurezza in ambienti di lavoro;

  6. di fare salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;

  7. di incaricare l'U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare dell'attuazione del presente provvedimento;

  8. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione;

  9. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal d.lgs. n. 104/2010.

Matteo Lizier

(seguono allegati)

ALLEGATO A.PDF


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