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Bur n. 154 del 06 novembre 2026


Materia: Ambiente

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 20409 del 23 ottobre 2026

C.G.A Consorzio Gestione Argille S.c.a.r.l - Cava di Argilla per laterizi denominata "Meneguzzo 2". Comune di localizzazione: Malo (VI) Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A., subordinatamente al rispetto di alcune indicazioni, dell'intervento presentato dalla società C.G.A Consorzio Gestione Argille S.c.a.r.l riguardante la cava di argilla per laterizi denominata "Meneguzzo 2".

Il Direttore


VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";

VISTO l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dalla L. n. 191/2024;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

VISTA la L.R. 12 del 27/05/2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)";

VISTO il Regolamento attuativo n. 2 del 09/01/2025 in materia di VIA, di cui all'articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, pubblicato sul BUR n. 9 del 19/01/2025;

VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata da C.G.A Consorzio Gestione Argille S.c.a.r.l., con sede a Schio (VI) in via Luigi dalla Via 5/d Torre B e la relativa documentazione trasmessa tramite PEC (acquisita al protocollo regionale 206421 del 07/04/2026);

ATTESO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale prevista dalla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. all'allegato IV, punto 8 lettera i) "cave e torbiere";

VISTA la nota prot. n. 222921 del 15/04/2026 con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati della avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e alla contestuale comunicazione di avvio del procedimento;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/04/2026 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.

PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non sono pervenute osservazioni al progetto;

VISTA la nota prot. n. 424846 del 17/07/2026 con la quale è stata comunicata la proroga per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi del c. 6 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la PEC acquisita al protocollo regionale n. 561655 del 14/10/2026 sostituita con PEC acquisita al protocollo regionale n. 563971 del 15/10/2026 con cui il proponente ha trasmesso le correzioni di alcuni refusi e discrepanze presenti nello Studio Preliminare Ambientale;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357 del 1997;

VISTO il Regolamento regionale n. 4/2025 avente per oggetto: "Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)";

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I - screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025;

PRESO ATTO dell'esito dell'istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV, di cui al parere motivato positivo n. 407 del 12/10/2026, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;

CONSIDERATO che il proponente con il deposito dell'istanza e nella relativa documentazione allegata ha proposto, che l'efficacia temporale del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità sia pari a 5 anni;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 21/10/2026,

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale e in particolare:

    • il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

    • la L.R. n. 12 del 27/05/2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)";

    • la L.R. n. 13/2018 "Norme per la disciplina dell'attività di cava";

VALUTATO lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

CONSIDERATO che i terreni su cui insiste il progetto non ricadono in aree soggette a Vincolo Forestale (L.R. 52/1978), Vincolo Idrogeologico (RD 3267/1923) e Vincolo Paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni e/o pareri nel corso del procedimento, in particolare da parte di E-Distribuzione S.p.a;

RITENUTO che in fase di autorizzazione dovrà essere acquisito il parere di E-Distribuzione S.p.a riguardo alle interferenze con l'elettrodotto e con i relativi sostegni;

CONSIDERATO che il progetto interessa aree ricadenti nella fascia di salvaguardia e nel tracciato della ipotizzata variante alla S.P. 46 "del Pasubio" e che in relazione a tale aspetto la Provincia di Vicenza non ha trasmesso alcun parere, quest'ultimo dovrà essere acquisito in fase autorizzatoria.

CONSIDERATO che le valutazioni del proponente relative all'impatto acustico si ritengono condivisibili e l'attività di cava potrà essere eseguita con l'esecuzione dei seguenti interventi:

    • realizzazione dei terrapieni nella prima fase di lavoro di ciascuna delle due aree, oggetto d'intervento, come indicato dalla Società stessa nel documento di valutazione previsionale d'impatto acustico;

    • per lo scenario 2 - area nord è necessario ottenere preventivamente dal Comune di Malo il provvedimento di autorizzazione in deroga per il periodo necessario a realizzare lo scavo ed i terrapieni in vicinanza dei ricettori;

CONSIDERATO che il materiale apportato dall'esterno ai fini ricompositivi dovrà rispettare i limiti CSC di colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV (o quelli del fondo naturale geochimico per l'unità cartografica di riferimento), ovvero del DM 46/2019 in caso di terreno ad uso agricolo, ed inoltre: 

    • le terre e rocce da scavo di cui al DPR 120/2017 dovranno presentare caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessiturali) simili a quelle dell'unità cartografica di riferimento della Carta dei Suoli, al maggior dettaglio disponibile, pubblicata sul sito ARPAV;

CONSIDERATO che, prima dell'inizio dei lavori di estrazione, fermo restando l'evoluzione tecnico scientifica e normativa in materia di PFAS nei suoli, dovrà essere effettuata una valutazione sito specifica dei livelli di presenza dei PFAS nei terreni circostanti la cava e nell'area di cava, sia in riferimento alla Sommatoria PFAS, comprensiva dei relativi congeneri, sia per i singoli congeneri quali PFOA e PFOS. I terreni utilizzati per la ricomposizione non dovranno rappresentare una discontinuità territoriale per la presenza di PFAS e i campioni prelevati nell'area di cava prima dello scotico e nelle aree circostanti, dovranno prevedere un'aliquota come contro campione da consegnare ad ARPAV per eventuali analisi;

CONSIDERATO che sui limi utilizzati dovranno essere effettuate le analisi di caratterizzazione indicate al punto 2), lettera C), dell'allegato A alla DGR 761/2010 almeno ogni 12 mesi e ogni qualvolta sia modificato il ciclo di lavorazione dell'impianto di provenienza, verificando la compatibilità ambientale ed inoltre:

    • in conformità alle disposizioni di cui alla DGR 1987/2014, dovrà essere effettuato il test di cessione per l'acrilammide ogni 10.000 mc di materiale e ogni qual volta sia modificato il ciclo di lavorazione dell'impianto di provenienza, verificandone il rispetto dei limiti stabiliti dalla medesima DGR 1987/2014;

CONSIDERATO che il progetto da presentare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività di cava, rispetto a quello esaminato dovrà prevedere quanto segue: 

    • la presentazione dei risultati della caratterizzazione delle terre superficiali secondo DGRV 1987/2014;

    • il rispetto delle seguenti misure di mitigazione per le emissioni polverose:

      • telonatura dei mezzi in entrata e in uscita dal cantiere che trasportano materiali pulverulenti;
      • preferire l'utilizzo di automezzi per le movimentazioni ed il trasporto dei materiali con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB e, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi, è opportuno l'acquisto di mezzi con i fattori di emissione più bassi e comunque con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV;
      • prevedere per i cumuli di materiale pulverulento stoccato nelle aree di cava, un'altezza massima utile alla riduzione della dispersione delle polveri (indicativamente l'altezza del cumulo dovrebbe essere inferiore a 5 volte il diametro della base dello stesso);
    • l'aggiornamento della relazione geologica con le verifiche di stabilità comprensive dei terrapieni di mitigazione acustica;

CONSIDERATO per quanto riguarda le opere di mitigazione e in particolare i terrapieni dovrà essere previsto "[...] un inerbimento con impiego di un miscuglio erbaceo al fine di supportare gli insetti impollinatori, ad esempio seguendo quanto descritto dalle linee guida "ambiti agricoli" prodotte nell'ambito del progetto LIFE Pollinaction disponibili a questo indirizzo web: https://www.lifepollinaction.eu/wpcontent/uploads/2025/02/LINEEguida_agricolo_IT_lr.pdf".

DATO ATTO che, con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I - screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025;

PRESO ATTO dell'esito dell'istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV di cui al Parere motivato n. 407 del 12/10/2026, in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale, che esprime, a conclusione della procedura di VINCA "Valutazione Preliminare - Screening Specifico (Livello I)", un parere motivato positivo per il progetto in oggetto;

RITENUTO che l'analisi degli impatti potenziali dell'intervento proposto sulle componenti ambientali analizzate abbia evidenziato come questi siano di entità trascurabile e circoscritti all'ambito di progetto, tenuto conto delle misure mitigative previste dal proponente e implementate come sopra descritto;

PRESO ATTO che il proponente con il deposito dell'istanza ha proposto un'efficacia temporale di durata del provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA pari a 5 (cinque) anni, indicando nello Studio Preliminare Ambientale 6 mesi (in aggiunta ai 5 anni) per la ricomposizione ambientale;

VALUTATO che, in ragione del cronoprogramma degli interventi e delle tempistiche per l'ottenimento dell'autorizzazione finale l'efficacia temporale del provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a V.I.A debba essere pari a 7 (sette) anni a far data dalla sua pubblicazione;

CONSIDERATI la relazione istruttoria e gli esiti degli approfondimenti effettuati dal gruppo istruttorio;

ha espresso all'unanimità dei presenti, parere favorevole al non assoggettamento del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 in quanto l'intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi sull'ambiente, in riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dando atto della positiva conclusione della procedura di VINCA, nel rispetto delle considerazioni sopra esposte.

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 21/10/2026, sono state approvate, per l'argomento in parola, seduta stante;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 21/10/2026 in merito all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all'istanza, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto delle indicazioni di cui in premessa;

  3. Che l'efficacia temporale del presente provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è di 7 (sette) anni a far data dalla sua pubblicazione, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Qualora l'istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga;

  4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;

  5. Di trasmettere il presente provvedimento a C.G.A Consorzio Gestione Argille S.c.a.r.l (CF e P.IVA 00898570247), con sede legale in via Luigi Dalla Via 5/D Torre B, Schio (VI), (PEC: consorzioargille@legalmail.it) e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Malo (VI), alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS lavori e Servizi Tecnici - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, a E-Distribuzione S.p.a, alla U.O. VAS VINCA e NUVV, alla Direzione Generale di ARPAV;

  6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna



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