VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE.
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)".
VISTO in particolare l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006.
VISTO il Decreto Ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116".
VISTA la L.R. n. 12 del 27.05.2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)".
VISTO il Regolamento regionale attuativo in materia di VIA, di cui all'articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12.
VISTO il Regolamento regionale attuativo n. 4/2025 in materia di VINCA, di cui all'articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12.
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 10, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del DPR n. 357/1997.
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, trasmessa da Arabella Gaetani e Antonio, Aurora ed Emanuele Ferri de Lazara, con sede legale a Padova, via G. Galilei 53/5, C.F. (omissis), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. con protocolli n. 631818 e n. 631825 del 19.11.2025.
CONSIDERATO che l'istanza è relativa alla prosecuzione dell'attività di coltivazione della risorsa geotermica a bassa entalpia denominata "Valgrande", già assentita con precedenti provvedimenti amministrativi regionali e conferita con D.D.R. n. 488/2023, con mantenimento delle portate di emungimento entro il limite complessivo di 9.248 mc/anno, senza incremento quantitativo.
VISTA la nota protocollo regionale n. 653755 del 02.12.2025, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. V.I.A., hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.
VISTO che in data 17.12.2025 i delegati di Arabella Gaetani e Antonio, Aurora ed Emanuele Ferri de Lazara hanno presentato al Comitato Tecnico Regionale VIA il progetto in parola ed è stato di seguito nominato il gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto, comunicato con successiva nota prot. n. 691606 del 23.12.2025.
VISTO che con nota acquista agli atti con prot. n. 684150 del 19.12.2025 è pervenuto il parere favorevole dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.
VISTO che con nota acquista agli atti con prot. n. 698944 del 30.12.2025 è pervenuta una nota di trasmissione osservazioni dalla U.O. Genio Civile di Venezia.
CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 7143 del 09.01.2026 è pervenuto il parere favorevole della Città Metropolitana di Venezia.
CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 31287 del 21.01.2026 è pervenuto il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale.
CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 34432 del 23.01.2026 è pervenuto il contributo tecnico della Direzione Turismo e Marketing territoriale.
VISTO chi in data 05.02.2026 è stato acquisito il contributo istruttorio di Veneto Acque S.p.A.
CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 107513 del 10.02.2026 è pervenuto il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia.
VISTO inoltre, che ai sensi dell'art. 19 comma 10 del D.Lgs. n. 152/06, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto e per l'espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, la ditta propone che l'efficacia temporale del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA sia di anni 30.
VISTO che con nota acquista al prot. n. 214683 del 10.04.2026 il proponente ha trasmesso delle integrazioni volontarie all'istanza già presentata.
DATO ATTO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 13.05.2026, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ed ha quindi disposto di richiedere al proponente alcune integrazioni.
DATO ATTO che le risultanze del verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 13.05.2026 sono state approvate seduta stante.
VISTO che con nota prot. n. 283184 del 20.05.2026 è stata trasmessa al proponente la nota di richiesta di integrazioni documentali formulata dal Comitato Tecnico Regionale VIA, ai sensi dell'art. 19, c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006.
CONSIDERATO che con note acquisite agli atti con prot. n. 365284 del 22.06.2026 sono state quindi trasmesse le integrazioni richieste e con nota di prot. n. 428638 del 21.07.2026 il proponente ha trasmesso i rapporti di prova delle analisi chimico/fisiche delle acque emunte dai pozzi utilizzati per la coltivazione della risorsa geotermica in oggetto.
CONSIDERATO che con nota prot. n. 447365 del 31.07.2026 gli uffici della U.O. VIA hanno comunicato agli enti coinvolti nel procedimento che tutta la documentazione integrativa trasmessa dal proponente è stata pubblicata sul sito web dell'Unita Organizzativa VIA.
VISTO che con nota prot. n. 453956 del 05.08.2026 il proponente ha trasmesso degli ulteriori rapporti di prova delle analisi chimico/fisiche delle acque emunte dai pozzi.
CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 474082 del 20.08.2026 è pervenuto il contributo tecnico della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi (già Direzione Turismo e Marketing territoriale) in riscontro alle integrazioni trasmesse dal Proponente.
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti, pubblicata nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A. http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 75/2025.
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I - screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025.
VISTO il parere motivato positivo n. 372 del 30.09.2026 in materia di valutazione di incidenza ambientale formulato dalla U.O. VAS, VINCA e NUVV a conclusione della procedura di VINCA "Valutazione Preliminare - Screening Specifico (Livello I).
CONSIDERATO che il Comitato V.I.A., nella seduta del 21.10.2026, sulla base delle valutazioni di seguito riportate:
VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale ed in particolare:
il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
la L.R. n. 12 del 27.05.2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
i Regolamenti attuativi regionali n. 2 e n. 4 del 09.01.2025, rispettivamente in materia di VIA e VINCA.
ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale e la documentazione tecnica e progettuale pervenuta agli uffici VIA.
RITENUTO che la documentazione pervenuta abbia consentito di poter giungere ad una precisa e puntuale valutazione dell'intervento.
VALUTATA l'analisi degli impatti dell'intervento proposto, sulle componenti analizzate.
CONSIDERATO che con D.G.R. n. 827 del 21.02.1995 è stata rilasciata la concessione mineraria di acqua termale denominata "VALGRANDE" in Comune di San Michele al Tagliamento (VE) alla ditta Giacomo Ferri de Lazara fino al 20.02.2020 e con D.D.R n. 50 del 29.01.1998 la concessione è stata trasformata d'ufficio in con-cessione per la coltivazione di fluidi geotermici.
CONSIDERATO che con D.D.R. n. 384 del 15.11.2000, la concessione è stata trasferita mortis causa agli eredi Arabella Gaetani Ferri de Lazara e figli. Successivamente con D.D.R. n. 53 del 14.02.2020 e D.D.R. n. 215 del 17.06.2022 è stata differita la scadenza della concessione da ultimo fino al 31.12.2023.
CONSIDERATO che con D.D.R. n. 488 del 27.12.2023, a seguito della procedura di evidenza pubblica indetta con D.D.R. n. 312 del 13.05.2021, è stata conferita la concessione mineraria di risorsa geotermica a bassa entalpia, denominata "VALGRANDE" in Comune di San Michele al Tagliamento (VE), alla ditta Arabella Gaetani e Antonio, Aurora ed Emanuele Ferri de Lazara, fino al 20.02.2050.
VISTO che con D.D.R. n. 361 del 10.10.2024 è stato prorogato fino al 02.02.2025 il termine stabilito al punto 6 del D.D.R. n. 488/2023, che prescriveva di attivare la procedura di rinnovo ai sensi dell'art. 13 L.R. 4/2016 da esplicarsi con le procedure stabilite dalla D.G.R. n. 1020 del 29.06.2016, così come modificata dalla D.G.R. n. 1979/2016, ovvero di avviare la procedura di PAUR nel caso di incremento della portata.
CONSIDERATO che con D.D.R. n. 141 del 20.05.2025 è stato ulteriormente modificato il punto 6 del DDR n. 488/2023 al fine di prorogare di ulteriori 6 mesi il termine per la presentazione dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (o di PAUR nel caso di incremento della portata) tenuto conto delle intervenute modifiche normative in materia di procedura di VIA.
CONSIDERATO pertanto che il D.D.R. n. 488/2023 di conferimento della concessione, come modificato dal D.D.R. n. 141/2025, ha prescritto al proponente di eseguire la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. in caso di invarianza della portata, ovvero di avviare la procedura di PAUR nel caso di incremento della portata.
CONSIDERATO che la concessione mineraria della risorsa geotermica è stata utilizzata in passato per finalità di allevamento ittico mentre con l'stanza in oggetto è stata definita l'attività prevalente che sarà attuata, ovvero quella di conservazione della biodiversità e di valorizzazione e fruizione turistica dell'oasi naturalistica Val Grande.
DATO ATTO che la presente procedura riguarda quindi la verifica di assoggettabilità a VIA in rapporto alla compatibilità della prosecuzione dell'attività della concessione geotermica senza incremento dei quantitativi di utilizzo della risorsa, mantenendosi quindi entro i limiti complessivi di 9.248 mc annui stabiliti dal D.D.R. n. 50/1998, in applicazione del punto 6 del D.D.R. n. 488/2023 di conferimento, come modificato dal DDR n. 141/2025.
VISTO che il proponente dichiara che la risorsa geotermica viene prelevata unicamente per riscaldare due vasche nel periodo più freddo dell'anno, con lo scopo di mantenere viva l'ittiofauna presente ed evitarne la morte per congelamento. Il prelievo è pertanto concentrato nei mesi freddi (dicembre, gennaio, febbraio).
CONSIDERATO che al di fuori dei mesi freddi i pozzi geotermici risultano inattivi e non viene effettuato alcun prelievo né alcun recapito di acqua geotermica in acque superficiali.
CONSIDERATO che il proponente evidenzia che lo scarico in acque superficiali delle acque sotterranee utilizzate a scopo geotermico avviene in stretta conformità alle disposizioni dell'art. 39, c. 15 del Piano di Tutela delle Acque (PTA), applicabile alle acque non suscettibili di contaminazione.
VISTO che le analisi chimico-fisiche delle acque sotterranee prelevate dai pozzi in progetto e immesse nelle acque di transizione dell'Oasi di Val Grande mostrano va-lori conformi ai limiti di emissione di cui al Piano regionale di Tutela della Acque (DCR 107/2009), Allegato B, Tabella 1, che riprende i limiti di cui al D.Lgs. n. 152/2006, Parte III, Allegato 5, Tabella 3.
VALUTATO che, in via precauzionale, il proponente dovrà verificare la qualità dei primi vo-lumi di acque emunte a seguito della periodica riattivazione dei pozzi durante i mesi freddi, al fine di evitare che le acque ristagnanti nelle colonne dei pozzi presentino un chimismo differente da quello previsto e potenzialmente non conforme alla normativa degli scarichi, prevedendo, nel caso, di evitare il recapito dei primi volumi d'acqua prelevati. I relativi referti analitici dovranno esse-re conservati ed eventualmente resi disponibili in sede di verifiche delle autorità competenti.
PRESO ATTO che, per quanto attiene il processo di partecipazione del pubblico, non risultano pervenute all'amministrazione regionale osservazioni da parte del pubblico interessato.
VISTI i pareri pervenuti in fase istruttoria e precisamente:
Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali. Prot. n. 684150 del 19.12.2025;
U.O. Genio Civile di Venezia. Prot. n. 698944 del 30.12.2025;
Città Metropolitana di Venezia. Prot. n. 7143 del 09.01.2026;
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale. Prot. n. 31287 del 21.01.2026;
Direzione Turismo e Marketing territoriale. Prot. n. 34432 del 23.01.2026;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia. Prot. n. 107513 del 10.02.2026;
Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi (già Direzione Turismo e Marketing territoriale). Prot. n. 474082 del 20.08.2026.
VALUTATO che, come evidenziato nel parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia di prot. n. 107513 del 10.02.2026 dovranno essere rispettate le seguenti condizioni di carattere generale:
- qualunque intervento non attualmente previsto che comporti movimentazione di terreno, scavi, perforazioni o infissioni nel sottosuolo dovrà essere preventivamente sottoposto alla valutazione della Soprintendenza competente;
- resta fermo l'obbligo di immediata segnalazione alla Soprintendenza ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 in caso di rinvenimenti archeologici fortuiti nel corso delle attività.
VALUTATO che, come evidenziato nel parere della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi (già Direzione Turismo e Marketing territoriale) di prot. n. 474082 del 20.08.2026, si rappresenta l'opportunità di attenersi alle seguenti indicazioni:
1) attività e gestione dell'Oasi improntate ai principi delle Direttive Natura e in coerenza e aderenza alle Misure di Conservazione vigenti e loro aggiornamenti futuri;
2) rispetto rigoroso delle soglie di ingressi giornalieri e annui indicate, evitando forme, anche occasionali di c.d. "overtourism";
3) fruizione turistico-ambientale svolta preferibilmente per piccoli gruppi con guida ambientale, anziché fruizione libera;
4) svolgimento di monitoraggi finalizzati alla valutazione periodica dell'entità degli impatti derivanti dalla fruizione turistica-ambientale sugli habitat, sulle specie floro-faunistiche e sulla conservazione complessiva dell'area tutelata;
5) possibile rivalutazione della finalità e della necessità del potenziamento dell'emungimento della risorsa geotermica, alla luce dell'eventuale attività di vallicoltura, dell'incremento della temperatura a seguito del riscaldamento globale in atto e dell'opportunità di favorire la presenza di specie ittiofaghe (considerato ad esempio il vigente Piano di controllo del Cormorano - Phalacrocorax carbo - approvato con DGR n. 765/2025).
VISTO il parere motivato positivo n. 372 del 30.09.2026 in materia di valutazione di incidenza ambientale formulato dalla U.O. VAS, VINCA e NUVV a conclusione della procedura di VINCA "Valutazione Preliminare - Screening Specifico (Livello I).
DATO ATTO che l'analisi svolta evidenzia che l'intervento, con ragionevole certezza, non può determinare nuovi impatti sulle componenti ambientali analizzate.
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 19, c. 10 del D.Lgs. n. 152/2006, il Proponente ha richiesto che il provvedimento di VIA abbia una durata pari a 30 anni dalla data del rilascio.
VALUTATO che si ritiene opportuno stabilire che la scadenza del provvedimento di cui si tratta sia pari alla scadenza della concessione geotermica come indicata nel provvedimento di conferimento della concessione mineraria di risorsa geotermica di bassa entalpia denominata "VALGRANDE" in Comune di San Michele al Tagliamento (VE) (DDR n. 488/2023), ovvero fino al 20.02.2050.
ha espresso all'unanimità dei presenti, parere favorevole al non assoggettamento del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ha evidenziato che con ragionevole certezza l'intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi, prendendo atto del parere motivato positivo in merito alla procedura di Valutazione d'Incidenza espresso dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV n. 372 del 30.09.2026, nel rispetto delle considerazioni sopra esposte;
CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 21.10.2026, sono state approvate seduta stante;